Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14465 del 07/06/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 14465 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 4619-2011 proposto da:
CORDISCO ALESSANDRO CRDLSN73A05E372S, CORDISCO LAURA
CRDLRA75S46E372V,
GRECO
ANTONIETTA
AURORA
GRCNTT44A53G506T, CORDISCO REMO CRDRME69A23E372V,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LUPIS
2013
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STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato CONTI
DOMENICO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
CONSORZIO DI BONIFICA SUD BACINO MORO, SANGRO, SINELLO
Data pubblicazione: 07/06/2013
E
TRIGNO
01803490695,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato TASCIONE ARNALDO, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 321/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 25/03/2010 R.G.N. 401/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CONTI DOMENICO;
udito l’Avvocato TASCIONE ARNALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
– controri corrente –
RG n 4619/2011
Greco A., Cordisco R., Alessandro e Laura / Consorzio di Bonifica sud
Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 25/3/2010 la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del
Tribunale di Vasto di rigetto della domanda di Cordisco Vincenzo, direttore generale del Consorzio
riferimento all’ultimo quinquennio, un compenso di € 23.183,15 per aver cumulato più mansioni
stante l’inadeguatezza dell’organico del Consorzio , e di € 12.879,51 per ferie non godute.
La Corte territoriale ha affermato che nessun compenso ulteriore era previsto né dalla contrattazione
collettiva ,né in base agli accordi individuali tra le parti ; che nessuna prova era stata fornita che le
mansioni aggiuntive eccedessero il normale orario di lavoro e, comunque,spettava al ricorrente,
quale dirigente generale, organizzare l’attività dell’ente ; che non era stata provato e ,neppure
dedotto, che l’attività lavorativa del dirigente eccedesse il normale impegno contrattuale sotto il
profilo della quantità del lavoro svolto e del tempo necessario a svolgerlo con conseguente
superamento delle previsioni contrattuali e nella consapevolezza del Consorzio.
Avverso la sentenza propongono ricorso in Cassazione gli eredi di Cordisco Vincenzo.
Si costituisce il Consorzio depositando controricorso . I ricorrenti hanno depositato anche memoria
ex art 378 cpc ed il Consorzio memoria, depositata tardivamente oltre 5 giorni prima dell’udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione in
riferimento allo svolgimento di doppie/ plurime mansioni, nonché violazione dell’art 36
Costituzione in riferimento al diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità
del lavoro svolto ( art 360 n 5 cpc).
Rilevano che risultava accertata la sussistenza di carenze di organico tra le figure dirigenziali del
Consorzio — alle quali il Cordisco non poteva porre rimedio con i suoi poteri- che imponeva al
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di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno fino al 31/12/2000, volta ad ottenere, in
lavoratore lo svolgimento di attività che fuoriuscivano dai suoi compiti di direttore generale e che
venivano svolte a fine giornata, nei giorni festivi e nel periodo feriale.
Con il secondo motivo denunciano omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie
( art 360 n 3 e 5 cpc) . Lamentano l’omessa valutazione delle prove testimoniali dalle quali era
emerso lo svolgimento di una pluralità di mansioni da parte del Cordisco non ricollegabili ai
compiti relativi alla sua carica, ma ad interim iquelli relativi al servizio amministrativo, alla
direzione tecnica ed alla direzione agraria e che spesso aveva effettuato trasferte.
Con il terzo motivo denunciano omessa motivazione circa il mancato riconoscimento
dell’indennità di ferie non godute in relazione all’ultimo quinquennio ( art 360 n 5 cpc). Rilevano
che, allegate alla comparsa conclusionale in Tribunale, avevano depositato tre richieste di
pagamento dell’indennità presentate dal Cordisco , documentazione mai disconosciuta dal
Consorzio. Osservano che durante tutto il giudizio avevano chiesto l’esibizione dell’ordine di
servizio sulle ferie dalla quale si evinceva che le ferie non potevano essere decise autonomamente.
I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
Deve rilevarsi , in primo luogo ,che ogni censura formulata dai ricorrenti alla sentenza del Tribunale
di Vasto risulta priva di rilevanza atteso che detta sentenza è, ormai,superata da quella d’appello .
Attraverso i tre motivi di impugnazione i ricorrenti tentano una rivisitazione delle risultanze
istruttorie formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito ,senza
evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da
risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca . Costituisce principio
consolidato che “Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
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compiti allo stesso assegnati . I testi avevano riferito che al Cordisco erano demandati, non solo i
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro
dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il
preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della
medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto
tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. ” ( Cass
n. 2357 del 07/02/2004; n,
7846 del 4/4/2006; n.20455 del 21/9/2006; n.27197 del 16/12/2011) .
La Corte d’Appello ha , invece, evidenziato, con motivazione che va esente da censure, che
nessun compenso ulteriore era previsto né dalla contrattazione collettiva ,né in base agli accordi
individuali tra le parti ; che non era stata provato e neppure dedotto che l’attività lavorativa del
dirigente eccedesse il normale impegno contrattuale sotto il profilo della quantità del lavoro svolto e
del tempo necessario a svolgerlo con conseguente superamento delle previsioni contrattuali e nella
consapevolezza del Consorzio; che sarebbe stato assurdo consentire al dipendente ,cui spettava
l’organizzazione dell’ ente e di prospettare al datore di lavoro le misure organizzative da adottare ,di
profittare di carenze o discrasie per ottenere compensi aggiuntivi.
Le suddette affermazioni non sono state oggetto di specifiche censure da parte dei ricorrenti i quali
non hanno indicato sotto quale profilo la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente o
contraddittoria.
Il Cordisco ,quale direttore generale, aveva il compito di indirizzare ed organizzare l’attività del
Consorzio con la conseguenza che eventuali vuoti di organico in alcuni settori avrebbero potuto, in
base a sue determinazioni, essere ricoperti dai responsabili o da altri sostituti . In ogni caso la
sostituzione di figure dirigenziali mancanti deve ritenersi senz’altro riconducibile ai compiti propri
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merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della
del dirigente generale, figura apicale assegnata al Cordisco nell’ambito del Consorzio con compiti
di direzione e coordinamento dell’intera organizzazione del Consorzio nelle sue varie articolazioni.
Da altro punto di vista deve rilevarsi che il Cordisco ha omesso di indicare sia l’orario normale, sia
l’orario effettivamente prestato ,sia le modalità della sua prestazione, pur avendo affermato che tali
compiti aggiuntivi venivano svolti al di fuori dell’orario normale. La circostanza della presenza di
straordinario, peraltro , neppure quantificato in modo rigoroso e tanto meno provato.
Né i ricorrenti hanno specificato gli elementi probatori ,non valutati dalla Corte ma decisivi per
l’accoglimento della domanda e dai quali cioè risultava un lavoro effettivamente eccedente sia i
compiti istituzionali sia l’orario di lavoro, idonei a dimostrare lo svolgimento di un impegnativo e
logorante lavoro straordinario/ tale da giustificare gli emolumenti richiesti.
Anche con riferimento al mancato godimento delle ferie non risultano individuate prove ritualmente
e tempestivamente acquisite capaci di accertare il mancato godimento delle ferie da parte di
Cordisco Vincenzo . Gli stessi ricorrenti sul punto si sono limitati a riferire di aver depositato , con
la memoria conclusionale, tre richieste di pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e di aver
richiesto l’esibizione dell’ordine di servizio del commissario consortile disciplinante le ferie del
direttore generale , ma i ricorrenti non indicano quali elementi probatori erano stati dedotti al fine
di provare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche sotto il profilo che tale mancato
godimento dipendeva da cause di servizio.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna dei ricorrenti soccombenti
a pagare le spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali liquidate in € 50,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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vuoti di organico ,pur provata, non costituisce elemento decisivo per il riconoscimento di lavoro
Roma 9/4/2013
Il Presidente
‘Antonio
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Guido Vidiri
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L’estensore