Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14464 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8807-2019 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati RADAMES COLELLA, MARIO IUORIO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO CARBONETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3777/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, C.A.M. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento del gravame avverso la decisione del Tribunale di Benevento interposto da Unicredit S.p.A., ne respingeva la domanda di risarcimento danni conseguenti alle perdite subite nell’investimento in bonds argentini e lo condannava, a titolo restitutorio, al pagamento della somma di Euro 29.172,74, oltre accessori;

che resiste con controricorso la Unicredit S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso va dichiarato inammissibile perchè formulato in violazione, anzitutto, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè l’esposizione sommaria dei fatti di causa è affatto carente e, come tale, non consente a questa Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (tra le molte, Cass. n. 10072/2018, Cass., S.U., 22575/2019).

Peraltro, detta esposizione sommaria neppure è chiaramente ricavabile dall’esposizione del motivo, il quale, del resto, deduce genericamente, senza rispettare il n. dell’art. 366 c.p.c., (quale ulteriore e di per sè assorbente profilo di inammissibilità), la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza puntualizzare in che cosa effettivamente consista la violazione di legge (rispetto alla quale nemmeno si individua una norma di riferimento) che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata (tra le tante, Cass. n. 15263/2007), incentrando il ricorrente la denuncia sull'(asseritamente) erronea lettura, da parte della Corte di appello, della c.t.u. espletata in primo grado, così introducendo doglianze (tra loro confusamente sovrapposte) che attengono alla quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito.

In ogni caso, là dove, pur confusamente, è dato individuare dei nuclei di censura (1) genericità della domanda originaria; 2) detenzione dei titoli in capo all’investitore al momento in cui si deduce l’abbattimento del valore), le doglianze sono comunque inammissibili: a) quella sub 1) in quanto non viene riportato il pertinente e specifico contenuto dell’atto introduttivo (non avendo il giudice di appello l’obbligo di provvedere su domanda generica – Cass. n. 13328/2015; Cass. n. 691/2012) o, comunque, non è denunciata la violazione di un eventuale giudicato interno sulla validità della domanda; b) quella sub 2) in quanto vertente su una quaestio facti circa l’appartenenza dei titoli.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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