Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14463 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28539/2005 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, rappresentato e difeso dall’avvocato QUERINI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

D.I. (OMISSIS), S.M. (OMISSIS),

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO

ERMANNO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELLANO

MICHELE;

– controricorrenti –

e contro

P.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11-7-1994 P.P. e P.G. convenivano dinanzi al Tribunale di Udine D. I., C.V. e S.M., per sentir condannare il D. alla restituzione del doppio della caparra e di tutte le somme versate per l’acquisto e la ristrutturazione di un appartamento, nonchè al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento, da parte del convenuto, del contratto preliminare stipulato l’8-6-1979. Gli attori, inoltre, chiedevano che venisse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita del 5-3-1992, con il quale il D. aveva alienato a C.V. e S.M. l’immobile oggetto del contratto preliminare. Chiedevano, infine, la condanna del C. al pagamento della somma di L. 2.500.000 in favore di P.G., per canoni dovuti in forza di contratto di locazione.

Nel costituirsi, il D. contestava la fondatezza della domanda e chiedeva accertarsi l’intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento di P.P.. Il convenuto, inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di P.G. e, in via subordinata, chiedeva accertarsi l’intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto preliminare dell’8-6-1979.

Si costituivano anche il C. e la S., chiedendo il rigetto delle domande attorce.

Con sentenza depositata il 10-9-2002 il Tribunale accertava l’inadempimento del D. e dichiarava risolto il contratto preliminare, condannando il predetto convenuto alla restituzione del doppio della caparra, alla restituzione della somma di L. 37.288.228 versata dal P. per l’acquisto e della somma di L. 18.840.000 corrisposta dallo stesso attore per l’esecuzione di lavori; accertava l’inefficacia nei confronti del P. del contratto di compravendita del 5-3-1992; condannava il C. a pagare al P. la somma di lire 2.500.000 per canoni.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale il D. e appello incidentale il C. e la S..

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 12-5-2005, dichiarava prescritti i diritti di P.P. derivanti dal contratto preliminare, e per l’effetto rigettava le domande di risoluzione, restituzione e risarcimento danni proposte dal predetto attore; dichiarava l’estraneità di P.G. al contratto preliminare; rigettava la domanda revocatoria proposta da P. P. e P.G. in relazione alla compravendita stipulata tra il D. e i convenuti C.- S..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P. P..

Il D., il C. e la S. hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria.

P.G. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso P.P. si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva che la Corte di Appello, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal D., non ha tenuto conto degli elementi che avevano indotto il giudice di primo grado a disattendere l’eccezione in parola, basati sul rilievo che era stato realizzato il risultato pratico al quale le parti tendevano con la stipula del preliminare. Fa presente, infatti, che il P. aveva conseguito l’esercizio di fatto dei diritto di proprietà, essendogli stata data la possibilità di ristrutturare l’immobile e di darlo in affitto al C.. Deduce che la Corte di Appello non ha valutato se tali atti, come ritenuto dal primo giudice, avessero valore interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c., e, nonostante le argomentazioni svolte al riguardo dall’appellante nella comparsa di costituzione, ha del tutto omesso di considerare il comportamento tenuto nelle more dal D., avente valore di riconoscimento dei diritti del P. e, quindi, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c..

Il motivo è meritevole di accoglimento.

Deve premettersi che il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine ne1 in sede convenzionale, nè in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell’art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento (“quod sine die debetur statini debetur”); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l’inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l’estinzione del diritto medesimo per prescrizione (Cass. Sez. 2, 29- 7-1992 n. 9086).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, dopo aver correttamente richiamato tale principio, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dei diritti derivanti in favore del promettente acquirente P.P. dal contratto preliminare del 9-6-1979, sollevata dal D., rilevando che l’attore ha fatto trascorrere più di dieci anni dalla data di stipulazione di tale contratto senza attivarsi per far valere i suoi diritti, e senza avere interrotto il termine della prescrizione.

Tale motivazione vale a dare conto, sia pure in maniera succinta, della insussistenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere, ex art. 2943 c.c., dall’attore.

La Corte territoriale, al contrario, ha del tutto omesso di prendere in considerazione le ulteriori deduzioni svolte dal P. sia in primo grado che nella comparsa di costituzione di appello, con cui era stato evidenziato che il convenuto, incassando il prezzo, consegnando il possesso del bene all’attore, lasciando migliorare l’immobile e lasciandolo dare in locazione senza contestazioni, aveva posto in essere comportamenti implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare in favore del promittente acquirente ed idonei, quindi, ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.. Il giudice del gravame ha completamente ignorato gli specifici rilievi svolti al riguardo dall’appellato, non essendosi nemmeno posto il problema di verificare se gli atti da questi indicati avessero o meno valenza di riconoscimento dell’altrui diritto, rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa motivazione, data l’innegabile rilevanza, ai fini della decisione, dell’accertamento della eventuale sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio dall’attore.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, la quale, nel procedere a nuovo esame della vicenda, dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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