Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14463 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36418-2019 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO PISCIOTTI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio in carica, MINISTERO della SALUTE, MINISTERO

dell’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ e RICERCA, MINISTERO dell’ECONOMIA e

delle FINANZE, MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, in

persona dei rispettivi Ministri in carica, domiciliati in ROMA, alla

via dei PORTOGHESI n. 12, presso AVVOCATURA GENERALE dello STATO,

che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3438/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.E. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, lo Stato italiano, nelle sue diverse articolazioni di cui in epigrafe, al fine di ottenerne la condanna all’adeguamento dell’importo della borsa di studio del quale avrebbe dovuto fruire quale medico specializzando.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione.

C.E. impugnò la sentenza dinanzi alla competente Corte territoriale, che, nel ricostituito contraddittorio delle parti, rigettò l’appello.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone impugnazione per cassazione C.E., con atto affidato a unico complesso motivo per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare della L. 12 novembre 2011, n. 183, per avere il giudice di prime cure manifestamente ed erroneamente applicato il contenuto del provvedimento legislativo. Il motivo afferma che a seguito delle modifiche legislative succedutesi nel tempo, e in particolare della Dir. n. 36 del 2005, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale in materia decorre dal 20/10/2007 e verrebbe, pertanto, a maturazione nel 2017 e, in considerazione dell’invio di missiva interruttiva in data 19/05/2015 il detto termine non risulterebbe decorso al momento della proposizione della domanda.

Resistono con unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La proposta di definizione secondo il rito di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non sono state depositate memorie.

Il ricorso è infondato.

Il motivo d’impugnazione afferma che al momento della proposizione della citazione in primo grado, la cui notificazione si perfezionò il 01/02/2017, a fronte di un ciclo di specializzazione terminato dalla dottor C. nel 1993, non era ancora chiaro quale fosse il momento di decorrenza della prescrizione e che esso sarebbe stato fissato, in conseguenza del sovrapporsi di fonti legislative interne ed Eurounitarie al 2007, con conseguente spirare nel 2017, salva l’interruzione effettuata con missiva del maggio 2015.

Il motivo è infondato in quanto non si correla con l’orientamento di questa Corte, oramai costante e più volte ribadito, che individua la decorrenza della prescrizione al 1999 (Cass. n. 16452 del 19/06/2019 Rv. 654419 – 01, Cass. n. 06606 del 20/03/2014 Rv. 630184 – 01, Cass. n. 16104 del 26/06/2013 Rv. 626903 – 01 ed ancora Cass. n. 01917 del 09/02/2012 Rv. 621204 – 01) così compendiato in massima ufficiale: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. n. 237 del 1991 – della Dir. n. 73/362/CEE e della Dir. n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.” In materia si rileva che pur avendo il C. terminato il corso di studio di specializzazione in radiodiagnostica nel 1993 l’inizio del periodo prescrizionale non muta, in considerazione del carattere meramente ricognitivo della regolamentazione successiva al 1991 (Cass. n. 08503 del 06/05/2020 Rv. 657919 – 01): “Le Dir. comunitarie n. 75/362, Dir. comunitarie n. 75/363 e Dir. comunitarie n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva Dir. n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 1999, che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti speciali con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, poichè la menzionata Dir. n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991.”.

Il ricorrente, peraltro, esclude l’applicabilità della L. 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 01/01/2021, in quanto inapplicabile a fattispecie anteriormente verificatesi, e propugna la validità di un (in realtà l’unico) atto interruttivo della prescrizione di cui tuttavia, non fornisce adeguate indicazioni in termini di produzione nelle varie fasi del giudizio di merito e che sarebbe risalente in ogni caso al maggio 2015 e, quindi, successivo di quasi un ventennio (per la precisione di ventidue anni) al termine del periodo di specializzazione. Il riferimento alla L. n. 183 del 2011, è, peraltro, effettuato a detrimento della stessa prospettazione del ricorrente (Cass. n. 1917 del 09/02/2012 Rv. 621204 – 01): “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della Dir. n. 82/76/ CEE, riassuntiva delle Dir. n. 75/362/CEE e Dir. n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11. In riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2012)”.

In conclusioni nessuna delle prospettazioni del C. è meritevole di accoglimento.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, non risultando in alcun modo fondata la prospettazione del termine prescrizionale come decorrente dal 2007, e interrotto con missiva ricevuta dalle Amministrazioni intimate nel maggio 2015.

L’esiguità dell’attività processuale in fase d’impugnazione di merito e le incertezze giurisprudenziali riscontrate, con riferimento agli specializzandi in medicina per gli anni d’inizio corso di specializzazione successivi al 1982, rendono sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese di questa fase di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti a carico del ricorrente per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Cote di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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