Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14463 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11435/2013 proposto da:

R.G.,((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour presso la Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

OLINDO DI FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. DELLA FREZZA 17, presso lo studio

dell’avvocato MAURO RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2012 del 9/2/2012 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO, depositata il 18/4/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO difensore del resistente che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2012, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di R.G. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita’ per difetto del requisito sanitario.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistita con quattro motivi.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso e preliminarmente eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso per intervenuta estinzione del mandato. L’eccezione dell’I.N.P.S. e’ fondata.

L’Istituto ha debitamente documentato che R.G. (nata il (OMISSIS)) e’ deceduta in data (OMISSIS) (si veda il certificato di morte rilasciato dal Comune di Agrigento) e, dunque, dopo il deposito della sentenza di secondo grado (avvenuto il 18/4/2012) e prima della proposizione del ricorso per cassazione (notificato in data 17/4/2013 e depositato in data 5/5/2013).

Come da questa Corte gia’ affermato, la morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l’estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullita’ della vocatio in ins e dell’intero eventuale giudizio che ne e’ seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda e’ portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresi’ conto che il principio dell’ultrattivita’ del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non puo’ trovare applicazione al di la’ delle ipotesi espressamente previste – cfr. ex multis Cass. 5 dicembre 1994, n. 10437; Cass. 14 agosto 1999, n. 8670; Cass. 14 novembre 2001, n. 14194; Cass. 4 luglio 2013, n. 16754.

Poiche’ il suddetto evento ha estinto la procura, privandola di ogni effetto, ne deriva, di conseguenza, l’insussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 365 cod. proc. civ..

In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimita’ in materia e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale la ricorrente si e’ limitata a richiamare i principi affermati da questa Corte in materia di ultrattivita’ del mandato che tuttavia, come sopra evidenziato, trovano applicazione solo nei casi tassativamente previsti e dunque non operano nel caso di specie in cui la morte del rappresentato e’ avvenuta successivamente alla pronunzia di secondo grado. Si ricorda, sul punto, quanto gia’ affermato da Cass. 4 marzo 2002, n. 3102: “Quando la parte muore dopo la pubblicazione della sentenza, il giudizio, nelle fasi d’impugnazione, puo’ proseguire solo contro o ad iniziativa dei suoi successori universali, ovvero in mancanza di questi, da chi ha il potere di rappresentare l’eredita’ (come si evince dall’art. 328 c.c.: Sez. Un. 19 dicembre 1996 n. 11394)” – si veda anche Cass. 2 febbraio 2015, n. 1785.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

5 – La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’ segue la soccombenza (ed invero l’unico soccombente e’ lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare il ricorso per cassazione in una data in cui la parte e’ risultata essere gia’ deceduta, determinando cosi’ una situazione analoga a quella della mancanza della procura; si veda Cass., Sez. U., 10 maggio 2006, n. 10706 secondo cui: “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilita’” – si vedano anche Cass. 4 giugno 2015, n. 11551; Cass. 7 gennaio 2016, n. 58).

6 – Il ricorso e’ stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilita’ del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nel caso in esame.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; pone a carico dell’avv. Olindo Di Francesco le spese sostenute dal controricorrente che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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