Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14463 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. I, 15/06/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Coliaredo n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura a margine de ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Trieste

depositato il giorno 8 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi primo avanti alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia definito dopo circa sette anni e mezzo.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Zanichelli Vittorio con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si censura sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione l’impugnato decreto per avere la Corte liquidato in Euro 600 per anno il danno non patrimoniale.

I motivi sono manifestamente fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da P.R. e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il solo riferimento alla modestia della posta in gioco.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 4.750 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni cinque e mesi sei di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.750, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese di primo grado distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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