Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14463 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1988/ 2019 proposto da:

C.A., quale titolare della ditta omonima Alimentari

C., domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di

Casola;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma

V.le Europa, 175, presso lo studio dell’avvocato Filippetto Marco

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Venuti

Stellario;

– controricorrente –

contro

SDA COURRIER ESPRESS S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale

Della Vittoria, 34, presso lo studio dell’avvocato Miraglia Massimo

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato dell’Elce

Lorenzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4923/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, C.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica in data 29 novembre 2017, che, in accoglimento del gravame interposto da Poste Italiane S.P.A., riformava la decisione di primo grado e rigettava, anche nei confronti di Poste Italiane, la domanda avanzata dal medesimo C. per conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito dello smarrimento del plico postale contenente buoni pasto del valore di Euro 11.321,71;

che la Corte territoriale osservava, a fondamento della decisione e in base al principio della “ragione più liquida” (con ciò superando l’esame, seppur logicamente preliminare, sul tema dell’inadempimento di Poste Italiane S.p.A.), che il C. “non (aveva) allegato nè fornito alcuna prova in ordine al fatto che lo smarrimento dei buoni pasto gli avesse impedito di riscuotere il relativo importo dalle società emittenti, fornendo loro copia delle fatture”, essendo, peraltro, significativa al riguardo la nota del difensore dell’attore in data 15 aprile 2008, nella quale si evidenziava che le società destinatarie dei buoni pasto “riceveranno copia conforme delle fatture affinchè le stesse possano provvedere al pagamento”;

che resistono con controricorso Poste Italiane S.p.A. e la SDA Express Courier S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che va disattesa l’eccezione, sollevata dalla società SDA Express Courier, di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nella vigente formulazione (che prevede il termine di impugnazione di sei mesi), giacchè, nella specie, trova applicazione (ed è stato ampiamente rispettato) il temine annuale di cui alla previgente formulazione dell’art. 327 c.p.c., essendo il giudizio di primo grado iniziato prima della modifica di detta norma recata dalla L. n. 69 del 2009.

Venendo all’esame del ricorso:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 24,111 Cost., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale invertito l’onere di probatorio in quanto era la controparte a dover fornire la dimostrazione del mancato pagamento dei buoni pasto (peraltro, non duplicabili);

b) con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 24,111 Cost., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale in modo del tutto contraddittorio travisato le risultanze probatorie, da cui si evinceva che i buoni non erano stati rimborsati in quanto smarriti;

a.1-b.1) i motivi, che vanno scrutinati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La Corte territoriale – che ha incentrato la propria decisione, in base al principio della “ragione più liquida”, sul danno risarcibile e non sul presupposto inadempimento della società Poste Italiane (rispetto alla cui prova soltanto, e non già alla prova del danno, è pertinente il precedente (Cass. n. 15659/2011) citato nella memoria depositata dal ricorrente) – ha fatto corretta applicazione del principio (non contrastato dalle argomentazioni spese in ricorso) per cui anche in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato, attore in via risarcitoria, fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l’esistenza del danno (tra le altre, Cass. n. 5960/2005, Cass. n. 21140/2007), da intendersi come danno-conseguenza, di cui all’art. 1223 c.c., legato da nesso di causalità giuridica con l’inadempimento stesso.

Ciò posto, il ricorrente non solo non ha censurato in modo del tutto congruente l’anzidetta ratio decidendi, la quale, ancor prima di evidenziare l’assoluta assenza di prova del danno (mancato rimborso dei buoni pasto in base alla copia delle fatture, rispetto al quale fatto militava, in senso contrario, anche la nota del legale del C.), ha messo in risalto che la domanda era affatto carente della necessaria e previa allegazione in fatto (ciò che il ricorrente ha trascurato di investire con pertinente doglianza), ma, in ogni caso (e in via comunque assorbente), le proposte censure investono la valutazione della prova riservata al giudice del merito, come tale insindacabile in questa sede, se non nei limiti dell’omesso esame di fatto decisivo e dibattuto di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5, che nella specie neppure è veicolato in base agli insegnamenti di Cass., S.U., n. 8053/2014, insistendo il ricorrente in asseriti vizi motivazionali (alla stregua della previgente formulazione del citato art. 360 c.p.c., n. 5), o deducendo come omesso esame del fatto “il mancato pagamento” dei buoni pasto, sul quale, invece, si incentra la decisione di appello (nel senso, come detto, della assenza di allegazione e prova del danno patito).

La memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per non essere soltanto illustrativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, in favore di Poste Italiane S.p.A.; vanno invece interamente compensate dette spese tra il ricorrente e la SDA Exspress Courier S.p.A., evocata in questa sede solo per integrità del contraddittorio (come risulta dal tenore del ricorso, rivolto soltanto contro Poste Italiane S.p.A.).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Poste Italiane S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

compensa interamente le spese del presente giudizio tra il ricorrente e la SDA Exspress Courier S.p.A..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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