Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14462 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26085/2005 proposto da:

F.L.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato

POMPONIO AMEDEO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.T. C.F. (OMISSIS), C.J.

( G.) C.F. (OMISSIS), C.J.J. C.F.

(OMISSIS), C.J.A. IN CV. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO FILIPPO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI BLASI GIOVANNI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 253/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Salusti Massimo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Pomponio Amedeo difensore della ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. De Jorio Filippo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Di Blasi Giovanni difensore dei resistenti che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione del 23 settembre 1998, C.T., J., J.J. e J.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa F.L., esponendo che il (OMISSIS) era deceduto C.A., lasciando quale unico erede il fratello Gi., a sua volta deceduto il (OMISSIS) ab intestato.

Gli attori sostenevano che la convenuta, affermandosi parente di quinto grado e assumendo la mancanza di parenti più prossimi, si era impossessata dell’asse ereditario costituito da immobili, titoli, somme di danaro e preziosi.

Poichè gli attori, che vivevano negli Stati Uniti ed avevano solo di recente appreso della morte dei C., ne erano cugini, in quanto figli dei fratelli del padre di costoro, e quindi parenti di quarto grado, chiesero accertarsi la loro qualità di eredi esclusivi e condannarsi la convenuta a restituire i beni ereditari.

Espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza del 6 luglio 2001, accolse la domanda, condannando la convenuta alla restituzione dei beni ereditari.

La F. propose gravame sulla base di un unico motivo, con il quale si censurava la sentenza per aver ritenuto di marginale importanza la circostanza della diversità del cognome della madre dei fratelli C.C. e G., genitori degli appellati, dei quali ultimi alcuni risultavano figli di L.T. G. ed altri di N.G. o N..

2. Il gravame fu respinto dalla Corte d’appello di Catania con sentenza depositata il 4 marzo 2005.

Il giudice di secondo grado osservò anzitutto che la documentazione prodotta in primo grado aveva consentito di accertare che il capostipite Cr.Gi. aveva avuto tre figli, E., C. e G., e che i defunti della cui eredità si tratta, cioè i fratelli A. e Gi., erano sicuramente figli del predetto E., mentre gi appellati C.J. e T. erano figli di C.C. e gli altri due appellati, J.J. e J.A. erano figli di C.G..

Ciò posto, la Corte di merito osservò che l’elemento di incertezza introdotto dall’appellante era costituito dalla circostanza che dal certificato storico di famiglia emergeva che il capostipite C.G. era coniugato con tale L.T.G., mentre dai certificati di morte, redatti negli Stati Uniti, di C.C. e G., rispettivi genitori degli appellati, risultava che la madre era non L.T.G. ma N.G. o N..

Tale elemento era peraltro superato, quanto a C.C., dalla circostanza che dalla copia del suo passaporto rilasciato in Italia nel 1921 risultava quale sua madre proprio L.T. G.; e, più in generale, e con riguardo a anche agli altri appellati, dalla mancanza di dubbio in ordine alla circostanza che i genitori degli appellati fossero figli del comune capostipite Cr.Gi., avuto riguardo alla coincidenza dei dati anagrafici del capostipite, dei nomi e dati anagrafici dei suoi tre figli. La produzione documentale effettuata dall’appellante solo nel secondo grado di giudizio era, poi, inammissibile, oltre che irrilevante.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.L. sulla base di. due motivi. Resistono con controricorso C.T., J., J. e J.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 565, 2697 e 2699 cod. civ., nonchè omessa, iris ut fidente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nell’attribuire al passaporto di C.C., rilasciato dall’Ambasciata italiana di New York, valido solo per il rimpatrio in Italia, tra l’altro prodotto in fotocopia e mancante di due pagine – a prescindere dalla difformità della data ivi riportata come data di nascita (25 dicembre) rispetto a quella risultante dal certificato storico dello stato di famiglia (26 dicembre) un’attendibilità tale da superare il dubbio circa la individuazione della madre dello stesso, laddove, secondo la giurisprudenza di il legittimità, la qualità di erede legittimo andrebbe provata mediante atti dello stato civile. La ricorrente ritiene trattarsi di una omonimia, facilitata dalla diffusione del cognome C. nella zona territoriale in cui si svolge la vicenda, e sottolinea che la coincidenza dei dati anagrafici del capostipite, dei nomi e dati anagrafici dei suoi, tre figli e della discendenza di questi ultimi, si riscontrava solo negli atti notori, redatti sulla base delle dichiarazioni delle parti, e, tra l’altro, in epoca sospetta perchè successiva alla morte del de cuius, laddove la maternità N. G. o N.G. risultava da tutti i certificati di morte prodotti, in cui, tra l’altro, le date di nascita di C. C. e G. non coincidevano con il certificato di stato di famiglia storico.

Del resto – si rileva nel ricorso – la Pretura di Comiso aveva, per gli incombenti inerenti alla morte di C.G., la F. quale unica erede legittima.

2.1. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio, protesa, com’è, al di là della evocazione di parametri normativi, a conseguire da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio in atti ai fini dell’accertamento del legame di parentela tra gli attuali controricorrenti e i defunti della cui eredità si tratta:

rivalutazione non consentita nella presente sede, atteso che nella valutazione degli elementi probatori, come pure di quelli indiziari e presuntivi, il giudice di merito è investito del più ampio potere discrezionale, nei senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili, senza che la sua valutazione possa essere censurata in sede di legittimità, qualora sia immune da distorsioni logiche e da erronei criteri giuridici.

2.2. – Nella specie, la Corte etnea ha fornito articolata e corretta argomentazione dei proprio convincimento secondo il quale dalla documentazione prodotta (certificato di famiglia storico, passaporto, certificato di nascita) era risultato che costoro fossero parenti in quarto grado dei defunti sulla cui eredità si controverte, facendo, tra l’altro, riferimento alla coincidenza di dati anagrafici del capostipite e dei nomi e dati anagrafici dei suoi tre figli e della discendenza di questi ultimi.

Tale documentazione, secondo la plausibile, e non sindacabile valutazione operata dalla Corte territoriale, risulta idonea a superare ogni dubbio eventualmente ingenerato dal dato relativo alla maternità dei fratelli C.C. e G., figli del capostipite Gi., risultante dal certificato di morte degli stessi.

3. – Con la seconda censura, si deduce violazione e fasa applicazione degli artt. 345, 359, 184 cod. proc. civ. e art. 87 disp. att., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il giudice di secondo grado, nel ritenere inammissibili i documenti prodotti in appello dalla signora F., avrebbe applicato erroneamente gli artt. 184 e 345 cod. proc. civ., omettendo di considerare che la inosservanza del limite temporale entro il quale le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti dovrebbe ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa innanzi al collegio. Inoltre, la Corte di merito si era comunque avvalsa della valutazione della documentazione non ammessa per motivare in ordine alla irrilevanza della stessa ai fini della soluzione del caso. Nè essa avrebbe motivato in modo sufficiente il proprio convincimento secondo il quale defunti ed appellati fossero figli di fratelli, non esistendo in realtà, nella specie, nessun elemento idoneo a fornire la prova di un siffatto convincimento, data la contraddittorietà della documentazione in atti.

4.1. – La censura, nelle sue diverse articolazioni, è in parte infondata, in parte inammissibile.

4.2. – La conclusione cui è pervenuta la Corte di merito è basata sull’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel rito ordinarie, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sedo di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (v. Cass. S.U., sent. n. 8203 del 2005, e succ. conformi: n. 622, 1120, 15514 del 2006, n. 3644, n. 12792 del 2007, n. 11346 e n. 21561 del 2010).

In mancanza di tali requisiti, la produzione è inammissibile.

Corretta appare, dunque, sotto tale profilo la decisione impugnata, e destituita di fondamento la doglianza.

4.3. – Quanto al rilievo secondo il quale la Corte di merito, nel dichiarare inammissibile la produzione della documentazione di cui si tratta, la aveva comunque presa in considerazione, sia pure al solo scopo di escluderne la rilevanza ai fini della soluzione del caso, è agevole la constatazione che la valutazione operata della documentazione de qua non ebbe alcuna incidenza nel percorso argomentativo del giudice di secondo grado, proprio perchè ritenuta inidonea a scalfire la conclusione raggiunta.

E, pertanto, anche sotto tale profilo la doglianza risulta immeritevole di accoglimento.

4.4. – Infine, quanto alla censura relativa alla presunta mancata motivazione del convincimento della Corte di merito in ordine alla circostanza che defunti e appellati fossero figli di fratelli, si è già rilevato che una siffatta censura si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove motivato in modo congruo e immune da vizi giuridici, come è avvenuto nella specie, secondo quanto chiarito sub 2.2.

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella particolare S natura della controversia e delle questioni affrontate i motivi della integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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