Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14462 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31199-2019 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via ACQUA

DONZELLA, n. 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

CIRC.NE CLODIA n. 36/A, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

IMBIMBO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO FANTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8315/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.N. ricorre, con atto affidato a due motivi di ricorso, a loro volto consistenti in plurime censure, avverso la sentenza, n. 8315 in data 15/04/2019, del Tribunale di Roma quale giudice di appello sul Giudice di Pace di Roma, che ha accolto l’appello proposto da V.M.L. in punto di inammissibilità del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione r.g. n. 7668/2013, promosso innanzi al Giudice di Pace di Roma dallo stesso S. e rigettato l’appello proposto dallo S. (r.g. 72990/2016) e per l’effetto ha annullato la sentenza n. 15151/2016 del Giudice di Pace di Roma, con condanna dello stesso S. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Resiste con controricorso V.M.L..

La proposta di definizione secondo il rito camerale non partecipato, di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti.

Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito nella prospettazione censoria di cui al ricorso.

La controricorrente ha depositato memoria con contestuale nomina di nuovo difensore.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale. Il primo motivo deduce: violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo agli artt. 616,618,289 e 324 c.p.c..

Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 295 c.p.c..

I fatti di causa rilevanti: l’avvocato S.N. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Roma V.M.L. – a seguito di opposizione all’esecuzione da quest’ultima proposta e del provvedimento di sospensione dell’esecuzione – con proposizione del giudizio di merito di accertamento dell’infondatezza dell’opposizione all’esecuzione ed eccependo la litispendenza tra il giudizio di opposizione così instaurato e quello di opposizione all’esecuzione n. 2045 del 2012. Il Giudice di Pace, esaminata la questione di litispendenza, accolse la domanda compensando le spese di lite. L’avvocato S. impugnò la detta sentenza sulla compensazione delle spese di lite. L’appellata V. si costituì in giudizio e propose appello incidentale deducendo l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto prima del termine fissato dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento di sospensione dell’esecuzione e l’insussistenza della litispendenza.

Il Tribunale di Roma ha, quindi, deciso la causa nel senso sopra riportato.

I due motivi di ricorso, come emerge dalla scansione dei fatti rilevanti in causa, censurano inammissibilmente la sentenza d’appello ed omettono di riferire una circostanza fondamentale in punto di fatto: è stato lo stesso avvocato S., che se ne duole in questa sede di legittimità, a disattendere il termine, fissato dal giudice dell’esecuzione, con la più volte richiamata ordinanza di sospensione dell’esecuzione, per l’instaurazione del giudizio di merito, iniziando, con la citazione della V. dinanzi al Giudice di Pace, il giudizio prima del decorso del termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, quale giudice di appello, sull’idoneità estintiva dell’offerta reale posta in essere dalla debitrice esecutata B..

Il ricorrente afferma che la fissazione di un solo termine inziale (dies a quo) da parte del giudice dell’esecuzione comportava la mancata individuazione di un termine finale (dies ad quem) con la conseguenza che il giudizio poteva essere instaurato nei sei mesi dalla pronuncia del giudice dell’esecuzione.

L’assunto è infondato, in quanto censura in modo inammissibile l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la scansione temporale relativa all’instaurazione dei giudizi e non indica in quale modo il Tribunale abbia violato i canoni interpretativi dei provvedimenti giudiziari.

Lo S., peraltro, in dissenso con l’individuazione del termine effettuata nel provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione, avrebbe potuto avvalersi degli strumenti rimediali apprestati dall’ordinamento in ambito endoesecutivo, se del caso mediante istanza allo stesso giudice dell’esecuzione, ma nulla deduce di avere esperito sul punto.

A tanto consegue che la litispendenza era stata illegittimamente dichiarata dal Giudice di Pace e il Tribunale, con la sentenza in questa sede gravata, ha accertato l’illegittima instaurazione della causa prima del passaggio in giudicato della sentenza sull’offerta reale.

Le questioni dedotte con i motivi di ricorso non attengono, pertanto, in alcun modo a questioni di diritto, ma sono, viceversa, interamente fattuali.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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