Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14462 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30300/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO NIICALI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 808/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Mistretta che aveva rigettato il ricorso proposto da M.G. per ottenere la pensione di inabilita’ della L. n. 118 del 1970, ex art. 12, sul rilievo della mancanza di prova del possesso da parte dell’invalido del requisito reddituale.

La Corte di merito nel rammentare che, prima dell’entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 99, il reddito al quale si doveva fare riferimento era quello dell’invalido cumulato con quello del coniuge e che solo per effetto della novella legislativa era possibile assumere a parametro il solo reddito dell’invalido, ha poi verificato che mancava del tutto la prova del requisito reddituale ed ha, per l’effetto, integralmente rigettato la domanda cosi’ confermando la sentenza di primo grado.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.G. che articola due motivi cui resiste l’Inps con controricorso mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria al solo fine di partecipare alla discussione.

Tanto premesso il ricorso e’ manifestamente infondato.

Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidita’ civile, il requisito reddituale, al pari del requisito sanitario e di quello socio economico (c.d. incollocazione al lavoro), costituisce elemento costitutivo del diritto ed e’ onere della parte che richiede la prestazione allegare prima e provare poi la loro sussistenza.

L’Istituto (e prima la P.A.) convenuto nel giudizio per il pagamento di prestazioni di invalidita’ civile, ha l’onere di contestare specificamente il possesso del requisito reddituale richiesto per beneficiare delle prestazioni solo ove il ricorrente abbia allegato e provato specificamente la sua situazione reddituale, indicando i redditi percepiti e precisando la loro natura. Resta irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l’indicazione dei redditi fatta dal ricorrente sia generica (cfr. Cass. 11.7.2007 n. 15486)ovvero, come nel caso in esame, sia addirittura insussistente.

Ben vero che la sussistenza del requisito economico va verificata anche d’ufficio ed e’ preclusa solo dalla relativa non contestazione ma e’, appunto, necessario che la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta (cfr. Cass. n. 16395 del 2008 e recentemente Cass, a 11966 del 2015 in motivazione).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, nulla aveva allegato con riguardo al possesso del requisito reddituale: ne’ il proprio ne’ quello, eventuale, del coniuge.

Ne segue che sull’Istituto, stante la carenza di allegazioni, non gravava alcun onere di contestazione (che peraltro sarebbe stato comunque esercitato dall’Inps).

Nel resto le censure articolate nel ricorso sono carenti sotto il profilo della necessaria specificita’ ex art. 366 c.p.c., n. 6 e non investono la specifica ratio decidendi su cui si basa la sentenza.

La Corte territoriale fonda il suo convincimento sulla mancanza, assoluta, di prova del requisito reddituale necessario per il riconoscimento della prestazione azionata.

La descrizione del quadro normativo applicabile alla controversia, come modificatosi nel tempo, costituisce una premessa di carattere generale ma la decisione e’ radicata sulla positiva constatazione del fatto che l’invalido nulla aveva allegato e dimostrato in giudizio circa i redditi percepiti cumulativamente in proprio e dal coniuge nel periodo antecedente il 28 giugno 2013 e, singolarmente, per il periodo successivo a tale data.

Orbene, le censure formulate nel ricorso si concentrano nel proporre una lettura del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, commi 5 e 6, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99, orientata nel senso della retroattivita’ delle previsioni in esso contenute. Nulla dicono circa una tempestiva allegazione e prova del requisito stesso.

Cio’ posto – a parte la non condivisibilita’ dell’interpretazione offerta dal ricorrente del quadro normativo, non corrispondente alle statuizioni contenute in numerose ed univoche sentenze di questa Corte (cfr. tra le tante cfr. Cass. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013 e, recentemente, Cass. n. 11688 del 2015 ed ivi numerosi riferimenti) – va rilevato che l’affermazione del giudice di appello circa la mancanza di allegazione e prova del requisito costitutivo della prestazione da parte dell’invalido, che ne era onerato, non e’ stata oggetto di specifica censura. Nulla dice il ricorso quanto alla avvenuta dimostrazione del requisito reddituale ne’ tanto meno precisa se come e quando sia stata prodotta documentazione al riguardo e di quale contenuto.

In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5 e le spese vanno dichiarate non ripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di responsabilita’ formulata ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi’ Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e non ripetibili le spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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