Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14462 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36685-2018 proposto da:

LILYBEO EDIL IMPIANTI SRL, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE n.

104, presso lo studio della sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata

e difesa dall’avvocato SALVATORE L. SINATRA;

– ricorrente –

contro

G.D.V., M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 972/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, Lilybeo Edil Impianti s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, resa pubblica in data 14 maggio 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Marsala, il quale, a sua volta, ne aveva rigettato le domande volte ad ottenere la restituzione/liberazione dell’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) ed occupato dai coniugi G.- M., l’indennità di occupazione, nonchè la riduzione in pristino delle modifiche operate al bene dai coniugi senza alcun consenso;

che la Corte d’appello di Palermo, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che parte appellante, a fronte di una sentenza di rigetto e non di incompetenza, non avrebbe dovuto limitare la propria doglianza in relazione alla riconosciuta competenza del giudice della cautela, contrapponendo l’argomento dell’avvenuta revoca del sequestro giudiziario, ma tale questione avrebbe dovuto essere censurata unitamente al merito delle singole statuizioni che avevano portato al rigetto delle pretese attoree e in particolare: a) in relazione al rigetto della richiesta di rilascio del bene sul presupposto che spettava al giudice della cautela esprimersi, in forza del sequestro giudiziario sull’immobile conteso, nulla ha argomentato la Lilybeo, limitandosi a mere dissertazioni sulla competenza di detto giudice; b) in relazione alla richiesta di un’indennità di occupazione, parte appellante si è limitata a mere asserzioni senza contestare l’insussistenza di un danno effettivamente patito (ciò che era da escludersi in forza della sussistenza del sequestro e dell’impossibilità di disporre dell’immobile); c) in relazione al rigetto della domanda di rimessione in pristino stato, la Lilybeo non ha argomentato al fine di provare che non difettava la prova sulla natura extra-conservativa delle opere;

che non svolgono alcuna attività difensiva in questa sede le parti intimate G.D.V. e M.C.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 669 nonies c.p.c., comma 3, per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto perdurare l’efficacia del sequestro giudiziario sull’immobile conteso nonostante l’avvenuta pronuncia della sentenza n. 533/2007, dichiarativa dell’esistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare;

b) Con il secondo mezzo è rilevata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per aver la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ometteva di pronunciarsi sulla richiesta di un’indennità per l’illegittima occupazione dell’immobile conteso;

c) Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale omesso di valutare che la Lilybeo intendeva cedere l’immobile de quo al G. dietro versamento di un canone sino alla definizione del giudizio che avrebbe deciso sulla titolarità del bene, nonchè di aver travisato la sua volontà di voler disporre del bene cedendolo a terzi;

a.b.c1.) I tre motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Parte ricorrente, difatti, non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata (riassunta nel “Ritenuto che”, cui si rinvia) che fonda il rigetto del gravame sulla mancata impugnazione delle ragioni di merito in forza delle quali il Tribunale di Marsala aveva rigettato le domande attoree, essendosi l’appellante limitato alla sola contestazione della competenza o meno del giudice della cautela in forza della perduta efficacia del sequestro giudiziario per intervenuta sentenza n. 533/2007. Del resto, è particolarmente significativo di detta carenza del ricorso il fatto stesso che la società ricorrente, in violazione dei principi di specificità e di localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non ha indicato quali fossero gli specifici motivi di gravame che il giudice di appello ha reputato non idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, di cui, peraltro, non è adeguatamente riportate la stessa ratio decidendi (tra le altre, Cass. n. 2831/2009).

Nè, peraltro, coglie nel segno la censura di omessa pronuncia sulla questione dell’indennità di occupazione, giacchè nella sentenza impugnata (terz’ultima pagina) si evidenzia che la società appellante avrebbe dovuto disporre del bene per cui il mancato godimento sarebbe stato causa di danno.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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