Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14462 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9231/2012 proposto da:

G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO POMPONIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO GHIA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ATIVA – AUTOSTRADA TORINO – IVREA – VALLE D’AOSTA S.P.A. P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L.DA PALESTRINA 47, presso

lo studio dell’avvocato RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LA FOREST DE DIVONNE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1299/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/12/2011 r.g.n. 1367/2010.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 20/12/2011 la Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza del locale Tribunale n. 2093/2009, ha rigettato il ricorso di G.G., esattore autostradale a tempo parziale, dichiarando la legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro in essere tra la stessa e la Società ATIVA – Autostrada Torino – Ivrea – Valle D’Aosta s.p.a. (7/06/2008 – 31/10/2008), in virtù della causale relativa alle maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico – da maggio a ottobre ovvero anche in uno o più periodi diversi, in relazione alle particolari situazioni locali – prevista dall’art. 2, comma 2, lett. A) del c.c.n.l. 15/07/2005, applicabile al personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di Autostrade e Trafori;

Che avverso tale sentenza G.G. interpone ricorso affidato a un unico motivo, al quale si oppone l’ATIVA s.p.a. con controricorso, avendo entrambe le parti depositato, altresì, memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che la ricorrente censura con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza gravata, per avere, con una motivazione illogica, mancato di valutare la mancata prova da parte di ATIVA s.p.a. della sussistenza dei presupposti di applicabilità della ragione legittimante l’apposizione del termine, consistente nell’incremento dei passaggi con esazione nel casello di Settimo Torinese, al quale la lavoratrice era adibita, per il periodo di vigenza contrattuale (7/06/2008 – 31/10/2008);

Che in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, l’apposizione del termine al contratto di lavoro è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che devono essere specificate, a pena d’inefficacia, in apposito atto scritto, o anche risultare per relationem. Che il datore ha l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità delle ragioni invocate, oltre che la non modificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che rendono la prestazione di lavoro temporanea conforme alle esigenze di un certo contesto, così da chiarire la connessione tra durata della prestazione e scopi aziendali da raggiungere, nonchè lo stretto collegamento tra l’utilizzazione del lavoratore in base a una specifica causale e la ragione nel concreto indicata;

Che il giudice d’Appello ha fornito un’interpretazione del dato incrementale ai fini della legittimità dell’ apposizione del termine, riferita non alla sede di destinazione della lavoratrice (Casello di (OMISSIS)) così come ella aveva prospettato, ma all’intera rete autostradale gestita in concessione, ritenendo provata dall’appellata la circostanza sulla base del dato storico consolidato dell’aumento delle esigenze di personale, preventivato ex ante per il periodo di picco estivo;

Che la censura che si appunta esclusivamente sul vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione non consente di valutare la correttezza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’interpretazione della legge fornita dalla Corte di Appello secondo la quale il dato incrementale ai fini della legittimità dell’ apposizione del termine va riferita all’intera rete autostradale gestita in concessione;

Che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.500 per compensi professionali, 200 per esborsi, oltre le spese generali al 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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