Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14462 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14462 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 8945-2009 proposto da:
VALLE

FRANCO

VLLFNC39L22H501V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio
dell’avvocato PEZZANO GIANCARLO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1115

MARTELLINI CATERINA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 6488/2007 della CORTE D’APPELLO

t5.-

A

di ROMA, depositata il 08/10/2007 r.g.n. 1214/05;

Data pubblicazione: 07/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PEZZANO GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il

RG n 8945/2009

Valle Franco / Martellini Caterina

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 7/4/2008 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di Roma con la quale Franco Valle era stato condannato a corrispondere a Caterina
Martellini € 8.500,00 , determinata in via equitativa, per rateo di tredicesima mensilità, indennità
sostitutiva delle ferie e TFR.
In relazione all’eccezione sollevata dal Valle di nullità della notifica eseguita in primo grado ai
sensi dell’ari 143 cpc la Corte ha osservato che detta notifica era stata preceduta dalla notifica
proprio presso la residenza del Valle ove la figlia dello stesso aveva dichiarato che il padre
risultava trasferito altrove e che non conosceva il nuovo indirizzo . Le successive ricerche
anagrafiche avevano confermato la residenza del Valle con la conseguenza, secondo la Corte
territoriale, della correttezza della notifica effettuata ai sensi dell’ari 143 cpc .
Con riferimento alle ulteriori eccezioni dell’appellante secondo cui la notifica doveva essere tentata
presso uno dei tre negozi di cui egli era titolare oppure presso gli uffici dove aveva sede la società
GVM della quale era amministratore,luoghi ben conosciuti dalla Martelliq , la Corte territoriale ha
rilevato che essendo il destinatario risultato trasferito altrove doveva ritenersi validamente compiuta
la notifica ai sensi dell’ari 143 cpc non potendo pretendersi ulteriori ricerche posto che nemmeno
la figlia del convenuto era conoscenza del luogo del trasferimento e che invece sarebbe stato onere
del Valle indicare ai propri familiari il luogo del suo temporaneo trasferimento.
La Corte ha richiamato , ad ulteriore conforto di quanto affermato, la disciplina di cui all’ari 139
cpc, ed ha precisato che detta norma, nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza
del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o
esercita l’industria o il commercio, non disponeva un ordine tassativo da seguire in tali ricerche
potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa
o dell’ufficio purché in luogo posto nel comune cui il destinatario aveva la sua residenza.

1

Nel merito la Corte ha rilevato che l’appellante era decaduto dal potere di formulare eccezioni e
richieste istruttorie . Ha osservato che non poteva procedersi ad un nuovo esame di merito sulla
base della ricostruzione e delle allegazioni ora svolte dall’appellante implicando nuovi accertamenti
di fatto preclusi stante la decadenza già intervenuta e che il Tribunale aveva valutato la fondatezza
della domanda sulla base delle deposizioni testimoniali ritenendo che esse fossero avvalorate dalla

Ha affermato,altresì, l’infondatezza dell’eccezione secondo cui il Tribunale non avrebbe ben
interpretato la domanda della Martellino’, volta ad ottenere il riconoscimento di un superiore
inquadramento , in quanto il Tribunale aveva ben compreso che la lavoratrice lamentava di avere
usufruito di un trattamento economico inferiore ai minimi tabellart sindacali e ,comunque, il primo
giudice aveva affermato che la prospettazione della ricorrente aveva trovato integrale conferma
istruttoria.
Infine, la Corte territoriale ha osservato, con riferimento al quantum debeatur ed alla doglianza della
,q
avvenuta liquidazione in via equitativa, l’insussistenza di un interesse deVappellante.
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Valle formulando due motivi.
La controricorrente è rimasta intimata. Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art 378 cpc
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli
115,116,139,143,354 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai punti
decisivi della controversia ( art 360 n 3 e 5 cpc) .
Osserva che il mancato reperimento del Valle presso la residenza anagrafica per essersene
trasferito non giustificava il ricorso alla notifica ai sensi dell’art 143 cpc essendo la ricorrente a
conoscenza di ben altri quattro luoghi dove avrebbe potuto rintracciarlo e cioè presso gli esercizi
commerciali dove egli esercitava la sua attività siti sempre nel comune di Roma.
Il motivo è infondato.

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mancata contestazione del convenuto rimasto contumace.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato in fatto che una prima notifica effettuata presso la
residenza del Valle aveva avuto esito negativo perché il destinatario risultava trasferito altrove,
come riferito dalla figlia dello stesso, e che, acquisito il certificato anagrafico dal quale risultava
confermato che il Valle era ancora residente all’indirizzo suddetto, la notifica era stata effettuata
correttamente ai sensi dell’art 143 cpc.

che nemmeno la figlia del convenuto era a conoscenza del luogo del trasferimento. Secondo la
Corte nessun ulteriore onere doveva ritenersi gravante sulla parte che aveva eseguito la notifica”
essendo invece onere del Valle — che ha sempre rappresentato di aver mantenuto invariata la propria
residenza .. indicare ai propri familiari il luogo del suo ( ancorchè temporaneo) trasferimento ..”
Il ricorrente censura la sentenza in quanto la Corte non aveva valutato che egli avrebbe potuto
essere rintracciato in ben altri quattro luoghi dove esercitava la sua attività commerciale e che,
pertanto, la notifica effettuata ai sensi dell’art 143 cpc era nulla.
Le censure del ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata.
La Corte territoriale cui compete, tenuto conto del singolo caso, la valutazione dell’avvenuto
rispetto dell’onere di diligenza che deve avere il notificante nel portare a conoscenza alla
controparte il ricorso , ha ritenuto assolto tale onere ed ha escluso la necessità di ulteriori ricerche.
Deve, del resto, evidenziarsi che il principio della comune diligenza non deve necessariamente
ritenersi osservato solo quando il notificante sperimenti tutte le possibilità utili per rinvenire il
destinatario . Nella specie, a fronte del rifiuto della figlia del Valle di ricevere la notifica e della
sua dichiarazione di non sapere dove il padre potesse trovarsi, è condivisibile quanto affermato
dalla Corte secondo la quale la ricorrente non era tenuta a svolgere nessuna ulteriore indagine.
Detta ricerca , infatti, sarebbe stata dispendiosa, e dall’esito incerto considerato lo stesso esito di
quella presso la residenza anagrafica, dovendo estendersi a tutti i rimanenti luoghi, ove il
ricorrente assumeva di essere reperibile, in caso di esito negativo di quelli precedentemente
sperimentati .
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La Corte territoriale ha affermato , pertanto, che non potevano pretendersi ulteriori ricerche posto

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli
2697 CC, 416,420,437, c.p.c.; dei principi in tema di contumacia nel processo del lavoro; omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ( art 360 n 3 e 5 cpc).
Il Valle lamenta che la Corte d’Appello non aveva dato una corretta lettura della sentenza del
Tribunale considerato che il primo giudice aveva ritenuto che oggetto della domanda della

come risultava dal ricorso, il diritto della Martelli4 all’inquadramento, fin dall’inizio del rapporto,
nel secondo livello del contratto collettivo nazionale con conseguente diritto alle differenze
retributive. Osserva che se il giudice avesse ben compreso i termini della controversia avrebbe
o

dovuto accertare se alla Martellinoé spettasse l’inquadramento superiore e ,solo una volta accertato
tale diritto, avrebbe potuto accogliere la domanda di pagamento delle differenze retributive.
Lamenta che la Corte non aveva spiegato le ragioni per cui alla Martellinl dovevano essere
riconosciute le differenze retributive per l’inquadramento superiore.
Il motivo è inammissibile in quanto il ricorso , sul punto, difetta di autosufficienza.
Il ricorrente, da un lato, non ha provveduto a depositare la sentenza del Tribunale, o ad indicarne la
sua attuale collocazione, onde consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della censura .
Dall’altro lato, il ricorrente non indica gli elementi decisivi non valutati dai giudici di merito che
avrebbero consentito di pervenire ad una decisione diversa ed al rigetto della domanda della
ricorrente volta ad ottenere il superiore inquadramento e le conseguenti differenze retributive.
Il Valle non riporta neppure le prove assunte in Tribunale dalle quali, secondo la sua
interpretazione, si sarebbe potuto escludere il diritto della lavoratrice all’inquadramento superiore,
non spiega in base a quali elementi probatori decisivi sarebbe stato possibile pervenire alla
diversa decisione sfavorevole alla lavoratrice .Questa Corte ha affermato ( cfr Cass Ordinanza n.
1975de1 30/07/2010) che :” il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di

motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un
documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le
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lavoratrice fosse l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente e non già,

circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice
di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il
principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere
sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini

Per le considerazioni che precedono, non avendo il ricorrente esposto gli elementi di cui sopra, il
ricorso va respinto . Nulla per spese non essendosi la Martelling costituita.
PQM
Respinge il ricorso, nulla per spese.
Roma 27/3/2013

integrative”.

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