Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14461 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. C.F. (OMISSIS), domiciliato ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALTAMORE FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

APAL AZD PRODUTTORI AGRICOLI LENTINESI P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. S.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo

studio dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, rappresentato e difese

dall’avvocato FERRAUTO FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2004 dei Tribunale di Siracusa Sede

Distaccata di Lentini, depositata il 04/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nelia pubbli.ca udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. EMTLIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’A.P.A.L. – Azienda Produttori Agricoli Lentinesi -conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lentini L.F. per sentirlo condannare alla restituzione della somma di L. 5.000.000 versatagli a titolo di caparra confirmatoria relativa alla compravendita dei frutti pendenti nell’agrumeto del convenuto, attesa l’impossibilità della prestazione -accertata e riconosciuta dalle parti – per la mancata maturazione dei frutti a causa delle gelate.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito; nel merito chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale,la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni quantificati in L. 24.000,000, dedotta la caparra e il ricavo al netto delle spese.

Con sentenza non definitiva il Giudice di Pace dichiarava la propria competenza in ordine alla domanda proposta dall’attore e l’incompetenza per valore in relazione alla riconvenzionale, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Siracusa.

Con sentenza definitiva del 31 dicembre 1999 il Giudice di Pace condannava il convenuto al pagamento della somma di L. 5.000.000 Con sentenza dep. il 4 agosto 2004 il Tribunale di Siracusa sez. distaccata di Lentini rigettava l’appello proposto dal L..

Per quel che interessa nella presente sede, dopo avere osservato fra l’altro – relativamente alla sentenza sulla competenza -che non era stata formulata riserva di gravame, il Giudice di appello riteneva che la compravendita di cosa futura intercorsa fra le parti era da considerarsi nulla ai sensi dell’art. 1472 cod. civ., tenuto conto che i frutti venuti ad esistenza erano assolutamente non commerciabili: pertanto, indipendentemente dalla circostanza affermata dall’appellante che le parti non avrebbero concordato la restituzione della caparra, questa era dovuta all’acquirente ex lege, non avendo il venditore titolo per trattenere tale somma che – divenuta impossibile la controprestazione – costituiva un indebito oggettivo. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non era risultata provata.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il L. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando nullità -omessa pronuncia – violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., deduce che la sentenza impugnata non aveva trattato la questione circa la mancata rimessione dell’intera causa al giudice superiore ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ., non potendo trattenere la causa relativa alla domanda principale nel caso in cui la riconvenzionale ecceda la sua competenza.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto,con motivazione assorbente di ogni altra,che – in merito alla questione relativa alla competenza decisa dal Giudice di Pace con la sentenza non definitiva con la quale si era dichiarato competente per la domanda principale – si era formato il giudicato, avendo rilevato al riguardo che non era stata proposta la riserva prevista dall’art. 340 cod. proc. civ. per il differimento dell’impugnazione unitamente a quella avverso alla sentenza definitiva (qui si ricorda che per le sentenze del Giudice di pace in materia di competenza, per le quali non è esperibile il regolamento di competenza, il gravame è necessariamente differito): siffatta statuizione non è stata specificamente censurata dal ricorrente il quale – come di è detto – ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame della questione circa la mancata rimessione dell’intera causa al giudice superiore e l’erronea applicazione dell’art. 36 cod. proc. civ., essendo del tutto irrilevanti le deduzioni formulate con la memoria depositata ex art. 378, che ha carattere illustrativo delle difese già svolte ma non può essere mezzo per la proposizione di motivi nuovi o aggiunti ne consegue che l’esame della questione sollevata dal ricorrente è da ritenersi ormai definitivamente precluso. Il secondo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. )deduce l’ultrapetizione della sentenza impugnata che, senza che fosse stato richiesto, aveva dichiarato la nullità della vendita, statuendo che la somma ricevuta a titolo di caparra integrava un indebito oggettivo.

Il motivo va esaminato congiuntamente con il quinto stante la loro stretta connessione.

Il quinto motivo (omessa pronuncia sulla domanda attrice di accertamento della risoluzione volontaria del contratto – difetto di motivazione -illogicità) denuncia che l’attrice nell’atto introduttivo aveva sostenuto che le parti avevano raggiunto un accordo sulla risoluzione del contratto che invece era risultato smentito dalle risultanze istruttorie, per cui il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda che si era fondata sulla risoluzione concordata (ma non provata), mentre aveva accolto una domanda mai proposta.

Il secondo e il quinto motivo sono infondati. La domanda di restituzione della caparra si fondava proprio sulla circostanza che, essendosi la merce rivelata irrimediabilmente danneggiata al momento della raccolta dei frutti e che si erano pertanto verificate le condizioni per la risoluzione del contratto di vendita di cosa futura, era venuto meno il titolo che aveva giustificato la dazione della caparra da parte del compratore, il quale non sarebbe stato più tenuto alla prestazione dovuta: la sentenza non ha affatto immutato i fatti posti a base della domanda ma, proprio a stregua delle circostanze dedotte dall’attore con l’atto di citazione, ha proceduto alla qualificazione giuridica della pretesa azionata nell’ambito del potere spettante al giudice che non è vincolato dal nomen iuris dato dalla parte, dovendo qui ricordarsi che il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione;

tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il “petitum” e la “causa petendi”, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato: il che nella specie, come si è detto, non si è verificato.

Con il terzo motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1472 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la prestazione era divenuta impossibile, dando credito alle valutazioni provenienti dai testi che erano mandatari A.P.A.L.; in ogni caso, dallo stesso teste C. era emerso che non tutta la produzione era risultata danneggiata. La sentenza aveva ritenuto che il passaggio della proprietà del frutto avviene al momento della sua separazione con rischio a carico del venditore: trattavasi di argomento fallace perchè attiene alla efficacia meramente obbligatoria e non traslativa della vendita e non a quello della nullità del contratto:

il passaggio della proprietà ha rilievo nei confronti dei terzi, come i creditori del venditore. La vendita è efficace qualunque sia la quantità venuta esistenza, soltanto se la massa non nasce affatto la vendita è inefficace.

Il motivo va disatteso.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 1472 cod. civ. la vendita è soggetta alla “condicio iuris” della venuta ad esistenza della cosa alienata, la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto: ai sensi della norma citata e dell’art. 821 cod. civ. il trasferimento della proprietà della cosa avviene al momento in cui la cosa viene ad esistenza e, nel caso dei frutti, al momento della loro separazione dalla cosa principale sicchè è a carico del venditore il rischio per il verificarsi di eventi che impediscano il venire a esistenza della cosa o dei frutti, tenuto conto che, salvo patto contrario, l’obbligazione di tagliare e separare i frutti dall’albero è posta a carico del venditore che, essendo proprietario e quindi possessore della pianta che è nella sua disponibilità giuridica e materiale, deve compiere le neccessarie operazioni.

Nella specie, in considerazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito nell’ambito dell’indagine al medesimo riservata, è risultato che tutta la merce oggetto della compravendita e non soltanto parte di essa era risultata,per effetto della gelata, incommerciabile, per cui correttamente la sentenza ha ritenuto che la vendita era da considerarsi nulla per inesistenza dell’oggetto, dovendo evidentemente parificarsi alla inesistenza materiale quella giuridica.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando nullità motivazione apparente, deduce la carenza della motivazione della sentenza impugnata con cui era stata respinta la richiesta del ricorrente di ritenere parte compratrice responsabile dei danni per non avere provveduto tempestivamente alla raccolta dei frutti: il Tribunale avrebbe dovuto dire se il lasso di tempo trascorso senza che l’attrice avesse provveduto alla raccolta fosse da considerarsi colpevole; ugualmente priva di motivazione era stata l’affermazione circa la mancata prova in ordine al quantum. Il motivo va disatteso.

Tenuto conto della considerazioni sopra formulate a proposito dell’obbligazione e del rischio a carico del venditore, si deve presumere- ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.- la responsabilità del medesimo, sul quale grava l’onere di provare che la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile ovvero che l’obbligazione di tagliare e separare i frutti dall’albero fosse, per accordi intercorsi fra le parti, posta a carico del compratore. Nella specie era il L. – venditore – a dovere offrire tale prova e il ricorrente allora avrebbe dovuto eventualmente denunciare il vizio di motivazione sotto il profilo dell’omesso esame di quelle risultanze istruttorie che con certezza avessero fornito siffatta dimostrazione, trascrivendo, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto delle prove acquisite o richieste il cui esame o la cui ammissione avrebbero senz’altro condotto a una soluzione diversa da quella adottata, tenuto conto che la Cassazione non ha accesso diretto agli atti processuali: tale onere non è stato assolto dal ricorrente, il quale in maniera assiomatica ha sostenuto l’obbligo del compratore di raccogliere i frutti.

Le considerazioni sopra formulate in merito all'”an debeatur” rendono del tutto superfluo disquisire circa il “quantum”, dovendo considerarsi, proprio per quanto sopra detto, rese ad abundantiam e, perciò, prive di valore decisorio, la affermazioni al riguardo formulate dalla sentenza impugnata.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA