Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14461 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. I, 15/06/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., con domicilio eletto in Roma, via G. Maio 42,

presso l’Avv. Ferrara Alessandro rappresentato e difeso dall’Avv.

Ferrara Silvio come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro-

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli

depositato il giorno 8 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR della Campania a far tempo dal febbraio 1997 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (marzo 2007).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, l’impugnato decreto per avere il giudice del merito escluso la sussistenza di un danno risarcibile in base alla considerazione che il ricorrente sarebbe stato pienamente consapevole dell’infondatezza della pretesa e quindi non avrebbe avvertito alcun patema d’animo in conseguenza della pendenza del giudizio.

I motivi sono manifestamente fondati dal momento che gli elementi evidenziati dal giudice del merito (negligente condotta processuale, reiezione dell’istanza di sospensione da parte del TAR, tenore delle difese dell’Amministrazione) sono certamente inidonei a giustificare la decisione.

Esclusa infatti ogni rilevanza alla mancata sospensione del provvedimento amministrativo, che può essere determinata anche dall’insussistenza del periculum in mora e comunque non pregiudica un diverso apprezzamento della fondatezza della domanda, e del tenore delle difese della controparte nel processo, che ovviamente esprimono una valutazione di parte circa la pretesa, l’eventuale carenza di impulsi sollecitatori durante la pendenza del giudizio non costituisce certamente da sola prova della chiara consapevolezza dell’infondatezza della domanda, ben potendo essere spiegata anche solo con una non particolare intensità del disagio dovuta, ad esempio, alla modestia rilevanza della posta in gioco e quindi assumere rilievo solo ai fini della quantificazione dell’indennizzo (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 24438 del 16/11/2006).

Il quinto motivo attinente alla liquidazione delle spese è assorbito dovendosi procedere ad una nuova statuizione sul punto.

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Stabilita in anni tre la durata ragionevole del processo di primo grado, in difetto di elementi che inducano a discostarsi dai parametri indicati dalla Corte europea, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 6.250 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni sette di irragionevole ritardo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 600 per diritti, Euro 490 per onorari e Euro 50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1,000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, spese di questa fase distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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