Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14461 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.09/06/2017), n. 14461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4277/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE
ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GIACOMO TOMMASO
ZUCCARINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.A.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
PECCARISI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO GIANCARLO
SANASI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1628/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 07/06/2011 r.g.n. 3074/2010.
Fatto
RILEVATO
Che Poste Italiane s.p.a. aveva adito la Corte d’Appello di Lecce per la riforma della sentenza del locale Tribunale n.10052/2009, con la quale veniva accolto il ricorso di C.A.R., volto a veder riconosciuta da Poste Italiane la retribuzione individuale di anzianità comprensiva del periodo di lavoro prestato alle dipendenze del Comune di Miggiano, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Che all’udienza, non essendo la parte appellata costituita in giudizio, la Corte d’Appello aveva rilevato che nel fascicolo non era stata rinvenuta la notifica del ricorso in appello alla controparte, e aveva, dunque, disposto un rinvio a nuova udienza invitando l’appellante al deposito;
Che il procuratore appellante a causa di un improvviso impedimento, era stato impossibilitato a presenziare alla nuova udienza;
Che con sentenza in data 10/01/2012 la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato improcedibile l’appello per mancata comparizione delle parti;
Che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso C.A.R., la quale ha altresì depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che nel primo motivo parte ricorrente, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309 e 348 c.p.c., deducendo: che il giudice territoriale avrebbe dovuto rinviare ad altra udienza ordinando alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite (art. 181 c.p.c., comma 1) e non già dichiarare l’improcedibilità del ricorso, essendosi l’appellante regolarmente costituito; che la sentenza è improcedibile ex art. 348 c.p.c., in quanto, essendosi l’appellante costituito l’udienza per la produzione del ricorso notificato era da intendersi quale rinvio nell’ambito della trattazione della causa ex art. 350 c.p.c.; che l’assenza dell’appellante alla nuova udienza avrebbe configurato la prima mancata comparizione, e richiesto, pertanto, l’applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c.;
Che nel secondo motivo parte ricorrente deduce l’omessa motivazione (art. 360, n. 5) della dichiarazione d’improcedibilità, dolendosi della totale assenza dei motivi che hanno indotto la dichiarazione d’improcedibilità o, quanto meno di una indicazione in motivazione della successione delle assenze e della costituzione dell’appellante;
Che la controricorrente deduce la tardività del ricorso in Cassazione, essendo trascorsi più di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’Appello, ricadendosi – ratione temporis – sotto il regime dell’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, con ciò essendosi prodotta, in capo al ricorrente, la decadenza insanabile dal diritto all’impugnazione;
Che diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, il ricorso proposto da Poste Italiane è tempestivo, essendo stato notificato nel termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato a sei mesi il predetto termine. Tale modifica, infatti, a norma dell’art. 58, comma 1 della stessa legge, si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, non quindi a un giudizio – quale quello in esame – che ha avuto inizio in primo grado nel 2004 (Cass., 1 Sez. Civ., n. 17060/2012);
Che si rende pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, che va accolto, in quanto, il mero inciso “nessuno è comparso” configura il vizio di omessa motivazione (art. 360, n. 5), avendo, la sentenza d’Appello ritenuto pacificamente accolto tra le parti, il fatto riguardante la mancata comparizione dell’appellante che, in ragione degli atti di causa e dello sviluppo del processo, rimane tuttora controverso;
Che pertanto va accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il primo con cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.
PQM
Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il primo. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017