Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14461 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14461 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12365-2012 proposto da:
ZACHEO MARCELLO in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della società SILVER FASHION D.I ZACHEO
v

MARCELLO & C. SAS 02827890753, ricorrente che non ha
presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito contro
NIPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA non in proprio ma in
nome e per conto della MONTE DEI PASCHI DI SIENA in persona
del Responsabile dell’Ufficio Periferico di Legge e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata ip ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato TORINO
GIANFRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
GIAMPAOLO, giusta procura in calce al controricorso;

G4.2.2
.27Z

Data pubblicazione: 07/06/2013

- controrícorrend avverso la sentenza n. 722/2010 della CORTE

D’APPELLO di

LECCE del 2.9.2010, depositata il 18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELLA

E’ presente il Procuratore Generale in persona

del Dott.

PIERFELICE PRATIS.

La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- La s.p.a. N1PS Gestione Crediti ha depositato controricorso avverso il
ricorso notificatole dalla s.a.s. Silver Fashion di Marcello Zacheo & C. per
ottenere la cassazione della sentenza 2 settembre — 18 novembre 2011 n.
722 della Corte di appello di Lecce.
Il ricorso non è stato iscritto a ruolo ed il resistente ha ritualmente
depositato in Cancelleria il controricorso, provvedendo egli all’iscrizione a
ruolo.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, perché alla notifica non è
seguito il deposito dell’atto notificato in Cancelleria nel termine prescritto
dall’art. 369 cod. proc. civ.
Si richiama il principio più volte enunciato da questa Corte per cui “La parte
alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato
al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il
ricorso e gli altri atti indicati nell’ad 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscriione a ruolo
del processo, al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale
potere compreso in quello più ampio di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 cod. proc.
Ric. 2012 n. 12365 sez. M3 – ud. 09-05-2013
-2-

LAN ZILLO.

civ. e trovando giustificnione nell’ interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad
evitare, mediante la dichiarnione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa
iiproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione”
(Cass. civ. !à settembre 2009 n. 21969. Conf. 28 dicembre 2011 n. 29297).
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con ordinanza in

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle
parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli
argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q.I\1.
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 3.200,00, di cui 200,00 per spese ed 3.000,00 per
compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 9
maggio 2013.

Camera di consiglio”.

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