Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14460 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22322-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via POMPEO MAGNO

n. 94, presso lo studio legale LONGO e MORBINATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBARA MORBINATI;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE del LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla

via di VAL GARDENA n. 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE

ANGELIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.M., avvocato, ha agito esecutivamente nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per ottenere il pagamento della somma portata da ordinanza di assegnazione in procedura di espropriazione presso terzi.

La B.N.L. S.p.a. ha proposto opposizione all’esecuzione.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace, che, oltre ad avere condannato il L. alla rifusione delle spese di lite, ha, altresì, pronunciato nei suoi confronti condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, quantificandone l’importo in Euro cinquemiladuecento.

Il Tribunale di Roma, adito dal L. in appello, ha nel ricostituito contraddittorio delle parti” accolto parzialmente l’impugnazione, riducendo l’importo delle spese di lite di cui era stato gravato il L., confermando la condanna, per lo stesso importo di cui alla pronuncia del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Avverso la sentenza d’appello ricorre L.M. con atto affidato a plurime censure di cui una, svolta dalla pagina 8 in poi del ricorso, concernente specificamente la condanna al pagamento della detta somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

La proposta del Consigliere relatore, di trattazione in adunanza camerale non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

L.M. ha depositato memoria, per l’adunanza camerale non partecipata del 30/03/2021.

Il ricorso è fondato, limitatamente alla condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto, avendo il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, ridotto l’importo delle spese di lite, la soccombenza dell’avvocato L. non è stata ritenuta integrale, in quanto un capo di impugnazione di merito riguardante la stessa determinazione dell’importo delle spese di lite di cui egli era stato gravato in primo grado è stato riformato, e, quindi, la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, oggetto anch’esso di specifica censura, come sopra tratteggiato, deve essere espunta.

L’iniziativa processuale del L. non appariva, pertanto, connotata da finalità di abuso del processo (Cass. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624393 – 01): “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile.”).

Con riferimento alle restanti censure non sussistono elementi per mutare l’orientamento di questa Corte, in punto di ulteriore titolo a seguito di ordinanza di assegnazione del credito (di cui a Cass. n. 10420 del 03/06/2020 Rv. 657992 – 01 e n. 1004 del 17 01 2020 Rv. 657012 – 01 da ultimo a Cass. n. 15447 del 21/07/2020 Rv. 658506 – 01, nonchè, non massimata ma in fattispecie pressochè identica: Cass. n. 04964 del 20/02/2019).

Il ricorso è, pertanto, accolto limitatamente alla condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa con dichiarazione di non debenza di detta somma di Euro cinquemiladuecento.

Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

PQM

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito dichiara non dovuta la somma di Euro 5.200,00 a titolo di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3; compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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