Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14460 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. I, 15/06/2010, (ud. 27/01/2007, dep. 15/06/2010), n.14460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO, in
persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
M.N.L.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Rovigo in data 18 febbraio
2006 nel procedimento n. 5/06;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del
sostituto procuratore generale, dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 18 febbraio 2006 il Giudice di pace di Rovigo accoglieva il ricorso proposto da M.N.L., nata in (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Rovigo il 26 gennaio 2006, per avere la cittadina straniera fatto ingresso in Italia il 13 gennaio 2006 senza richiedere il permesso di soggiorno nel termine di legge, venendo poi arrestata per tentato furto, processata per direttissima e successivamente scarcerata.
A fondamento della decisione il Giudice di pace osservava che non ricorrevano nella specie i presupposti per l’espulsione della straniera e in particolare la sua volontaria permanenza in Italia senza aver preventivamente richiesto, in mancanza di cause di forza maggiore, il permesso di soggiorno. Il Giudice di pace affermava al riguardo che lo stato di detenzione della M. rivelava l’involontarietà del suo comportamento.
Per la cassazione di tale decreto L’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rovigo ricorre sulla base di due motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Ufficio ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), deduce che non è possibile ravvisare nella fattispecie in esame una circostanza di fatto idonea ad escludere la volontarietà del comportamento tenuto dalla ricorrente, in quanto la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo durante il restringimento in carcere deve ascriversi a negligenza del cittadino straniero detenuto.
Con il secondo motivo si prospetta vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, in quanto l’ordinanza impugnata pone a base dell’iter logico su cui si fonda la decisione le dichiarazioni della stessa ricorrente – che ha affermato di essere entrata in Italia per una brevissima permanenza volta a far visita ad alcuni parenti regolarmente soggiornanti – senza addurre spiegazione alcuna in ordine alla ritenuta veridicità della versione fornita dall’interessata.
2. Il ricorso è inammissibile. Esso è stato infatti notificato all’intimata, che non ha svolto attività difensiva, a mezzo del servizio postale e tuttavia non sono stati dal ricorrente prodotti in giudizio l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non risultando neppure in atti che la difesa del ricorrente abbia chiesto di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso eventualmente non ricevuto ed abbia offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. S.U. 2008/627).
Osserva al riguardo il collegio che, in caso di mancata produzione del suddetto avviso di ricevimento – costituente prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio – e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita (al di fuori della rimessione in termini alle condizioni sopraindicate) la mera concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. 2008/627; Cass. 2008/9342). Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010