Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14460 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32889-2018 proposto da:

TIM SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO TIZZANI, 19, presso

lo studio dell’avvocato GAETANO LONGOBARDI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

METALPLEX SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5890/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, la TIM S.p.A., già Telecom Italia S.p.A., ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma, resa pubblica in data 20 settembre 2018, che accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla Metalplex S.p.A. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, condannando, così, la Telecom Italia S.p.A. al pagamento delle restanti 600 bacheche pubblicitarie illuminate per cabine telefoniche previste nel contratto di fornitura per un totale di Euro 362.550,00, oltre accessori;

che la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: 1) non vi era contestazione tra le parti in ordine allo svolgimento del rapporto contrattuale, all’avvenuto collaudo con esito positivo della fornitura, nonchè al mancato esercizio della facoltà di riduzione del numero di bacheche da parte della Telecom Italia S.p.a.; 2) aveva errato il giudice di primo grado nella parte in cui ha addossato alla Metalplex (creditore) l’onere di provare di aver ricevuto i “buoni di consegna”, la cui emissione (con la specificazione della richiesta di “fornitura in opera” o di “fornitura franco fabbrica” o ancora di “trasporto” e di “installazione”) era obbligo in capo alla Telecom, da assolvere “almeno dieci giorni prima della data prevista per il montaggio”; 3) che, pertanto, era la Telecom, e non la Metalplex, che avrebbe dovuto provare l’invio dei buoni di consegna e il conseguente pagamento della fornitura o che avrebbe dovuto eccepire, a sua volta, l’inadempimento della Metalplex; 4) la Telecom era, quindi, tenuta al pagamento delle rimanenti 600 bacheche a fronte della richiesta di adempimento e non di risoluzione del contratto;

che non svolge alcuna attività difensiva in questa sede la parte intimata Metalplex S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso come rileva il Collegio – è inammissibile, in quanto la procura, apposta su foglio separato e materialmente ad esso congiunto ex art. 83 c.p.c., comma 2, contiene espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (tra le molte, Cass. n. 18257/2017).

Difatti, la procura alle liti, priva di data, non solo è rilasciata dalla Telecom Italia S.p.A. e non dalla TIM S.p.A. (ciò rendendo equivoco non già il soggetto legittimato al rilascio della procura stessa, ma, piuttosto, il momento in cui questo si è verificato, che deve necessariamente seguire la pubblicazione della sentenza impugnata), ma – in via assorbente – richiamando “la successiva fase esecutiva e di opposizione, con ogni facoltà di legge comprese quelle di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, nonchè facendo riferimento espresso alla “possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione” previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, ossia ad attività non riferibili al giudizio di legittimità, rispetto al quale non si fa cenno alcuno.

In ogni caso, pur restando assorbente il profilo di inammissibilità rilevato, il ricorso si palesa inammissibile anche per le ulteriori seguenti ragioni.

a) Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e ss., per aver la Corte territoriale errato nell’interpretazione del contratto di fornitura stipulato inter partes, non essendo individuabile in esso un obbligo, gravante sulla Telecom, di emettere buoni di consegna e di dover ordinare le restati bacheche previste contrattualmente, violando, così, le regole ermeneutiche sull’interpretazione dei contratti.

a.1.) Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente lamenta la violazione delle regole ermeneutiche sull’interpretazione dei contratti per aver il giudice di gravame, senza valutare il tenore letterale del testo, nonchè la volontà delle parti, ritenuto che sulla Telecom gravasse sia un “obbligo” di emissione dei buoni consegna quando, invece, a tale emissione doveva essere riconosciuta una natura meramente accessoria, avente lo scopo di determinare l’esatto ammontare delle bacheche effettivamente richieste; sia un obbligo di dover ordinare le rimanenti bacheche pur a fronte della facoltà, prevista contrattualmente di ridurre del 30% la fornitura.

Giova premettere che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., n. 14355/2016), non potendo la denuncia risolversi, di per sè, in una critica del risultato ermeneutico raggiunto dallo stesso giudice del merito (Cass. n. 2465/2015).

Ai fini della censura dei criteri ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè in ossequio al principio di specificità e di localizzazione, con la trascrizione del testo integrale della specifica regolamentazione pattizia del rapporto in contestazione (tra le altre, Cass. n. 4178/2007).

Di qui, l’inammissibilità del motivo, avendo la ricorrente non solo proposto un’interpretazione del patto negoziale diversa da quella fornita dal giudice del merito senza porre in evidenza effettivi errori di applicazione delle regole ermeneutiche, ma, ancor prima (e in via assorbente), ha omesso di riportare in ricorso il contenuto specifico del patto contestato.

b) Con il secondo mezzo è rilevata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioni tra le parti, per aver la Corte Romana omesso di esaminare il contratto di fornitura, art. 4, il quale prevedeva la possibilità per la Telecom Italia S.p.A. di ridurre la fornitura stessa del 30% rispetto all’importo totale previsto.

b.1.) Il motivo è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato.

Parte ricorrente contesta quanto ritenuto pacifico dal giudice di merito (ossia “la circostanza del mancato esercizio della facoltà di riduzione del numero delle bacheche da parte della Telecom”: p. 5 della sentenza di appello) senza tra l’altro indicare con quale atto e in quale sede sia stata fatta ritualmente la contestazione, violando, così, il principio di specificità e di localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6; di qui, in via assorbente, l’inammissibilità del motivo), là dove, peraltro, la Corte di merito non ha omesso di considerare la clausola 4 del contratto di fornitura, ma, per l’appunto, ha ritenuto di annoverare tra i fatti non contestati il mancato esercizio della facoltà di riduzione del numero di bacheche da parte di Telecom, con conseguente volontà di quest’ultima di richiedere tutte le bacheche pubblicitarie contrattualmente previste (in ciò le critiche risolvendosi ancora una volta nel prospettare un risultato ermeneutico della clausola contrattuale differente da quello raggiunto dal giudice del merito).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata società.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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