Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1446 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7236/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.L.;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 116/2013 depositata in data 17/09/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre

2020 dal Consigliere Rosita d’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito, CTR), n. 116/2013 depositata in data 17/09/2013 che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione.

La ricorrente Agenzia dell’entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione di legge e segnatamente del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, nonchè dei principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte in tema di ammissibilità dell’appello.

C.L. rimane intimato, nonostante la ritualità della notifica del ricorso effettuato a mezzo posta presso il suo domicilio. L’Amministrazione finanziaria, a ridosso dell’udienza camerale del 7 ottobre 2020, ha allegato all’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, nonchè la “comunicazione di regolarità della definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7”, della Direzione provinciale di Firenze.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La sopravvenuta comunicazione della regolarità della definizione della lite, oggetto del presente ricorso per cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019-02).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite e dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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