Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1446 del 23/01/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1446 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE
SENTENZA
sul ricorso 25067-2012 proposto da:
CONDOMINIO VIA BRUNI 21 80027160326, IN PERSONA
DELL’AMM.RE P.T. IN CARICA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato TRICERRI LAURA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ABEATICI GABRIO;
– ricorrente –
2013
contro
2568
PERCO FRANCO;
– intimato –
Nonché da:
Data pubblicazione: 23/01/2014
PERCO
FRANCO
C.F.PRCFNC36C05E098M,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA ANTONELLI, rappresentato
e difeso dall’avvocato STRADELLA FURIO;
– controri corrente e ricorrente incidentale –
CONDOMINIO VIA BRUNI 21 80027160326;
– intimato –
avverso la sentenza n. 597/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 20/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato Abeatici Gabrio difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avv. Stradella Furio difensore di Perco
Franco che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, e l’assorbinmento del
ricorso incidentale condizionato.
contro
Svolgimento del processo
Franco Perco impugnava davanti al Tribunale di
Trieste la deliberazione assunta in data 20 ottobre
2003 dal Condominio di via Bruni n. 21, in Trieste
di cui faceva parte, con la quale era stata
ratificata la delibera assunta in data 21 luglio
2003 e relativa alla approvazione dell’affidamento
dei lavori inerenti alla trasformazione
dell’impianto di
riscaldamento centralizzato a
gasolio in singoli impianti autonomi a metano.
In particolare a fondamento della impugnazione
veniva, tra l’altro, dedotto che l’ordine del
giorno era stato formulato in
modo generico e
senza analitica descrizione dei possibili contenuti
dell’argomento oggetto di discussione e decisione,
con riferimento alla realizzazione anche di un
nuovo impianto adduttore del gas metano e di due
nuove canne fumarie.
Il condominio resisteva alla impugnazione, che
veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con
sentenza del 7 gennaio 2008.
Franco Perco proponeva appello, che veniva accolto
dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in
J)\
data 20 settembre 2011, in base alla seguente
motivazione:
Ritiene il collegio che possa essere accolto il
terzo motivo di gravame in quanto già esisteva nel
condominio un impianto adduttore del gas metano e
singoli impianti autonomi non implicava
necessariamente la sua sostituzione.
Peraltro, come risulta dallo studio di fattibilità
redatto dal perito industriale Piazzolla nel
settembre 2003 la sostituzione dell’impianto
adduttore del gas metano con altro di nuova
produzione aveva una sua autonomia progettuale e
soprattutto di spesa.
Nel predetto studio di fattibilità, che ha
modificato quello pregresso prodotto alla udienza
assembleare condominiale del 15.4.2003, si legge
infatti espressamente: “nell’analisi del costo
dell’intervento è stato volutamente escluso il
costo relativo alla nuova rete di distribuzione del
gas metano, in quanto l’intervento, visto lo stato
di fatto, si rende comunque indispensabile a
prescindere dalla realizzazione degli impianti
autonomi con caldaiette a gas metano’.
Appare
ovvio
che
all’ordine
4
del
giorno
la trasformazione dell’impianto da centralizzato in
dell’assemblea del 21.7.2003 e tanto più di quella
del 20 ottobre 2003 nella quale si ratificava
quanto avvenuto nelle precedenti assemblee
condominiali, avrebbero dovuto essere poste, come
autonome voci, avendo una loro precisa autonomia
al nuovo impianto adduttore del gas metano e al
nuovo impianto di smaltimento fumi.
La presenza dei preventivi di spesa per la
completa trasformazione dell’impianto di
riscaldamento da centralizzato in singoli impianti
autonomi senza la dovuta preventiva informazione
della possibilità di costruzione e/o sostituzione
di impianti nuovi (impianto adduttore del gas
metano e impianto smaltimento fumi) comportanti
costi aggiuntivi di un certo spessore oltre la
semplice trasformazione dell’impianto di
riscaldamento (<5" 12.000,00 nel primo studio di
fattibilità) determina annullamento della delibera
adottata per violazione dell'art. 1105, terzo comma
c.c. in quanto i suddetti lavori avrebbero dovuto
essere posti all'ordine del giorno come singole
voci.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per
cassazione il condominio con un unico motivo. 5 progettuale e di spesa, anche i preventivi relativi Resiste con controricorso Franco Perco, che ha
anche proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso principale il
condominio, oltre a dedurre che, contrariamente a impianto adduttore del gas metano non esisteva e
pertanto la trasformazione dell'impianto di
riscaldamento comportava necessariamente la sua
realizzazione, sembra sostenere che Franco Perco
era bene a conoscenza degli argomenti da trattare
nella assemblea, anche se alcuni lavori non erano
specificamente indicati nell'ordine del giorno,
aggiungendo che anche per tali lavori era
sufficiente la maggioranza prevista per la
trasformazione degli impianti centralizzati in
impianti a gas unifamiliari.
Il ricorso è infondato.
Da un lato, il presunto errore della Corte di
appello sarebbe irrilevante, in quanto la decisione
è stata assunta sulla base della autonomia
progettuale e di spesa della realizzazione del
nuovo impianto adduttore del gas metano o della
sostituzione di quello esistente, rispetto al
passaggio dal riscaldamento centralizzato a quello 6 quanto sostenuto dalla Corte di appello, un unifamiliare, che avrebbe richiesto una esplicita
menzione nell'ordine del giorno.
Dall'altro, la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente
dall'ordine del giorno e non aliunde. viene ad essere assorbito.
In considerazione delle particolarità della
controversia, ritiene il collegio di compensare le
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale; dichiara
assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Roma, 10 dicembre 2030 Il ricorso incidentale, in quanto condizionato,