Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1446 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25458/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO ROSSI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBBLILARA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5876/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 9/07/2014, depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Domenico Rossi difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 5876/10/14, depositata il 2 ottobre 2014, non notificata, la CTR del Lazio, pronunciando sull’appello proposto da Roma Capitale nei confronti di Publilara S.r.l. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento notificato dal Comune per imposta di pubblicità con riferimento all’anno 2004, dichiarò estinto il giudizio per cessata materia del contendere, sul presupposto che fosse intervenuta definizione agevolata della lite, tale circostanza desumendo, a seguito di ordinanza emessa dalla stessa CTR, dalla risposta del Comune – il quale aveva informato che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata – che, dato il tempo trascorso, la stessa fosse andata a buon fine.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per l’inesistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio comunale di Roma n. 31 del 26/27.3.2009 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Di là dagli erronei riferimenti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i motivi sono manifestamente fondati, avendo desunto la CTR la sopravvenuta cessazione della materia del contendere dalla sola presentazione dell’istanza di definizione della lite da parte della contribuente, indipendentemente dall’accertamento dell’effettivo versamento della somma dovuta ai sensi dell’art. 3 della citata Delib. Comunale, riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, al quale versamento soltanto poteva collegarsi l’effetto estintivo del giudizio pendente.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio che, ove non risulti documentato il versamento della somma dovuta secondo quanto previsto dal succitato art. 3 della Delib. Comunale summenzionata, provvederà all’esame nel merito dei motivi di appello formulati dall’Amministrazione comunale avverso la sentenza di primo grado.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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