Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1446 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1446 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 23536/2012 proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Bosio n.2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo,
rappresentata e difesa dall’avvocato Moschiano Eugenio, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Curatela Fallimento Lavori Generali di Costruzione e Ingegneria
Civile Di Rullo Antonio;

exc-‘
(C)

Data pubblicazione: 19/01/2018

- intimata avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il
31/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale LUIGI SALVATO che ha chiesto che la Corte
accolga i primi quattro motivi e rigetti il quinto motivo di ricorso.

Rilevato che:
la banca MPS chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento
della ditta individuale Lavori generali di costruzione e ingegneria civile
di Rullo Antonio per la complessiva somma di euro 950.064,78,
risultante da alcuni saldi debitori in conto corrente e da rapporti di
mutuo;
l’ammissione veniva richiesta in parte in privilegio pignoratizio, in
parte in privilegio ipotecario e in parte al chirografo;
il giudice delegato ammetteva in chirografo il solo credito di euro
57.616,21, per saldo debitore di uno dei conti correnti (il n. 156-93),
mentre rigettava nel resto la pretesa per difetto degli estratti conto
integrali e per mancanza di prove, opponibili al fallimento, circa
l’effettività delle somme mutuate;
su opposizione della banca, il tribunale di Napoli ammetteva, ma
sempre al chirografo, l’ulteriore credito di euro 523.399,86, dando
atto che la banca aveva integrato la documentazione producendo tre
atti costitutivi di pegno, un estratto notarile circa l’accredito delle
somme mutuate, una richiesta di rientro del fallito relativa all’insieme
dei rapporti bancari dedotti, la nota ipotecaria, gli estratti di conto
2

14/09/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

corrente certificati, la documentazione relativa agli anticipi su fatture
e i relativi ulteriori estratti;
avverso il decreto la banca MPS propone ricorso per cassazione
articolato su cinque motivi illustrati da successiva memoria;
la curatela non ha svolto difese.

il primo e il terzo motivo di ricorso, coi quali è dedotta la nullità della
decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sono fondati;
per quel che emerge dagli atti (il contenuto dei quali è riportato nel
ricorso ed è in ogni caso verificabile direttamente dalla Corte, attesa
la deduzione di vizi

in procedendo),

la banca aveva chiesto

l’ammissione in privilegio dei crediti specificamente indicati ai n. 3 e 5
del ricorso (pag. 8);
segnatamente aveva dedotto l’esistenza della prelazione ipotecaria
per il credito n. 5 (capitale residuo del mutuo ipotecario) e di quella
pignoratizia per il credito n. 3 (saldo debitore del conto n. 1297.60
garantito da pegno);
il tribunale di Napoli ha ritenuto provati i crediti e li ha ammessi in
chirografo;
per contro non ha pronunciato, neppure implicitamente, sulla
domanda di riconoscimento del privilegio;
in tal senso il provvedimento è viziato da omissione di pronuncia;
l’accoglimento dei citati motivi assorbe le doglianze di cui al secondo
e al quarto mezzo, prospettate in ipotesi sub specie di omissioni
motivazionali;
col quinto motivo la banca denunzia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 117 del T.u.b. e della legge n. 52 del 1991, censurando la
decisione nel capo attinente alla mancata ammissione del credito n.
4, derivante dal saldo di un rapporto anticipi su fatture;
3

Considerato che:

la ricorrente assume che il tribunale abbia rigettato la domanda
sull’apodittico rilievo che il corrispondente rapporto di factoring non
era stato consacrato in un atto avente forma scritta, quando invece la
forma scritta, ex art. 117 del T.u.b., non troverebbe applicazione in
ordine a tale contratto;

il tribunale ha ritenuto che il credito che costituiva oggetto della
domanda di ammissione dipendesse da un contratto di anticipazione,
e che tale contratto, e non un asserito factoring sul quale il decreto
niente dice, era nullo per difetto di forma;
in tale prospettiva il giudice a quo, con accertamento di fatto neppure
censurato, ha stabilito che il contratto anticipi era autonomo rispetto
a quello di conto corrente, per quanto regolato sul contratto ordinario
di conto corrente;
la nullità, sulla base della quale il tribunale ha escluso il credito, non è
stata dunque ravvisata rispetto al factoring, di cui si discorre nel
ricorso, sebbene rispetto al contratto di anticipazione in conto
corrente; il quale – giova precisare – è pacificamente un contratto
“bancario” soggetto all’art. 117 del T.u.b., atteso che con esso la
banca anticipa al cliente l’importo relativo a crediti verso terzi non
ancora scaduti mediante la cessione, salvo buon fine, dei crediti
stessi;
i riscontrati vizi processuali impongono di cassare il decreto con
rinvio;
il tribunale di Napoli, all’uopo designato, provvedendo in diversa
composizione, rinnoverà l’esame in relazione ai profili omessi e
provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di
legittimità.
p.q.m.
4

il motivo è inammissibile per eccentricità alla ratio decidendi;

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il
secondo e il quarto; dichiara inammissibile il quinto; cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al
tribunale di Napoli.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

Il Funzionario Giudi,
Dott.ssa Fabrizia BARO

Il Presi ente

civile, addì 14 settembre 2017.

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