Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 144598 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.B. (OMISSIS), selettivamente domiciliato IN ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZUCALLI RAMBALDO;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI SPA, in proprio e quale mandataria di BANCA

INTESA SPA (CF.: (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, selettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che li rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

MS CERNUSCO SRL, IMM ZAMAR SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 233/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTTO

Premesso che il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., creditore di B. B. per la somma di L. 202.522.320 portata da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, proponeva nei confronti del predetto e della Zamar s.r.l. domanda di simulazione assoluta, ovvero, in ipotesi, revocatoria ordinaria, dell’atto con cui il B. aveva venduto alla predetta società un’unità immobiliare ed i relativi arredi;

che successivamente la stessa banca proponeva analoga domanda nei confronti della Zamar s.r.l. e della M.S. Cernusco s.r.l. per la declaratoria d’inefficacia dell’atto con il quale la prima aveva a sua volta venduto alla seconda società il medesimo bene immobile;

che, riunite le due cause, si costituiva nel corso dell’istruzione probatoria il solo B., che resisteva alla domanda;

che il Tribunale di Udine rigettava entrambe le domande, siccome non adeguatamente provate;

che sull’appello della Intesa BCI s.p.a., incorporante il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., e di Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a., quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso, la Corte d’appello di Trieste ribaltava la sentenza di primo grado, dichiarando l’inefficacia di entrambi i contratti impugnati;

che per la cassazione di tale pronuncia ricorreva Bruno B.;

che resisteva con controricorso la sola Intesa Gestione Crediti s.p.a. (nuova denominazione sociale di Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a.), in proprio e quale mandataria di Banca Intesa s.p.a. (nuova denominazione sociale di Intesa BCI s.p.a.);

che le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva;

che con atto depositato il 27.1.2010 i difensori del ricorrente hanno rinunciato al ricorso, in virtù dei poteri di cui alla procura speciale a margine dello stesso;

che tale rinuncia è stata accettata da Italfondiario Sanpaolo s.p.a., quale società mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a., nuova denominazione assunta da Banca Intesa s.p.a., incorporante Sanpaolo IMI s.p.a., con atto depositato il 1.7.2010;

che, pertanto, ricorre la situazione prevista dall’art. 390 c.p.c., per cui deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, senza pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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