Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14459 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. I, 15/06/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 15/06/2010), n.14459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 2427/08 proposto da:

D.A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Ferrante

Mariano, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di

C.C. cassazione in Roma;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Nonchè sul ricorso n. 2428/07 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Ferrante

Mariano, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di

cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

E sul ricorso n. 2432/08 proposto da:

D.A.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Ferrante

Mariano, domiciliata per legge presso la cancelleria della Corte di

cassazione in Roma;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

e sul ricorso n. 2433/08 proposto da:

T.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Ferrante

Mariano, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di

cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 30 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A.F., S.L., D.A.C. e T.G. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente i loro ricorsi riuniti con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo iniziato avanti al Tribunale di Nola con ricorso depositato in data 17 dicembre 1998 e definito con sentenza depositata il 30 aprile 2003, appellata con ricorso depositato il 18 marzo 2004 e non ancora definito alla data del 26 settembre 2005.

L’intimata Amministrazione ha proposto controricorso solo nei confronti di T. e S..

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Zanichelli Vittorio con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorso debbono essere riuniti in quanto proposti avverso lo stesso decreto.

Il primo comune motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001 è inammissibile per inidoneità del quesito. Posto invero che il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile investitura stessa dei giudice di legittimità: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso (Cassazione civile, sez. 3, 09 maggio 2008, n. 11535) al richiamato canone non risponde il quesito proposto che si limita ad enunciare un principio generale relativo ai rapporti tra normativa nazionale e Convenzione senza che risulti l’attinenza con la concreta fattispecie.

Gli altri motivi di ricorso, non numerati uniformemente in tutti gli atti, possono essere raggruppati per tema di censura.

Con un primo gruppo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione deducendosi che la Corte d’appello non avrebbe correttamente determinato la durata dei processo sulla quale parametrare il danno in quanto ha ritenuto di dover considerare solo il tempo eccedente la ragionevole durata mentre, una volta constato che quest’ultima era stata superata, avrebbe dovuto rapportare l’indennizzo all’intera durata del processo in ossequio alla giurisprudenza della Corte Europea. I motivi sono manifestamente infondati alla luce del diverso principio enunciato dalla Corte secondo cui “In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole dei processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, di detta legge, conformemente ai principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte Europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convezione Europea dei diritti dell’uomo (Sez. 1, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008).

Con un secondo gruppo si censura il decreto in quanto non avrebbe indicato il termine di ragionevole durata e comunque non avrebbe rispettato gli standard indicati dalla Corte Europea.

Anche tali censure sono manifestamente infondate dal momento che il giudice del merito ha espressamente determinato in anni tre la durata ragionevole del giudizio di primo grado e, implicitamente, in anni due quella del giudizio di appello, avendo ritenuto non superato il termine in presenza di un secondo grado di giudizio iniziato il 18 marzo 2004 e non ancora definito il 26 settembre 2005, e che tali termini sono perfettamente in linea con le indicazioni della Corte Europea, non essendo di per sè l’oggetto della controversia (di lavoro o previdenziale) causa di necessaria modifica del criterio.

Con ulteriori motivi si censura la quantificazione dell’indennizzo, operata dal giudice del merito in ragione di Euro 800 per anno. I motivi sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro e nella fattispecie i ritardo è stato computato nel triennio.

Altri motivi evidenziano la violazione della Convenzione e della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000 per la particolare natura della controversia (lavoro e previdenza).

I motivi sono manifestamente infondati. Premesso che è principio già affermato quello secondo cui “Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nei caso di violazione dei termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice dei merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cassazione civile, sez. 1, 14 marzo 2008, n. 6898), a tale enunciato si è attenuto il giudice del merito che, valorizzando la modestia della pretesa fatta valere, ha implicitamente escluso che la natura della controversia possa avere avuto un’incidenza sul danno.

Manifestamente infondati o inammissibili sono, infine, i motivi attinenti alla liquidazione delle spese.

Manifestamente infondati, in particolare, sono quelli con i quali si censura la liquidazione in quanto operata non in conformità alle tariffe vigenti per i giudizi avanti la Corte Europea in quanto “Nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell’attività professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato” (Cassazione civile, sez. 1, 11 settembre 2008, n. 23397).

Inammissibili sono quelli con i quali si denuncia una liquidazione operata senza rispettare la tariffa relativa ai procedimenti avanti la Corte d’appello in quanto dall’ammontare della somma liquidata dal giudice del merito (Euro 2.750) si desume chiaramente che lo stesso ha determinato diritti ed onorari come se i ricorrenti avessero proposto un unico ricorso e sotto tale profilo i minimi tariffari sono stati rispettati. Altro è che tale modalità di liquidazione non sia corretta in quanto in realtà si trattava di una pluralità di ricorsi riuniti solo in sede di discussione ma sul punto nessuna censura specifica è stata proposta.

I ricorsi debbono dunque essere rigettati con le conseguenze di rito in ordine alle spese laddove si è stato controricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti al ricorso n. 2427/08 quelli n. 2428/08, 2432/08 e 2433/08, li rigetta e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito, limitatamente ai ricorsi n. 2428/07 e n. 2433/08.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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