Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14459 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14459 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 30567-2011 proposto da:
VALERIO MARIA(VLRMRA33L59H501F) elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SANNIO 61, presso lo studio dell’avvocato LA
CORTE VINCENZO ANTONIO, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
IACOBINI EUGENIA, IACOBINI ANNA MARIA, IACOBINI
GIOVANNA, IACOBINI RENATA, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato
SABBATUCCI LUCIANA, che le rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrentí contro

(40-18

Data pubblicazione: 07/06/2013

SEAL SRL IN LIQUIDAZIONE 1)5718131005) in persona del
(

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GRADISCA 7, presso lo studio
dell’avvocato BELLOMIA SALVATORE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DE PORCELLINIS CARLO, giusta

– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro
IACOBINI MARIA, IACOBINI MARGHERITA, BONDANINI
TOSCA;

– intimate – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 2064/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’11.5.2010, depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Gregorio Troilo (per delega avv. Carlo De Porcellinis) che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
Ric. 2011 n. 30567 sez. M3 – ud. 09-05-2013
-2-

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

”1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di
Roma ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello proposto da
Maria Valerio avverso la sentenza del Tribunale di Roma in materia di
locazione, nella causa promossa contro l’appellante da Maria Iacobini,

La Corte di appello ha rilevato che il ricorso in appello con il
pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza dell’H
maggio 2010 — comunicato dalla Cancelleria il 22 gennaio 2009 — è
stato notificato dall’appellante alla controparte il 3 settembre 2009,
oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 2° comma cod. proc.
civ., senza che l’appellante avesse previamente chiesto la proroga del
termine stesso.
La Valerio propone un motivo di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 435
cod. proc. civ. ed insufficiente motivazione, sul rilievo che il termine
di cui all’art. 435, 2° comma, cod. proc. civ. è meramente ordinatorio,
come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte occasione di
affermare, e che la legge richiede perentoriamente soltanto che sia
rispettato il termine a difesa di cui al terzo comma della norma stessa,
per cui debbono intercorrere almeno 25 giorni fra la data della
notificazione e la data dell’udienza di discussione: il che nella specie è
avvenuto.
3.- Il motivo è fondato.

Ric. 2011 n. 30567 sez. M3 – ud. 09-05-2013
-3-

Giovanna Iacobini ed altri.

La Corte di appello ha erroneamente richiamato a fondamento della
sua decisione il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni
unite con sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda un caso
diverso da quello in oggetto.

ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla
notificazione ed abbia poi chiesto all’udienza fissata per la discussione
altro termine per procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 291 cod.
proc. civ., sul presupposto che il mero deposito dell’atto sia
sufficiente ad evitare la decadenza dall’impugnazione.
Tale opinione, che era in precedenza seguita da una parte della
giurisprudenza, è stata disattesa dalla citata sentenza delle Sezioni unite
con la motivazione che – alla stregua di un’interpretazione
costituzionalmente orientata, imposta dal principio della ragionevole
durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – non è
consentito al giudice di assegnare all’appellante, ex art. 421 cod. proc.
civ., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a
norma dell’art. 291 cod. proc. civ.
Nel caso in esame, per contro, il ricorrente ha chiesto la notificazione
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prima dell’udienza
medesima, nel rispetto del termine di cui al 3 0 comma dell’art. 435
cod. proc. civ., pur se oltre i dieci giorni di cui al secondo comma della
norma.
Quest’ultimo termine, tuttavia, è meramente ordinatorio, con la
conseguenza che la sua inosservanza non produce, di per sé sola,
alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su

Ric. 2011 n. 30567 sez. M3 – ud. 09-05-2013
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Riguarda cioè il caso in cui l’appellante, dopo avere depositato il

alcun interesse di ordine pubblico processuale o proprio dell’appellato;
sempre che sia rispettato il principio per cui tra il giorno della notifica
e quello dell’udienza di discussione deve intercorrere un periodo di
tempo non inferiore a quello di cui al terzo e al quarto comma dell’art.
435 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Lav., 15 ottobre 2010 n. 21358;

2011 n. 8411; Cass. civ. Sez. lav. 31 maggio 2012 n. 8685, fra le altre).
4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– La s.r.l. SEAL ha depositato memoria.

Considerato in diritto:
Il Collegio rileva preliminarmente che hanno resistito al ricorso, con
unico controricorso, Eugenia, Renata, Giovanna e Anna Maria
Iacobini; che ha notificato controricorso anche la s.r.l. S.E.A.L. in
liquidazione, dichiarando di voler proporre ricorso incidentale
condizionato.
Quanto al ricorso principale, il Collegio condivide la soluzione e gli
argomenti prospettati dal relatore.
L’eccezione di inammissibilità sollevata da SEAL ai sensi dell’art. 366
n. 6 cod. proc. civ., per l’asserito, mancato deposito dei documenti sui
quali il ricorso si fonda, deve essere respinta, poiché la questione
oggetto del ricorso principale è una mera questione di diritto, attinente
al rito, i cui presupposti in fatto e in diritto risultano per intero dalla
sentenza impugnata.
Ric. 2011 n. 30567 sez. M3 – ud. 09-05-2013
– 5-

Idem, 30 dicembre 2010 n. 26489; Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 12 aprile

Quanto al sedicente ricorso incidentale condizionato, il Collegio rileva
che SEAL non ne ha esplicitato i motivi, limitandosi a dichiarare di
voler riproporre le eccezioni assorbite dalla pronuncia di
improcedibilità dell’appello, ed in particolare l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva in forza della cancellazione della società dal

prima dell’inizio del giudizio di appello.
Trattasi di eccezione che non è stata esaminata e decisa dalla Corte di
appello, perché assorbita, e che pertanto non può costituire oggetto di
impugnazione.
L’atto di SEAL non può che essere interpretato come mera
riproposizione delle domande assorbite, al fine di evitare che si
ritengano rinunciate (arg. art. 346 cod. proc. civ.), ed è inammissibile
come ricorso incidentale.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve
essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma,
in diversa composizione, affinché proceda all’esame del merito della
vertenza.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale e dichiara
inammissibile l’incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di
Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

Ric. 2011 n. 30567 sez. M3 – ud. 09-05-2013
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registro delle imprese, cancellazione avvenuta il 18 dicembre 2007,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione

civile, il 9 maggio 2013.

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