Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14458 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

Cardinale Garampi, n. 195, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CAMPANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, via

Giulia n. 66, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da

sè stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.A.A., creditore di circa quarantamila Euro nei confronti di M.A. per canoni di locazione non pagati, in data 28 luglio 2014 sottoponeva a pignoramento ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., le somme ad esso dovute da V.L. quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella Colombi Gomme Due s.r.l.

Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, deducendo, fra l’altro, che il pagamento di una parte del prezzo era stato effettuato mediante bonifici effettuati in data (OMISSIS).

Il giudice dell’esecuzione, a seguito della contestazione del creditore procedente, assegnava le somme pignorate nonostante la dichiarazione negativa.

Contro tale ordinanza il V. proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 549 e 617 c.p.c., deducendo, fra l’altro, che i bonifici di cui sopra risultavano dagli estratti conto bancari, di cui produceva copia.

Il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione, rilevando che i pagamenti eccepiti dal terzo pignorato erano “tutti verosimilmente intervenuti in data antecedente alla notificazione del pignoramento”, ma tuttavia non erano opponibili al creditore procedente, in quanto provati mediante atti di formazione unilaterale.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui il F.A. ha resistito con controricorso.

Il ricorso, proposto da V.L., è stato già chiamato all’adunanza non partecipata del (OMISSIS) e, all’esito della camera di consiglio, era stata emessa l’ordinanza n. 0967 del 20/05/2020, con la quale era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato M.A., alla luce della nuova normativa in tema di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, di cui al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m) ter, conv. con modif. nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale non partecipata, risulta essere stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie.

Ciò posto rileva il Collegio che l’ordine di integrazione del contraddittorio allo stato, a seguito della rinnovata verifica del fascicolo, non risulta essere stato ottemperato.

In carenza di ulteriori riscontri di esito positivo sull’effettiva ottemperanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio l’impugnazione deve essere dichiarata improcedibile, per non integrità del contraddittorio, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 00217 del 09/01/2007 Rv. 594666 – 01): “In tema di espropriazione presso temi, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c., sono litisconsorzi necessari il debitore, il terzo pignorato e il creditore procedente, con conseguente applicabilità, in sede di impugnazione, del disposto dell’art. 331 c.p.c.” alla quale il Collegio presta adesione ed intende dare continuità e che era già stata richiamata nell’ordinanza interlocutoria n. 09267 del 2020. Deve, altresì, darsi continuità all’orientamento che, con riferimento al mutato assetto normativo dell’accertamento dell’obbligo del terzo, ha ribadito la necessità di partecipazione del debitore esecutato al giudizio, nel solo caso in cui risulti proposta, come nel caso di specie, opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 26185 del 17/11/2020 Rv. 659590 – 01): “Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., dalla L. n. 228 del 2012, e dal D.L. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014), nell’accertamento dell’obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorchè la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti; tuttavia, l’esigenza di tutelare l’integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacchè nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione.”.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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