Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14458 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27706/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

MONTIGLIO 67, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FEMIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE RIMANO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6378/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da G.G. ed ha condannato l’Inps al pagamento in suo favore della pensione di inabilita’ a decorrere dal 21.3.2006 con interessi da tale data, compensando le spese.

Il giudice di appello ha ritenuto che il requisito reddituale chiesto dalla norma ai fini della fruizione della pensione di inabilita’ non fosse comprensivo dell’eventuale reddito percepito dal coniuge dell’invalido e cio’ per effetto delle modifiche apportate del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013 avente portata retroattiva in quanto applicabile ai procedimenti giurisdizionali in corso.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, della L. n. 153 del 1969, art. 26, come modificato del D.L. n. 30 del 1974, art. 3, convertito in L. n. 114 del 1974, della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies di conversione con modificazioni del D.L. n. 663 del 1979 come integrato del D.L. n. 76 del 2013, art. 10 commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013.

Si e’ costituita la G. per resistere al ricorso mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Tanto premesso va rilevato che:

Questa Corte, con indirizzo consolidato (vedi, in particolare, Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del 2007) ha affermato che in tema di verifica del requisito reddituale prescritto ai fini della pensione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.

Con condivisibile recente pronunzia (Cass. n. 5003 del 2011), seguita da altre conformi (v. tra queste: ord. n. 19658 del 2012 e recentemente n. 3146 del 2016), tale orientamento e’ stato confermato affermando che, ai fini della pensione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, il requisito reddituale deve essere verificato considerando anche il reddito dell’eventuale coniuge.

Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che, con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” conv. nella L. n. 99 del 2013, all’art. 10, comma 5, ha inserito, dopo del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. La disposizione si completa con il successivo comma 6 il quale stabilisce che “La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita’ in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”.

Come chiarito in recenti pronunce di questa Corte (ord. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013), con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini piu’ sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice. Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrera’ solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia gia’ intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purche’ il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso (in termini anche la richiamata ord. n. 3146 del 2016).

In sostanza con tale previsione il legislatore ha inteso dettare una nuova disciplina in tema di requisito reddituale, escludendo dalla verifica del superamento della soglia di legge i redditi degli altri componenti del nucleo familiare, cosi’ indirettamente confermando la correttezza della precedente interpretazione secondo la quale occorreva avere riguardo anche al reddito del coniuge e segnando una linea di demarcazione (il 28 giugno 2013) tra i due regimi reddituali.

Solo nel ricorso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge (sanitario e anagrafico) successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina sara’ applicabile il regime delineato dal richiamato intervento legislativo. Erroneamente, allora la Corte di merito ha retroattivamente applicato il requisito reddituale introdotto solo con il D.L. n. 76 del 2013, atteso che a quella data la G., nata il 4.11.1942 non era piu’ in possesso del necessario requisito anagrafico avendo gia’ compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’.

Nei confronti della stessa trova esclusiva applicazione il regime previgente a quello introdotto dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5 conv. in L. n. 99 del 2013 che, secondo l’interpretazione alla quale si ritiene di dare continuita’, impone la considerazione anche del reddito del coniuge ai fini della verifica del requisito reddituale prescritto per la pensione L. n. 118 del 1971, ex art. 12.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso manifestamente fondato deve essere accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c., comma 5 e la sentenza cassata.

Poiche’ e’ incontroverso in causa che per effetto del cumulo del reddito personale con quello del coniuge la G. superava i limiti previsti dalla legge per il conseguimento della prestazione, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la domanda puo’ essere decisa nel merito e deve essere rigettata. Quanto alle spese va disposta la compensazione di quelle relative ai gradi di merito in considerazione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e del sopravvenuto intervento del legislatore.

Quelle di legittimita’ sostenute dall’Inps, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

Non occorre provvedere sulle spese di legittimita’ nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha depositato memoria al solo fine di partecipare alla discussione alla quale non e’ pero’ intervenuto.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta 1’ originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Pone a carico della G. le spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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