Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14458 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5735/2012 proposto da:

A.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENAV S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORENZO CONFESSORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 451/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2011 R.G.N. 1337/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABIO D’AMATO;

udito l’Avvocato LORENZO CONFESSORE.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma del 12.10.2006 A.S., dipendente della società ENAV spa, chiedeva condannarsi la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale derivato dal demansionamento subito nonchè al pagamento delle differenze di retribuzione derivanti dal mancato riconoscimento dal gennaio 1997 del parametro retributivo apicale (nr. 340) e da altri titoli.

Il giudice del Lavoro rigettava la domanda (sent. Nr. 1565/2008).

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20.1-26.2.2011 (nr. 451/2011), rigettava l’appello del lavoratore.

In ordine alla progressione stipendiale la Corte territoriale osservava che nel ricorso introduttivo del giudizio il dipendente si limitava a lamentare il carattere discriminatorio della mancata assegnazione del parametro apicale e la violazione del CCNL; solo in corso di causa egli aveva precisato di avere maturato il diritto in ragione della anzianità di servizio di 23 anni e 7 mesi e della posizione apicale di “responsabile della segreteria didattica” presso il Centro di Formazione e Qualificazione Professionale (CFQP) di (OMISSIS).

Tale allegazione contrastava con la esposizione del percorso professionale contenuta nel ricorso introduttivo, nel quale si affermava che l’incarico era stato ricoperto soltanto per alcuni mesi e fino all’anno 1995 sicchè era già cessato nel gennaio 1997, epoca di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (verbale di intesa del 21.6.1997).

In ogni caso, dall’ordine di servizio con il quale l’incarico veniva affidato non emergeva la assegnazione delle mansioni per le quali era previsto l’inquadramento nella posizione apicale.

Quanto al demansionamento, nell’atto di appello il lavoratore aveva precisato che la domanda si riferiva alle vicende lavorative svoltesi dal settembre 1998, periodo nel quale egli era stato nominato (ordine di servizio 113/1998) responsabile dell’addestramento del personale CTA e, successivamente (ordine di servizio 136/1998 dell’1.10.1998), coadiutore del collega Romano nel settore ESERCIZIO.

Con ordine di servizio 14/2002 l’ A. era stato inserito nella segreteria di direzione alle dirette dipendenze del direttore della Gestione Campania. All’esito della audizione dei testi sulle attività in concreto svolte non era risultato il demansionamento e neppure una condotta di mobbing.

Da ultimo, doveva essere respinta la richiesta di pagamento delle indennità per il trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS), tutte basate sul presupposto che il trasferimento venisse disposto d’ufficio mentre nella fattispecie concreta vi era stato un trasferimento a domanda.

Non essendovi infermità per causa di servizio non vi era luogo ad equo indennizzo; quanto alla domanda per buoni pasto, lavoro festivo e lavoro straordinario mancava ogni allegazione della causa petendi.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.S., articolando cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la società ENAV spa, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.pc.., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 26 del CCNL di categoria 1998/2001 ed all’accordo del 21.6.1997 nonchè- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La censura afferisce alla statuizione di rigetto della pretesa al riconoscimento del parametro retributivo apicale (nr. 340).

Il ricorrente ha esposto di avere diritto alla posizione apicale per l’attività lavorativa svolta presso l’aeroporto di Fiumicino, essendo richiesta per tale impianto ai fini della acquisizione della posizione superiore una anzianità di 18 anni (art. 26 CCNL e parte specifica art. 1, modificato dall’accordo del 21.6.1997); egli aveva la massima abilitazione prevista per detto impianto ed il parametro 300, circostanze che configuravano la più significativa espressione operativa in attività di coordinamento, supervisione, indirizzo.

Per attività di coordinamento si intendeva nelle sale di controllo il rapporto tra il personale in turno, i piloti e gli enti limitrofi e non il coordinamento di più unità amministrative, diversamente da quanto presupposto dalla Corte d’appello.

Inoltre – a non voler considerare la riduzione del periodo di servizio prevista ai fini della acquisizione del parametro superiore per la sede di (OMISSIS) – il diritto sussisteva anche dopo il trasferimento presso l’aeroporto di (OMISSIS), giacchè ogni anno di servizio svolto presso l’impianto di (OMISSIS) veniva supervalutato – ai sensi dell’accordo del 21.6.1997 punto 5 lett. B – (nella misura di anni 1,33) sicchè la sua anzianità era superiore ai 24 anni richiesti (anni 25 mesi 5 giorni 16).

Il motivo è inammissibile.

Come evidenziato in sentenza, il ricorrente nel ricorso introduttivo neppure aveva allegato i fatti costitutivi del proprio diritto al parametro superiore e solo in corso di causa aveva fondato il suo diritto sulla anzianità di servizio e sulle attività svolte come “responsabile della segreteria didattica” preso il Centro di Formazione e Qualificazione Professionale (CFQP) di (OMISSIS). La Corte di merito rigettava la domanda non in ragione della mancata maturazione della anzianità di servizio richiesta (24 anni) ma osservando che l’incarico di “responsabile della segreteria didattica” era cessato nell’anno 1995 – anteriormente alla entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale – e che – comunque – esso non costituiva “la più significativa espressione operativa in attività di coordinamento, supervisione, indirizzo”, come richiesto dall’accordo del 21.6.1997.

Il ricorrente non ha censurato tale ratio decidendi ma ha introdotto questioni nuove, relative rispettivamente alla anzianità di servizio richiesta per la acquisizione del parametro presso l’aeroporto di (OMISSIS) ed alla maggiorazione della anzianità derivante del servizio ivi prestato senza neppure adempiere all’onere di indicare attraverso quali atti dette questioni erano state portate alla attenzione del giudice del merito.

Quanto alla ratio decidendi esposta in sentenza, l’unica censura pertinente consiste nel rilievo che nelle sale di controllo dell’aeroporto si intende per coordinamento quello tra il personale, i piloti e gli altri enti e non quello di più unità amministrative.

Tale censura resta del tutto sfornita di supporto argomentativo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non trovando la sua base nel richiamo ad alcuna previsione collettiva ovvero (sotto il profilo del vizio di motivazione) ad altri fatti introdotti nel processo e trascurati dal giudice del merito.

Nè risulta censurata la ulteriore ed autonoma ratio decidendi della sentenza, relativa alla cessazione della attività di “responsabile della segreteria didattica”, posta a fondamento della pretesa al parametro superiore, già nel corso dell’anno 1995 (ovvero prima della entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, decorrente dall’1 gennaio 1997).

Agli assorbenti rilievi di inammissibilità esposti si aggiunge, altresì, la improcedibilità del motivo per la mancata produzione in questa sede ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 – del testo integrale del contratto collettivo di lavoro posto a fondamento della censura.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2103 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Oggetto di impugnazione è la statuizione di rigetto della domanda fondata sul demansionamento.

Il ricorrente ha censurato la motivazione della decisione impugnata osservando di essere stato demansionato dapprima, nell’ottobre 1998 (ordine di servizio 136/1998), nell’ambito della segreteria tecnico operativa, con assegnazione del ruolo di coadiutore del collega ROMANO e successivamente, a decorrere dal gennaio 2003 (ordine di servizio 14/2002), nell’ambito della segreteria di direzione, con sottrazione del ruolo di “responsabile” ed assegnazione di compiti di porta carte.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice dell’appello in ordine alle mansioni da lui svolte (dichiarazioni dei testi O.N., F.R., S.F., D.A.).

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Oggetto di censura è la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, in particolare quanto alle attività svolte dal ricorrente presso l’aeroporto di (OMISSIS), dove veniva trasferito nell’aprile 1997, dapprima nell’ambito della segreteria tecnico operativa, poi presso la segreteria di direzione.

Le censure di violazione dell’art. 2103 c.c., sono dunque inconferenti; il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione – come prospettata nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità unicamente nei limiti del vizio di motivazione. Analoghi rilievi valgono quanto alla lamentata violazione delle norme processuali (come esposta nel terzo motivo), giacchè non si deduce un error in procedendo del giudice del merito ma un errore di valutazione delle prove.

Sotto il profilo del vizio di motivazione va qui ribadita la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), anche nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012 – non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operati dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ad esempio, in termini, Cassazione civile, sez. 3, 04/03/2010, n. 5205 Cass. 6 marzo 2006, n. 4766. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27168; Cass. 8 settembre 2006, n. 19274; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

Nella fattispecie di causa alle valutazioni compiute in sentenza il ricorrente contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, valorizzando alcuni passaggi delle dichiarazioni testimoniali o fornendo una diversa chiave di lettura delle dichiarazioni esaminate dalla Corte territoriale; nè riveste carattere di decisività la denunziata omessa valutazione della certificazione medica del 14.2.2003, giacchè essa non è conferente rispetto all’accertamento delle mansioni.

Il motivo devolve, dunque, a questa Corte un non-consentito esame di merito della pretesa al risarcimento del danno piuttosto che denunziare un vizio della motivazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 57 del CCNL 1998/2001 e dell’art. 37 CCNL 1994/1997 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo afferisce alla pronunzia di rigetto della domanda relativa alla indennità di trasferimento ed al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco.

Il ricorrente ha assunto che il giudice del merito aveva erroneamente affermato che le indennità non gli spettavano in quanto il trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS) era avvenuto a domanda; il trasferimento dell’anno 1998 – al quale la Corte territoriale aveva fatto riferimento – era semplicemente un movimento avvenuto all’interno della sede di (OMISSIS) mentre il passaggio di sede era stato disposto nell’anno 1997, con determina dell’11.4.1997 in atti, per esigenze di servizio. Ha aggiunto, comunque, che le somme per rimborso spese di trasloco, rimborso spese di viaggio ed indennità di trasferimento spettavano anche per i trasferimenti a domanda.

Il motivo è inammissibile.

Esso investe l’accertamento in fatto delle modalità del trasferimento dell’ A. presso la sede di (OMISSIS), censurabile, come sopra si è esposto, non attraverso la deduzione di un vizio di violazione delle norme collettive bensì unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Sotto questo aspetto il motivo difetta della specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6; il ricorrente non adempie all’onere di indicare il contenuto della determina dell’11.4.1997, atto sul quale la censura si fonda nè provvede a produrre in questa sede – ai termini dell’art. 369 c.p.c., n. 4 – detta Delib. nè a localizzarla tra gli atti prodotti.

In punto di rimborso delle spese di viaggio e di trasloco la genericità concerne la stessa allegazione della causa petendi; nell’attuale ricorso non vi è specificazione delle voci richieste, delle ragioni di fatto, dei relativi atti di causa.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Oggetto di impugnazione è la pronunzia di rigetto della domanda di pagamento dell’equo indennizzo, fondata sulla assenza di patologie “riconducibili a responsabilità datoriale” (così in sentenza).

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha lamentato del tutto genericamente l’omesso esame delle prove testimoniali e della documentazione medico legale, senza specificare le fonti di prova nè localizzarle tra gli atti di causa nè illustrare la loro decisività in relazione all’accertamento della dipendenza delle patologie certificate da una causa di servizio ed alla sussistenza degli altri presupposti del diritto all’equo indennizzo.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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