Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14458 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14458 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 28782-2011 proposto da:
CAGNAZZO MARIO (CGNNIRA43H03G378W) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61/C, presso i
sigg.ri GELODI E AMOROSO, rappresentato e difeso dall’avvocato
AMOROSO FERNANDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CAGNAZZO ADDOLORATA,
CAGNAZZO ELIO;
– intimati avverso la sentenza n. 581/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE dell’8.7.2010, depositata il 29/09/2010;

Data pubblicazione: 07/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il
Tribunale di Lecce-Sez. dist. di Tricase, ha respinto la domanda
proposta da Mario Cagnazzo contro i fratelli Elio e Addolorata
Cagnazzo, per ottenere il rimborso di spese sostenute per l’esecuzione
di lavori edili di pavimentazione del cortile, intonacatura dei muretti,
realizzazione di uno scavo fognante ed altro, nel cortile antistante le
rispettive abitazioni, cortile di proprietà di Addolorata, sul quale
l’attore ed il fratello Elio esercitano il diritto di passaggio.
La Corte di appello ha respinto la domanda di rimborso sul rilievo che
manca la prova che le parti si siano accordate per l’esecuzione dei
lavori, i quali sono stati frutto dell’iniziativa unilaterale dell’attore ed
appellante, sicché non sussiste alcun obbligo di rimborso a titolo
contrattuale. Ha ritenuto parimenti infondata la domanda proposta ai
sensi dell’art. 2041 cod. civ. sul rilievo che Addolorata Cagnazzo ha
pagato la somma richiestale dall’attore a tale titolo, pur contestando di
esservi obbligata, mentre, quanto ad Elio, non risulta dimostrata
l’utilità delle opere nel suo interesse.
Mario Cagnazzo propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.

Ric. 2011 n. 28782 sez. M3 – ud. 09-05-2013
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La Corte,

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 115
e 116 cod. proc. civ., addebitando alla Corte di appello di avere mal
valutato le testimonianze, nel pervenire all’affermazione che non vi fu
alcun accordo fra i fratelli per l’esecuzione dei lavori.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ.,

ogni suo debito. Assume che la Corte è incorsa anche in ultrapetizione,
nella parte in cui ha ritenuto non provato che la somma da essa versata
sia insufficiente a coprire il suo arricchimento: circostanza che essa
non ha mai eccepito.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2041 cod.civ., nella
parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non provato l’arricchimento
a vantaggio di Elio Cag-nazzo.
3.- I tre motivi sono inammissibili poiché — al di là della formale
prospettazione di alcune violazioni di legge – attengono esclusivamente
agli accertamenti di merito ed alla valutazione delle testimonianze in
base alle quali la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione, cioè a
questioni rimesse alla discrezionale valutazione dei giudici del merito e
non suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo
dei vizi di motivazione.
Le censure di vizio di motivazione non prospettano alcuna illogicità od
incongruenza nelle argomentazioni della sentenza impugnata, ma solo
manifestano il dissenso del ricorrente dal merito della decisione:
questione irrilevante in sede di legittimità.
Si ricorda che i vizi di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non possono
ravvisarsi nel mero apprezzamento dei fatti e delle prove in termini
difformi da quelli pretesi dalla parte, poiché la norma non conferisce
alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa,
ma solo quello di controllare sotto il profilo logico formale e della
Ric. 2011 n. 28782 sez. M3 – ud. 09-05-2013
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nella parte in cui ha ritenuto che Addolorata Cagnazzo abbia assolto

correttezza giuridica l’esame e la valutazione del giudice di merito, al
quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento,
valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e
scegliere, fra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Cass. 10 novembre

2010 n. 6040).
Il ricorrente non ha potuto dimostrare alcuna illogicità od insufficienza
della motivazione, nel senso sopra indicato.
3.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere respinto.
Non vi è luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione
civile, il 9 maggio 2013.

2003 n. 16825 e 9 agosto 2004 n. 15355; Cass. civ., sez. 3, 12 marzo

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