Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14457 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23668/2019 R.G. proposto da:

A.M.T., F.A., F.F. e

F.L., rappresentati e difesi dall’Avv. Alessandro Palmigiano, con

domicilio eletto in Roma, Via di Torrevecchia, n. 118, presso lo

studio dell’Avv. Fabrizio Maria Sepiacci;

– ricorrenti –

contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 200/2019,

depositata il 28 gennaio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 30 marzo 2021

dal Consigliere Iannello Emilio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato entrambe le domande) la Corte d’appello di Palermo ha condannato T.M. al pagamento in favore di A.M.T., F.A., F.F. e F.L., quali eredi di Fi.Am., della somma di Euro 1.500 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, per il danno conseguente alla mancata previa acquisizione del consenso informato del paziente prima dell’esecuzione di intervento chirurgico di “miringotomia sinistra”; ha invece confermato il rigetto della contestuale domanda di risarcimento del danno asseritamente conseguito al trattamento, in tesi imperito e negligente, ritenendo, sulla scorta della c.t.u., insussistente il nesso causale tra l’intervento (indicato dal consulente come appropriato) e il danno lamentato;

in ragione di tale esito ha compensato per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, ponendo la restante parte a carico solidale degli attori/appellanti, ritenuti “prevalentemente soccombenti”;

di tale statuizione si dolgono i ricorrenti, con unico mezzo;

l’intimato non svolge difese;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. rilevando che, secondo principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di accoglimento parziale del gravame il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa;

il motivo è fondato;

nel regime normativo anteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009 – regime applicabile ratione temporis, avendo avuto la causa inizio nel 2007 – costituisce principio sostanzialmente incontrastato nella giurisprudenza che, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c. (in tal senso si vedano, ad es., Cass. 09/04/1986, n. 2493; 21/03/1994, n. 2653; 09/03/2004, n. 4755; 26/05/2006 n. 12629);

a tale principio va data continuità sebbene non per la ragione (cui detti precedenti fanno in prevalenza riferimento) che in tal caso (soccombenza parziale) non possa ravvisarsi l’ipotesi della soccombenza reciproca che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., giustifica la compensazione, totale o parziale, delle spese (che tale ipotesi debba ravvisarsi anche in caso di soccombenza parziale, costituisce affermazione ormai prevalente e qui condivisa della giurisprudenza di legittimità: v. ex multis Cass. n. 1269 del 21/01/2020; n. 10113 del 24/04/2018; n. 21069 del 19/10/2016; n. 3438 del 22/02/2016, in motivazione; n. 21684 del 23/09/2013; n. 22381 del 21/10/2009), quanto in ragione del principio di causalità, in virtù del quale, in caso di compensazione parziale, la parte onerata della parte residua delle spese non può essere la parte parzialmente vittoriosa, ma quella che, con la sua resistenza parzialmente ingiustificata, ha dato causa all’instaurazione del giudizio (Cass. n. 21069 del 2016, cit.);

ne discende che il parziale accoglimento di solo alcuna tra le più domande proposte dalla stessa parte nei confronti dell’altra ovvero il parziale accoglimento dell’unica domanda, e la conseguente esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, ove si ritenga di non compensare le spese (o di compensarle solo parzialmente), non fa venir meno la rilevanza del principio di causalità ai fini della individuazione della parte cui attribuire l’onere delle spese, questa dovendosi sempre individuare nel convenuto, salvo il solo caso di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c. e, per le cause introdotte in primo grado successivamente al 4 luglio 2009, quale non è la presente, quello di cui al secondo inciso dell’art. 91 c.p.c., comma 1 (accoglimento della domanda in misura “non superiore all’eventuale proposta conciliativa”) (v. Cass. 24/10/2018, n. 26918; n. 1572 del 23/01/2018);

tale ultima modifica, come è stato condivisibilmente rimarcato, costituisce comunque argomento che, anche con riferimento alle cause anteriormente proposte, per le quali essa non è applicabile, indirettamente conferma la validità della esposta ricostruzione;

“se, infatti, per giustificare una condanna dell’attore che ha visto accogliere parzialmente la sua domanda, è necessario oggi che egli abbia rifiutato l’offerta conciliativa lite pendente proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, è palese inferire questa conseguenza: nel regime attuale, al di fuori di tale ipotesi, ed in quello anteriore sempre, (proprio perchè la nuova previsione non vi era), l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata e dunque di una soccombenza reciproca, non può nel regime vigente, salvo che ricorra la detta ipotesi, e non poteva mai essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse potevano – in alternativa all’imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità – essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata” (così, in motivazione, Cass. n. 21069 del 2016, cit.);

nella specie, pertanto, in base all’esito solo parzialmente vittorioso della lite (accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la mancata acquisizione del consento informato ma rigetto di quella di risarcimento del danno da malpractice sanitaria), la corte palermitana poteva bensì disporre la totale o parziale compensazione delle spese, condannando, però, in quest’ultimo caso, il parziale soccombente (ossia l’appellato/convenuto) alla residua parte delle spese sostenute dall’attore/appellante, ma giammai condannare l’attore/appellante, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dalla controparte;

in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al giudice a quo, al quale va anche demandato di provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, nei termini di cui motivazione; cassa la sentenza in relazione; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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