Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14457 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27703/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DEI LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 868/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23/09/2014, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Inps propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in accoglimento del gravame di G.G. ed in adesione alle conclusioni del consulente medico d’ufficio, ha dichiarato il diritto dell’invalida alla pensione di inabilita’ a decorrere dal 14.3.2012 condannando l’Istituto al pagamento dei ratei della prestazione con tale decorrenza oltre agli accessori di legge.

Nella sua censura l’Istituto denuncia la violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, atteso che alla data in cui si era perfezionato il requisito sanitario (il 14.3.2012) la G. aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’ e dunque non poteva piu’ beneficiare della prestazione assistenziale chiesta.

La G. e’ rimasta intimata.

Tanto premesso il ricorso e’ manifestamente fondato.

Il D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, dispone che “al compimento del 65^ anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonche’ dell’assegno mensile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, e’ corrisposto da parte dell’INPS la pensione sociale…”.

La giurisprudenza di questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che “la pensione di invalidita’ civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non puo’ essere riconosciuta a favore di soggetti il cui stato di invalidita’ a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del 65^ anno di eta’” (Cass. n. 1754/2011, n. 11812/2003, n. 487/2002).

Poiche’ e’ incontestato che l’invalida alla data di insorgenza dei requisiti per ottenere la pensione (il 14.3.2012) aveva gia’ compiuto sessantacinque anni essendo nata il 3.2.1947 la censura e’ manifestamente fondata e pertanto la sentenza deve essere cassata e la domanda della G. deve essere rigettata, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Quanto alle spese queste devono essere dichiarate non ripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Spese non ripetibili.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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