Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14457 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. I, 15/06/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 15/06/2010), n.14457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21391/2007 proposto da:

L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

FINTRE SRL, in persona del legale rappresentante ed amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso

lo studio degli avvocati BARONE ANSELMO e BARONE CARLO MARIA, che la

rappresentano e difendono, giusta delega a margine della memoria;

– resistente –

e sul ricorso R.G. 21455/07 proposto da;

FIN TRE SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio degli

avvocati CARLO MARIA BARONE e ANSELMO BARONE, che la rappresentano e

difendono, giusta delega a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio

dell’avv. IANNOTTA GREGORIO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine della memoria;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 1095/05 R.G. del TRIBUNALE di FROSINONE,

depositato il 04/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio;

è presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che, con atto di opposizione notificato il 5 aprile 2005, FIN.TRE s.r.l. ha chiesto al tribunale di Frosinone che, previa disapplicazione o accertamento dell’inesistenza e/o della radicale nullità, in via incidentale, del provvedimento ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa della Edera s.p.a., fosse dichiarata l’inesistenza e, la radicale nullità del precetto e del pignoramento presso terzi notificato dalla Edera in (pretesa) liquidazione per l’adempimento di un credito di Euro 929.622,42 di cui a un contratto di mutuo stipulato per atti del notaio Doleatti del 25 gennaio 1996;

che nel suddetto giudizio di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (iscritto al n. 1095/2005 r.g.) il tribunale, con ordinanza del 4 luglio 2007, ha disposto la sospensione, in attesa della definizione del giudizio pendente tra Z.A. e altri nei confronti del Ministero dell’industria e dell’ISVAP, con l’intervento, tra gli altri, della Edera s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, davanti alla corte d’appello di Roma, su rinvio disposto con sentenza di questa corte n. 15721 del 2005, avente ad oggetto, tra l’altro, l’accertamento dell’inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Edera s.p.a.; che, con ricorso del 26 luglio 2007 (iscritto al n. 21391/2007 r.g.) la Edera – Compagnia italiana di assicurazioni – s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa ha proposto regolamento di competenza nei confronti del provvedimento di sospensione sostenendone l’illegittimità sia per la mancanza del rapporto di pregiudizialità giuridica tra il procedimento pendente davanti alla corte d’appello di Roma e quello pendente davanti al tribunale di Frosinone, sia per la diversità dei soggetti tra i quali pendono le due cause, in quanto: a) come affermato da questa Corte con i provvedimenti n. 8204/2004, 6158/2005, 19293 e 19294 del 2005, anche se la messa in liquidazione fosse stata disposta con atto amministrativo inesistente o nullo, restando ferma la circostanza che il liquidatore ha di fatto agito per far valere gli interessi dell’Edera e che gli effetti di tale gestione non potrebbero venire meno retroattivamente ai sensi della L. Fall., art. 21; b) il giudicato che si formerà nel giudizio davanti alla corte d’appello di Roma non può avere effetto nei confronti di FIN.TRE, estranea a tale giudizio;

che, avverso la stessa ordinanza di sospensione, ha proposto regolamento di competenza (iscritto al n. 21455/2007) la FIN. TRE sostenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato sia per la diversità dei soggetti parti del giudizio (pretesamente) pregiudiziale (al quale è estranea la FIN.TRE) e di quello (pretesamente) pregiudicato (al quale sono estranei l’Edera s.p.a., il Ministero dell’industri e l’ISVAP) sia per la diversità degli oggetti dei giudizi stessi, riguardanti l’uno l’accertamento dell’inesistenza del decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa e l’altro l’opposizione agli atti e all’esecuzione promossa nei confronti di FIN.TRE;

che FIN.TRE ha depositato memoria nel procedimento per regolamento di competenza promosso dall’Edera in liquidazione e quest’ultima ha depositato memoria nel regolamento di competenza promosso dalla prima società;

che il p.g. in entrambi i procedimenti ha concluso chiedendo che siano accolti i ricorsi e sia annullata l’ordinanza impugnata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che i ricorsi n. 21391 e 21455/2007 r.g., proposti nei confronti dello stesso provvedimento, debbono essere riuniti; che il regolamento proposto dall’Edera in liquidazione è ammissibile in quanto fondato su due motivi (violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e vizio di motivazione) in relazione ai quali sono stati correttamente formulati un quesito di diritto e l’indicazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c.;

che è assorbente il rilievo, sul quale entrambe le parti concordano, che FIN.TRE è estranea al giudizio pendente davanti alla corte d’appello di Roma e che, pertanto, non può sussistere rapporto di pregiudizialità giuridica tra i due giudizi;

che il tribunale di Frosinone, davanti al quale il giudizio deve proseguire, provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, cassa l’ordinanza di sospensione impugnata e dispone che il giudizio prosegua davanti al tribunale di Frosinone che provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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