Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14456 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TESSITURA CRAVATTIFICIO TREMARK S.R.L., in persona del Presidente del

C.D.A. e L.R. pro tempore, C.F./P.IVA (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio

dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MANDELLI RICCARDO;

– ricorrente –

contro

FATES SNC P.IVA (OMISSIS) in persona del socio amministratore

legale rappresentante GHIOLDI MARIO, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA

GIULIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GOZZETTI GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2386/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato GIULIANO BOLOGNA difensore della resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cravattificio Tremarle srl aveva commissionato a Fates snc la riparazione di un macchinario.

Eseguito l’intervento, la Fates otteneva nel 1999 dal tribunale di Como decreto ingiuntivo, poi dichiarato provvisoriamente esecutivo, per importo superiore a L. 9 milioni.

L’opposizione della committente veniva accolta nel novembre 2002 dal giudice monocratico del tribunale, il quale rilevava che l’incarico concerneva inizialmente soltanto un pezzo triangolare, con successiva autorizzazione a sostituire una lampada non corrispondente alle norme di legge.

L’appello di Fates snc veniva accolto dalla Corte d’appello di Milano, che riteneva raggiunta la prova dell’accettazione dell’insieme dei maggiori interventi effettuati, nonchè della preventiva autorizzazione di detti interrenti da parte della committente.

Avverso questa sentenza l’opponente insorge con due motivi di ricorso per cassazione.

L’opposta ha resistito con controricorso.

Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., Fates rileva che nelle more è intervenuto il fallimento della società Tremark e chiede la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’istanza svolta in memoria va disattesa. Il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., e segg., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità (Cass. 18300/03; 10218/10).

La sentenza impugnata ha ritenuto che la committente dovesse onorare il pagamento di tutti i lavori eseguiti sul macchinario, perchè il contenuto del contratto si sarebbe riferito, dopo l’iniziale più limitato accordo, a tutto quanto necessario per renderle funzionante.

A tal fine ha tratto argomento dal fatto che la bolla di consegna firmata senza contestazione alcuna dal socio legale rappresentante di Tremark recava specifica indicazione delle opere eseguite, ben più complesse delle due sole sostituzioni che secondo l’opponente erano state richieste. Ciò ha reso più credibile, secondo la Corte di merito, il teste indotto da parte opposta – che ha confermato l’avvenuta autorizzazione anche degli interventi recati sulla bolla – rispetto alle deposizioni dei testi indotti dall’opponente, in precedenza analizzate, considerate meno coerenti e convincenti con la dinamica dei fatti.

Inoltre l’avvenuta contestazione solo dopo il ricevimento della fattura, che elencava i medesimi interventi con la indicazione dei prezzi, avrebbe spiegato che la contestazione riguardava solo il prezzo e non l’esecuzione di opere non preventivamente autorizzate, come desunto anche dall’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’opponente.

Infine il prezzo sarebbe stato congruo, in quanto confrontato utilmente con altro listino prezzi, con i correnti costi di mano d’opera e con la convenienza complessiva dell’intervento, specificamente stimato.

A fronte di questa coerente e logica motivazione, che ha affrontato ed esaminato scrupolosamente ogni elemento di valutazione, parte ricorrente con il primo motivo lamenta vizi di motivazione ed erronea e contraddittoria valutazione delle prove.

Sostiene che la Corte avrebbe malvalutato alcuni passaggi delle deposizioni di altri testimoni e dell’interrogatorio formale e avrebbe fondato alla decisione su un teste interessato e inattendibile.

Il secondo motivo denuncia illegittima applicazione degli artt. 1326 e 1327 c.c. e contraddittoria motivazione.

Vi si sostiene che il silenzio del compratore non assume significato di accordo, che deve essere stato precedente l’acquisto e si afferma che la mancata contestazione della fattura non può essere interpretata come accettazione del prezzo.

Le censure non colgono nel segno.

La critica svolta in ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

I vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e1 assegnato alla prova (Cass 6064/08; 18709/07).

Nel caso di specie la Corte ha offerto una lettura logica e coerente dei fatti; ha spiegato perchè ha privilegiato una deposizione rispetto ad altra; lo ha fatto agganciandosi a comportamenti certi provenienti dal legale rappresentante della opponente, il quale ebbe subito ben presenti i numerosi interventi eseguiti e nulla ebbe a contestare, fino a quando non prese visione del prezzo, a conferma del fatto, rilevato in sentenza (e imprecisamente criticato, atteso che il riferimento era alla circostanza che la contestazione fu sollevata solo dopo aver conosciuto i prezzi e non circa la contestata mancata autorizzazione preventiva) che su questo profilo e non sull’altro (esecuzione di opere non commissionate) sorse il dissenso. Con riferimento al secondo motivo giova precisare che la citazione di Cass. 7870/90 (Il compratore non ha alcun onere di contestare la fattura rilasciata dal venditore con riguardo alla indicazione dell’entità del prezzo che sia diversa da quella pattuita con il contratto, nè di conseguenza un siffatto comportamento omissivo del coinpratore può essere interpretato come accettazione di tale diverso prezzo) è inappropriata, poichè la massima si riferisce a specie in cui il prezzo diverso da quello pattuito riguardava lo stesso bene, non la fornitura di beni e servizi molto maggiori rispetto a quelli oggetto dell’accordo iniziale.

L’insieme delle valutazioni del giudice di merito, che è logico e coerente intrinsecamente e adeguatamente motivato, anche con riguardo alla scelta delle risultanze da valorizzare, resta quindi insindacabile in questa sede.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.200 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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