Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14456 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27260/2014 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MICALI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – in persona del Commissario straordinario e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 569/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

10/04/2014, depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato MAURO RICCI difensore del referente si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Mistretta che aveva rigettato il ricorso proposto da C.C. per ottenere la pensione di inabilita’ della L. n. 118 del 1970, ex art. 12, sul rilievo della mancanza di prova dell’esistenza del possesso in capo all’invalida del requisito reddituale.

La Corte di merito ha ritenuto che, prima dell’entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 99, il reddito al quale si doveva fare riferimento era quello dell’invalido cumulato con quello del coniuge che, nella specie, superava i limiti di legge.

Per la cassazione della sentenza ricorre la C. che articola due motivi cui resiste l’Inps con controricorso mentre il Ministero dell’Economia e delle finanze ha depositato memoria al solo fine di partecipare alla discussione.

Tanto premesso il ricorso e’ manifestamente fondato nei termini di seguito esposti.

Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidita’ civile, il requisito reddituale, al pari del requisito sanitario e di quello socio economico (c.d. incollocazione al lavoro), costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed e’ preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonche’ dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 16395/2008 e recentemente Cass. n. 11966 del 2015 in motivazione). Nella specie la ricorrente ha documentato il reddito proprio e quello del coniuge e il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno verificato l’avvenuto superamento dei limiti dettati per le prestazioni azionate (nello specifico la pensione di inabilita’).

Sulla questione attinente alla computabilita’ o meno del reddito del coniuge ai fini dell’integrazione del requisito economico, costitutivo del diritto alla pensione di inabilita’ civile, ha inciso lo ius superveniens costituito dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, commi 5 e 6, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99 (“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”).

Prima di tale ultimo intervento legislativo questa Corte aveva ritenuto che “ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilita’ agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata” (cfr. Cass. nn. 16363/2002, 16311/2002, 12266/2003, 14126/2006, 13261/2007, n. 4677, 5003, 5009, 5016 del 2011 e 10658 del 2012).

Con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, all’art. 10, comma 5, ha inserito, dopo il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, il legislatore ha stabilito che: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

In numerose sentenze (cfr. Cass. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013 e, recentemente, Cass. n. 11688 del 2015 ed ivi numerosi riferimenti) e’ stato affermato che con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che, avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub indice. Il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrera’ solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute. Peraltro, ove tale pagamento sia gia’ intervenuto, le somme erogate non sono recuperabili purche’ il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso (cfr. Cass. n. 26120 del 2014 ed anche Cass. n. 19658 del 2012).

Poiche’ nel caso in esame e’ stato accertato che dal cumulo dei redditi della ricorrente con quelli del coniuge deriva il superamento dei limiti fissati per il riconoscimento della prestazione assistenziale azionata ma non si e’ provveduto a verificare se nel periodo successivo all’entrata in vigore della novella legislativa e sulla base del solo reddito dell’invalida sussistessero le condizioni di legge per riconoscere il diritto della C. a beneficiare della provvidenza il ricorso manifestamente fondato nei termini sopra indicati deve essere accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5 e la sentenza, deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvedera’ a verificare, con riguardo al periodo successivo all’entrata in vigore della novella del 2013 (dal 28 giugno 2013), la sussistenza delle condizioni reddituali richieste per il riconoscimento della pensione avendo riguardo al solo reddito dell’invalida.

La Corte del rinvio provvedera’ altresi’ sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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