Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14456 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20312-2018 proposto da:

COMUNE DI SPOLTORE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARTEMIO GAETANO LARATTA;

– ricorrente –

contro

D.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CINZIA LUCIANI, FRANCESCA

MANCINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, il Comune di Spoltore ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, resa pubblica in data 6 aprile 2018, che, in accoglimento del gravame proposto da D.C.F. avverso la decisione del Tribunale di Pescara, condannava lo stesso Ente al pagamento, in favore del D.C., di Euro 9.211,72, oltre IVA, a titolo di risarcimento dei danni causati da infiltrazioni d’acqua in due fabbricati di sua proprietà verificatesi in conseguenza dello svolgimento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, ad opera del Comune, sulla strada adiacente agli stessi;

che la Corte d’appello di L’Aquila, nell’accogliere il gravame, riteneva sussistente il nesso di causalità tra i lavori effettuati dal Comune sul tratto stradale che fiancheggiava i due fabbricati e le infiltrazioni di acqua piovana, così come emergeva dalla espletata c.t.u., in forza della quale si era accertato: a) l’effettuazione di una pluralità di lavori sul tratto stradale in questione; b) la presenza di infiltrazioni; c) la sussistenza del nesso di causalità tra le stesse e l’omessa chiusura a regola d’arte delle fessure; d) la rimozione di un gradino; e) il venire meno delle infiltrazioni una volta sigillate dette fessure.

che resiste con controricorso D.C.F.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., per aver erroneamente la Corte territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie, ritenuto provato il nesso di causalità tra le infiltrazioni e la manutenzione e, pertanto, riconosciuto la responsabilità dell’Ente comunale;

a.1) il motivo è inammissibile, giacchè lungi dal censurare un vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge, mira unicamente a censurare l’apprezzamento delle prove operata dal giudice di gravame, non sindacabile da questa Corte, non essendo il giudizio di legittimità un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (tra le altre, Cass. n. 8758/2017);

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver il giudice di gravame riconosciuto la responsabilità per i danni subiti dal D.C. sulla base di una perizia avente ad oggetto lavori effettuati negli anni 1999-2003, quando, invece, la domanda attorea era limitata ai danni patiti a seguito dei lavori effettuati tra il 2006 e 2007 (mai provati);

b.1) il motivo è manifestamente infondato poichè la Corte territoriale ha pronunciato sulla domanda di danni così come proposta dall’attore in relazione ai fatti allegati (non essendo pertinente al vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., il supposto errore nella valutazione delle risultanze istruttorie), giacchè, dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara (consentito alla Corte per la natura processuale del vizio denunciato), si evince che il D.C. ha comunque chiesto, con le proprie conclusioni, l’accertamento e la conseguente dichiarazione della responsabilità del Comune per tutti i danni subiti dagli immobili in questione.

Peraltro, va osservato che la responsabilità invocata dall’attore per i danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., – ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Pertanto, una volta che, sulla base dell’istruttoria emersa nel corso del giudizio, è stata accertata l’avvenuta esecuzione di una pluralità di lavori sulla strada, la presenza di infiltrazioni all’interno dei due immobili, nonchè la sussistenza del nesso di causalità tra le stesse e l’omessa chiusura a regola d’arte delle fessure rimaste sul piano stradale, risulta essere ininfluente la determinazione dell’arco temporale entro cui siano stati effettuati i lavori, rilevando, al più, nell’ipotesi in cui il D.C. avesse invocato la responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c..

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver il giudice di appello riconosciuto la responsabilità per danni da cosa in custodia in capo all’odierno ricorrente mediante l’attribuzione di un significato erroneo alla ricostruzione fattuale operata dal c.t.u., dalla quale emergeva la mancata effettuazione, da parte del Comune, di lavori di manutenzione straordinaria nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007 o, comunque, volti alla eliminazione dei gradini sul tratto stradale adiacente ai due fabbricati;

c.1) il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non si deduce, ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e della relativa interpretazione ad opera di questa Corte (Cass., SU, n. 8053/2014), l’omesso esame di un “fatto storico” decisivo e discusso tra le parti, ma si prospettano critiche sull’apprezzamento effettuato dal Giudice di merito su quanto rilevato dalla relazione del c.t.u., secondo il paradigma della previgente, e inapplicabile ratione temporis, formulazione del citato art. 360 c.p.c., n. 5.

L’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica e non l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014 e Cass., n. 19312/2016).

Ciò evidenziato, il motivo perde, comunque, consistenza in forza di delle considerazioni che precedono (sub b.1), giacchè la Corte territoriale non ha omesso di esaminare la mancata effettuazione di lavori di straordinaria manutenzione nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007, ma, una volta accertata la verificazione di lavori su quel tratto stradale, anche se svolti in un periodo antecedente a quello evidenziato dal ricorrente, e il nesso di causalità tra questi e le infiltrazioni d’acqua sui fabbricati del D.C., ha ritenuto sussistere una responsabilità da cosa in custodia.

La memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per non essere soltanto illustrativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.

Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, con distrazione ai difensori antistatari di parte controricorrente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi ai difensori antistatari del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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