Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14455 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26258/2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A BERTOLONI 31,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TERESA NOTARO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MAURO RICCI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1270/2014 del 8 luglio 2014 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del resistente che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Messina ha accolto il gravame proposto dall’Inps ed in riforma della sentenza del Tribunale di Patti ha rigettato la domanda di C.S. volta al riconoscimento della pensione di inabilita’ ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, sul rilievo che l’invalida non fosse in possesso del requisito reddituale necessario per il conseguimento della prestazione.

Il giudice di appello ha ritenuto che il requisito reddituale chiesto dalla norma ai fini della fruizione della pensione di inabilita’ fosse comprensivo dell’eventuale reddito percepito dal coniuge dell’invalido e che solo per effetto delle modifiche apportate del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013, il reddito da prendere in considerazione era solo quello personale dell’invalido. Quindi, avendo constatato che alla data del 28 giugno 2013 l’invalida aveva gia’ compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’, ha ritenuto che non sussistessero piu’ le condizioni di legge per riconoscere la prestazione azionata.

Per la cassazione della sentenza ricorre C.S. che denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e chiede subordinatamente che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 6, in relazione agli artt. 2, 32 e 38 Cost..

Tanto premesso va rilevato che:

Questa Corte, con indirizzo consolidato (vedi, in particolare, Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del 2007) aveva statuito che in tema di verifica del requisito reddituale prescritto ai fini della pensione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.

Con condivisibile recente pronunzia (Cass. n. 5003 del 2011), seguita da altre conformi (v. tra queste: ord. n. 19658 del 2012 e recentemente n. 3146 del 2016), tale orientamento e’ stato confermato affermando che, ai fini della pensione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, il requisito reddituale deve essere verificato considerando anche il reddito dell’eventuale coniuge.

Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che, con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” conv. nella L. n. 99 del 2013, all’art. 10, comma 5, ha inserito, dopo il comma 6 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. La disposizione si completa con il successivo comma sesto il quale stabilisce che “La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita’ in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”. Come chiarito in recenti pronunce di questa Corte (ord. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013), con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini piu’ sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub indice. Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrera’ solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia gia’ intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purche’ il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso (in termini anche la richiamata ord. n. 3146 del 2016).

Consegue, con riferimento al caso di specie, che il diritto al beneficio in controversia, negato dalla Corte territoriale in considerazione del superamento dei limiti reddituali in cumulo dell’invalida e del coniuge nel periodo anteriore al 28 giugno 2013 -in adesione all’indirizzo giurisprudenziale su richiamato e che si intende confermare correttamente e’ stato poi negato anche per il periodo successivo per l’assorbente rilievo che a quella data la C. aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’, essendo nata il 31.1.1948 (si vedano, in termini Cass. 20 ottobre 2014, n. 22150; Cass. 4 giugno 2015, n. 11538; Cass. 10 luglio 2015, n. 13434).

Questa Corte ha anche precisato (cfr. Cass. n. 13434 del 2015 e n. 3146 del 2016 cit.) che non potrebbe porsi alcuna questione di illegittimita’ costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 6, conv. in L. n. 99 del 2013, laddove interpretato nel senso che ne derivi l’esclusione dell’applicazione della nuova disciplina nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della novella, abbiano gia’ compiuto sessantacinque anni.

E’ stato, infatti, ritenuto che, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, non vale invocare il principio di uguaglianza in quanto, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, la diversita’ di trattamento nel tempo, che consegue cioe’ al mutamento del regime giuridico, e’ effetto appunto connaturato alla successione delle leggi ed e’ quindi fenomeno in relazione al quale non e’ configurabile la lesione del principio di uguaglianza (v. tra le altre, Corte cost. sent. n. 410 del 1995 ord. n. 308 del 2001, sent n. 376 del 2001, ord. n., 108 del 2002).

In conclusione, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della dichiarazione di responsabilita’ resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi’ Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Dichiara non ripetibili le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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