Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14455 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20486/2014 proposto da:

A4 HOLDING S.P.A. C.F. (OMISSIS) (già AURTOSTRADA BRESCIA – VERONA –

VICENZA – PADOVA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PANICI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

GIOVANNELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/02/2014 R.G.N. 283/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO RUSSO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Brescia ha accolto il gravame di Z.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la sua domanda, assunto da A4 Holding spa con vari contratti a termine nel 2007 e 2008 ed ha accertato la nullità del termine apposto al contratto 1.2.2008/31.5.2008, poi seguito da altro contratto con identica motivazione dal 1.12.2008/31.1.2009.

In particolare la Corte accertava la legittimità dei quattro contratti a termine stipulati in precedenza, per ragioni sostitutive e per punte di intenso traffico, ritenendo non giustificata la causale degli ultimi due contratti, stipulati per ragioni organizzative e produttive legate alla revisione della necessità di personale, legata al procedimento di progressiva automazione dei caselli autostradali, che rendeva superflua la presenza dell’esattore.

Respingeva la Corte il motivo di gravame relativo alli eccezione di risoluzione consensuale, ritenuta espressa dalla società, alla luce della firma per accettazione apposta dallo Z. alla lettera inviatagli dalla società con la quale, ricordando la scadenza del contratto al 31.5.2008, comunicava la cessazione del rapporto nel pieno reciproco accordo, richiedendo la restituzione della lettera. Escludeva la Corte che si potesse ritenere sussistente una consapevole volontà abdicativa dello Z..

La Corte inoltre riteneva che la società non avesse dimostrato l’effettività dell’esigenza produttiva indicata (revisioni tecnico -organizzative che richiedevano temporanea esigenza di personale in esattoria nel rispetto delle turnazioni previste dall’Accordo del 301.2005) e la correlazione dell’assunzione dello Z. con l’esigenza dedotta, come anche la circostanza della temporaneità dell’esigenza. In particolare la Corte ha rilevato che, ferma restando la sussistenza di un programma di revisione e ristrutturazione, provato dagli accordi sindacali, la durata quindicennale dell’operazione e del conseguente ricorso in tale periodo di contratti a tempo determinato, smentiva non tanto la veridicità dell’esigenza, ma la sua natura temporanea e non strutturale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per la cassazione la società 4A affidato a cinque motivi. Ha resistito lo Z. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto di cui agli artt. 1372 e 1373 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte ritenuto che vi fosse stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonostante la società, alla scadenza di ciascun contratto a tempo determinato, avesse trasmesso al lavoratore una comunicazione scritta in cui dava atto che allo scadere del termine sarebbe cessato contestualmente, nel pieno e reciproco accordo, il rapporto di lavoro, richiedendo di restituire la comunicazione firmata per ricevuta ed accettazione. Avrebbe quindi errato la Corte territoriale nel non ritenere che vi fosse stata una risoluzione consensuale espressa, richiamando una fattispecie diversa, ossia quella dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso tacito.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, art. 32 e art. 1373 c.p.c., per avere la Corte addotto, a sostegno della decisione di rigetto dell’eccezione consensuale, un fatto nuovo, non dedotto in primo grado dal ricorrente Z. e consistente nell’impugnazione dei contratti per revisioni tecnico-organizzative che sarebbe avvenuta nel 2010, anche perchè comunque non sarebbe sussistito alcun potere di impugnazione dei termini apposti ai contratti per revisione tecnico organizzative, in ragione delle risoluzioni consensuali espresse già nel 2008.

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta ancora una violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sempre con riferimento alla avvenuta risoluzione espressa, per avere la Corte interpretato gli accordi risolutivi in contestazione in modo “libero”seguendo convinzioni personali e non i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., facendo mal governo dei criteri interpretativi delle espressioni utilizzate per ricercare, nelle lettere di risoluzione, la volontà delle parti, omettendo di considerare, tra l’altro tutte le numerose circostanze, pacifiche tra le parti, sintomatiche della volontà di Z. di risolvere il rapporto, quali l’avvenuto percepimento del TFR senza riserve alla scadenza di ogni contratto e la mancata offerta di prestazione tra un contratto e l’altro.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte sia incorsa in un vizio di violazione di norme di diritto di al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e del contratto collettivo autostrade, oltre che della clausola n. 3 dell’accordo quadro allegato alla direttive n. 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere irrilevanti, per la validità dei contratti a termine di cui è causa, i numerosi accordi aziendali con cui le OOSS avevano esplicitamente consentito le assunzioni a termine per soddisfare il bisogno temporaneo di personale conseguente al processo di revisione tecnica, con cui erano stati progressivamente ridotti il numero di esattori a tempo indeterminato ed il numero delle turnazioni fisse, superiori a quelle copribili con l’organico stabile. Aveva poi errato la Corte nel ritenere che, per la validità del termine apposto al contratto, dovesse essere richiesta la temporaneità del processo di revisione tecnica ala base delle assunzioni come quella di Z., requisito non previsto da alcuna delle norme che regolano la stipulazione dei contratti a tempo indeterminato.

Con il quinto motivo di gravame la società ricorrente lamenta sempre la violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2697 c.c., artt. 112, 115, 244 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di verificare l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della società, ignorando in blocco i documenti prodotti e trascritti in ricorso, documenti di carattere decisivo, peraltro non contestati dalla difesa di Z. nel corso del processo di primo grado, con cui la società avrebbe pienamente provato l’attuazione del processo di revisione, l’insufficienza dell’organico stabile a coprire tutti i turni concordati con le OOSS, la conseguante esigenza di personale a tempo determinato. Ha lamentato altresì la società la mancata ammissione da parte della corte delle prove testimoniali sui capitoli di cui alla memoria di primo grado, avendo la stessa ritenuto l’insufficienza probatoria dei documenti prodotti.

I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente essendo connessi, sono infondati.

La Corte di merito ha correttamente motivato in ordine all’eccezione sollevata dalla società appellata di risoluzione consensuale espressa del rapporto in base alle comunicazioni che la società Autostrada aveva inviato al lavoratore. La sentenza infatti, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, non fa alcun riferimento alla fattispecie della risoluzione tacita per mutuo consenso, ma coerentemente motiva rilevando che dal tenore delle lettere inviate al lavoratore allo scadere del termine del contratto, in cui la società ribadiva la cessazione del rapporto, richiedendo una firma per accettazione, non poteva desumersi alcuna volontà abdicativa del diritto ad impugnare l’apposizione del termine da parte del lavoratore e comunque alcun accordo di consensuale scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1372 c.c..

La Corte territoriale, al fine di fornire un’interpretazione corretta ai sensi degli artt. 1362 c.c. e segg., dell’effettiva volontà del lavoratore ad accettare lo scioglimento del contratto così come richiesto dalla datrice di lavoro, ha vagliato ogni aspetto, sia il significato letterale della clausola, che la Corte ha definito “clausola di stile”, in quanto sempre uguale e ripetitiva in tutte le comunicazioni, che era diretta a ricordare a Z. l’imminente scadenza del termine con la conseguente cessazione del rapporto, tanto da apparire pleonastica, sia il comportamento immediatamente successivo tenuto da Z. nel 2010, quando aveva impugnato la validità del termine apposto al contratto, sia la circostanza del mantenimento del lavoratore nella graduatoria da dove la società poteva attingere i nominativi per la conclusione di altri contratti a temine. L’iter argomentativo della Corte nell’interpretazione della clausola è privo di vizi logico giuridici e come tale quindi non è sindacabile in sede di legittimità.

Egualmente infondati devono ritenersi il 4^ e il 5^ motivo che, anch’essi connessi, possono trattarsi congiuntamente.

Questa Corte ha più volte ribadito che la causale deve essere tale da “da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. n. 10033/2010) ed ancora che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro “non impone al datore di lavoro l’onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cos’ Cass. n. 20882015).

Spetta poi al giudice di merito valutare la sussistenza di tali presupposti, con motivazione che sia immune da vizi giuridici.

La Corte territoriale ha escluso una genericità della causale del contratto scritto, avendo ritenuto che vi fosse un richiamo alla contrattazione collettiva ed agli accordi sindacali, ma ha ritenuto non assolto l’onere probatorio ricadente sulla datrice di lavoro della correlazione tra l’esigenza produttiva addotta le l’assunzione dello Z..

In particolare poi la Corte ha rilevato la mancanza di allegazioni e di prove dirette appunto a provare, ferma restando la sussistenza di un programma di revisione che durava da anni, la correlazione tra tale programma e l’assunzione dello Z., come anche la temporaneità dell’esigenza di assumerlo, trattandosi di esigenze di ristrutturazione iniziata nei primi anni ‘90 e durata sino al 2009.

La causale del contratto esaminato dalla Corte, relativo al periodo febbraio – maggio 2008, fa riferimento all’accordo sindacale del novembre ‘2005, trascritto nel ricorso di cassazione che, sulla base del richiamo ad un programma di revisioni tecnico organizzative dirette a portare il personale di esazione in organico a tempo indeterminato a soli 260 addetti, regola le modalità delle turnazioni, senza che da esso si possa evincere la ragione dell’impiego di lavoratori a termine per coprire i vuoti lasciati da lavoratori a tempo indeterminato cessati dal rapporto e non sostituiti per il blocco del turn over, ragione addotta in via generale dalla società, non con diretto riferimento alla posizione del lavoratore Z. ed alla relazione causale tra tale assunzione e la fase di realizzazione di un programma di riorganizzazione ultradecennale, ancora in corso.

Infondato quindi è anche il quinto motivo, che lamenta la genericità ed insufficienza della motivazione per mancato esame della documentazione prodotta, ma anche per mancata ammissione delle prove testimoniali dirette ad integrare la documentazione prodotta. Anche i capitoli di prova, peraltro globalmente trascritti in ricorso, comprensivi altresì di quelli relativi ai contratti a termine ritenuti legittimi dalla Corte d’appello, non assolvono l’onere probatorio, perchè riproducono essenzialmente il contenuto degli accordi, oltre che dei contratti a termine stipulati con Z.. Va quindi esente da censure la sentenza per non aver dato ingresso alle prove.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della società soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in Euro 200,00 per Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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