Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14454 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 203, presso lo studio dell’avvocato TOSATO TIZIANA,
rappresentato e difeso dagli avvocati MESSORI RONCAGLIA GIANCARLO,
MESSORI RONCAGLIA FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
VARS DI SPERTI CARLA & C SNC IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE
L’AMMINISTRATORE UNICO S.C. P.I. (OMISSIS),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio
dell’avvocato DELL’ERBA GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato NISI SALVATORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 130/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di
MAGLIE, depositata il 07/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/03/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per estinzione per rinuncia.
IL Collegio:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che con atto notificato il 29 settembre 2005, P.G. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza resa dal tribunale di Lecce il 7 giugno 2005;
rilevato che con atto datato 19 marzo 2007, depositato il 10 febbraio 2011, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che parte resistente e il di lei difensore hanno sottoscritto la rinuncia per accettazione e hanno espressamente rinunciato al controricorso, contenente richiesta di refusione delle spese di lite;
ritenuto che vi è quindi motivo per compensare integralmente le spese tra le parti, a seguito dell’estinzione conseguente alla rinuncia;
Visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011