Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14454 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22640/2019 R.G. proposto da:

L.R.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano

Puglielli;

– ricorrente –

contro

GEA s.n.c. di Di S. D. e D.M. L.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, n. 848/2019, depositata

il 30 maggio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 30 marzo 2021

dal Consigliere Iannello Emilio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.R.N. ottenne dal Giudice di Pace di Pescara l’emissione di decreto ingiuntivo (n. 828 del 13 aprile 2011) per il pagamento da parte della GEA s.n.c. delle fatture n. 02 e 03 del 30/03/2009, relative a prove di laboratorio geotecniche effettuate dalla preesistente GEA s.a.s. di L.R.N. e C. negli anni 2004 e 2005 nei confronti di diversi committenti, per una somma di Euro 1.627,80, pari al 50% dell’importo complessivo dovuto, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti al momento dell’uscita del L. dalla società, per la divisione in parti uguali dei proventi per lavori eseguiti e non riscossi;

in accoglimento dell’opposizione proposta da GEA s.n.c. il giudice di pace revocò il decreto ingiuntivo e tale decisione è stata confermata, con diversa motivazione, dal Tribunale di Pescara adito dal L. con atto di gravame;

ha infatti rilevato il secondo giudice che “non risulta che il L. fosse stato autorizzato all’emissione delle fatture n. 2 e n. 3 del 30/03/2009” e “nessun riscontro documentale emerge agli di causa del giudizio di primo grado dei crediti che la Gea S.a.s. avesse maturato, venendo poi “incassati” e fatturati dalla Gea S.n.c. (presupposto degli accordi di cui alle suaccennate scritture private del 23/03/2006 e 20/03/2008), nei confronti del “Dott. Geol. P.M. (Euro 1.340,00)”, della “ditta Sonda cementi – Dott.ssa C. A. (Euro 1.040,00)” e della “ditta Italgeo S.n.c. (Euro 813,00), quali indicati nelle suddette fatture; invero non ve n’è traccia neppure nel contratto di “cessione di credito” stipulato dai medesimi D.M. e L. in data 29-10-2010…”;

avverso tale decisione L.R.N. propone ricorso per cassazione con due motivi;

la società intimata non svolge difese nella presente sede;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione

del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione dell’art. 166 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata valutazione di prova documentale offerta, dovuta errore ad nell’individuazione del documento”;

lamenta che il tribunale, nel valutare le prove da lui offerte nel giudizio di opposizione, avrebbe malamente identificato il documento prodotto a supporto della fondatezza della propria pretesa creditoria, prendendo in esame un diverso documento rilevante per altro tema di lite contestualmente trattato;

rileva che il documento invece rilevante nella controversia in esame era stato prodotto in primo grado quale doc. n. 8 e recava cessione (da GEA s.n.c. a L.) del “credito Gigante”, sottoscritta dalla sola opponente ma valida – sostiene – quale ricognizione di debito, dal momento che, in essa, il prezzo della cessione (da L. dovuto a GEA) si indicava come corrisposto mediante compensazione con i crediti (di L. nei confronti di GEA) portati dalle ridette fatture nn. 2 e 3;

con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” per non avere il tribunale considerato l’esistenza di ricognizione di debito, con conseguente relevatio ab onere probandi del creditore, in tesi risultante dal documento testè menzionato;

rileva che la questione, dedotta già nel primo grado del giudizio di opposizione con la comparsa di costituzione, è stata riproposta nell’atto di appello e “soprattutto nella comparsa conclusionale”, suscitando anche la replica di controparte secondo cui la produzione di una “bozza di cessione del credito pro solvendo non concordata tra le parti… (è, n.d.r.)… assolutamente inutile ed inconferente rispetto all’oggetto della causa… trattandosi di vero e proprio atto di transazione non sottoscritto dalle parti”;

il primo motivo è inammissibile, non essendo riconducibile ad alcuno dei vizi cassatori;

la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alta stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge (v. Cass. Sez. U. n. 16990 del 10/07/2017);

nella specie l’indicazione quale norma violata – nell’intestazione del motivo – dell’art. 166 c.p.c. (che regola come noto le modalità e i termini della costituzione del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione) non trova alcuna conferente argomentazione nella successiva illustrazione della censura;

la ipotizzata erronea identificazione della prova documentale richiamata a fondamento della pretesa non si vede, nè è spiegato, come possa integrare violazione di tale norma del processo;

nè appare tale asserito errore di per sè riconducibile ad alcuna altra violazione di regole processuali, risolvendosi piuttosto la sua allegazione nella doglianza di omesso esame di un elemento istruttorio;

in particolare, pur riferendo la doglianza all’art. 116 c.p.c., ne appare incammissibile il richiamo, in quanto eccentrico rispetto alle ragioni che ne possono unicamente rappresentare una violazione sindacabile in cassazione quale error in procedendo;

al riguardo è appena il caso di rammentare che, secondo insegnamento costante della giurisprudenza di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (v. e pluribus Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020);

pur riguardato, il motivo, in tale sua sostanza censoria (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), ossia come prospettante vizio motivazionale, non può mutare la valutazione di inammissibilità;

occorre invero rammentare che il mancato esame di prove (documentali o testimoniali) è sindacabile solo in quanto con essa si intenda dedurre l’omesso esame del fatto storico da esso in tesi rappresentato e nei limiti in cui tale omissione è denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

in tali termini intesa la censura si rivela sovrapponibile a quella svolta con il secondo motivo e va con essa considerata inammissibile;

occorre al riguardo ribadire che, secondo noto e più consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel nuovo regime dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881);

nella specie – a tacere del fatto che l’onere di specificità richiesto, ex art. 366 c.p.c., n. 6, per tale genere di doglianza, non può ritenersi soddisfatto (risultando ridotta l’indicazione del contenuto del documento a meri stralci, insufficienti a palesarne il contesto e dunque il suo reale significato) – è evidente che ciò del cui omesso esame si duole il ricorrente non è un “fatto storico” ma una “questione” ovvero una “argomentazione difensiva”: l’assunto cioè che, dalle dichiarazioni contenute in una certa scrittura, fosse ricavabile una ricognizione di debito;

il “fatto”, in tale prospettazione, è semmai la dichiarazione contenuta in quella scrittura non la ricognizione di debito (che è semmai il suo significato o, meglio, il risultato della controversa interpretazione da attribuire a quella dichiarazione ed al contempo il suo preteso effetto giuridico);

anche a riguardare detto nucleo fattuale (ovvero la dichiarazione contenuta nella scrittura) quale reale oggetto di doglianza, ugualmente il motivo si rivelerebbe inammissibile, non potendosi certamente ad esso attribuire in necessario carattere della decisività, essendo la sua interpretazione come valida ed efficace ricognizione di debito recisamente negata dalla controparte (lo ricorda lo stesso ricorrente) e non potendosi di per sè ritenere di univoca ed obiettiva evidenza;

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; non avendo l’intimata svolto difese, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma degli artt. 1-bis e 13.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA