Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14454 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETITA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12787/2014 proposto da:

CROCE ROSSA ITALIANA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

T.E., TR.CL.;

– intimati –

G.G., + ALTRI OMESSI

– controricorrente e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 951/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

24/07/2013, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Milano, pronunziando sull’appello principale della Croce Rossa Italiana e sull’appello incidentale dei lavoratori, originari ricorrenti, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l’ente Croce Rossa Italiana era stata condannata, nei limiti della eccepita prescrizione, al pagamento in favore degli odierni controricorrenti di somme a titolo di compenso incentivante secondo quanto previsto dall’art. 32 c.c.n.l. Comparto Enti pubblici non economici ed ha compensato le spese di lite.

L’ente Croce Rossa Italiana ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico morivo; gli intimati hanno depositato tempestivo controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi.

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. I controricorrenti hanno depositato memoria. Ritiene il Collegio di condividere la proposta formulata nella relazione quanto al rigetto del ricorso principale e di disattenderla quanto al ricorso incidentale che invece e’ da accogliere.

Si premette che la sentenza impugnata, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la pretesa degli originari ricorrenti, che avevano prestato la loro attivita’ in favore dell’ente convenuto sulla base di una pluralita’ di contratti a termine reiterati senza soluzione di continuita’, risultava fondata alla luce sia del fatto che la contrattazione collettiva aveva previsto l’applicabilita’ in favore del personale a termine del medesimo trattamento economico riservato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con alcune eccezioni, tra le quali non era contemplato il compenso incentivante, componente della retribuzione accessoria, ai sensi dell’art. 32 c.c.n.l., sia del principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e recepito nell’ordinamento interno del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, che impone di considerare irrilevante, al fine di stabilire se sussistano “ragioni obiettive” atte a giustificare un trattamento differenziato, la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro. D’altro canto, la difesa dell’Ente non aveva offerto alcuna prova circa la sussistenza di elementi precisi e concreti, tali da connotare il rapporto di lavoro degli appellati diversamente da quello dei dipendenti assunti stabilmente nella medesima qualifica, si’ da legittimare la mancata erogazione del compenso in oggetto.

La statuizione di compensazione delle spese e’ stata giustificata per la sussistenza di decisioni giurisprudenziali di merito di vario segno.

Con l’unico motivo di ricorso la Croce Rossa Italiana, ha dedotto plurime violazioni di norme di legge e di contratto collettivo. Premesso che ai sensi della normativa comunitaria e del disposto del D.Lgs. n. 360 del 2001, art. 6, che tale direttiva aveva recepito, l’attribuzione al personale assunto a tempo determinato di una componente del trattamento retributivo previsto per i lavoratori stabilmente assunti e’ condizionata al previo vaglio di compatibilita’ tra beneficio economico e posizione lavorativa, ha censurato la decisione di appello per avere ritenuto compatibile la erogazione del compenso in questione con la assunzione a tempo determinato di personale destinata a fare fronte a specifiche esigenze straordinarie dettate dalla necessita’ di onorare le convenzioni poste in essere dalla Croce Rossa, convenzioni comportanti il temporaneo incremento delle relative attivita’ istituzionali. Ha richiamato la funzione del Fondo per i trattamenti accessori (artt. 31 e 32 CCNL 1998/2001) evidenziando che la corresponsione di quote di tali componenti retributive e’ correlata al conseguimento dei migliori risultati da parte dell’Ente sul presupposto della definizione di un obiettivo e della verifica del suo raggiungimento; nel caso di contratti a tempo determinato non sarebbe neppure possibile individuare specifici obiettivi di qualita’, stante la peculiarita’ di tale tipologia contrattuale, destinata a sopperire a carenze temporanee dell’Amministrazione; la natura transitoria ed instabile del rapporto di collaborazione a termine non consente di ipotizzare che il personale possa significativamente incidere sul livello quali-quantitativo delle prestazioni rese dall’Ente. L’efficienza dell’Amministrazione al cui raggiungimento e’ sottesa la funzione incentivante del compenso in esame deve necessariamente accompagnarsi a requisiti di effettivita’, rilevanza, concreta misurabilita’ del contributo apportato dal singolo dipendente e cio’ e’ possibile sono per il personale stabilmente incardinato nell’organico dell’Ente.

Il motivo e’ manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha disatteso in maniera puntuale i profili di censura avanzati dall’ente ricorrente (v. tra le altre, Cass. n. 488, n. 487, n. 359, n. 285, n. 279, n. 277, n. 197, n. 196, n. 152, n. 33 del 2016, e n 26007, n. 25552 del 2015) Nelle pronunzie richiamate e’ stato infatti ritenuto che il mancato riconoscimento del compenso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, per giunta in virtu’ di contratti ripetutamente prorogati, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 punto 1 della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE alla quale ha dato attuazione nell’ordinamento interno il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6. E’ stato osservato che secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la suddetta direttiva, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e l’accordo quadro ad essa allegato si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esigono che sia esclusa qualsiasi disparita’ di trattamento tra dipendenti pubblici di molo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparita’ di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1 di detto accordo quadro (Corte giust. UE 8 settembre 2011, in causa C177/10). E la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparita’ di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparita’ risponda ad una reale necessita’, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C307/05). Sicche’, i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento contrattuale di natura retributiva meno favorevole, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile: non potendo il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici costituire, di per se’, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro, risolvendosi nella negazione, appunto discriminatoria, di una condizione di impiego (Corte giust. UE 22 dicembre 2010, in cause C 444/09 e C- 456/09, con specifico riferimento a un’indennita’ di servizio per anzianita’).

Con specifico riferimento al compenso incentivante e’ stato rilevato che esso e’ previsto quale elemento della struttura della retribuzione (art. 28, comma 1, lett. e c.c.n.l. del personale degli enti pubblici non economici 1998/2001 del 16 febbraio 1999) ed e’ alimentato dal Fondo appunto costituto per i trattamenti accessori del personale (art. 31, comma 1 c.c.n.l. cit.), “prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell’amministrazione e di qualita’ dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati per il personale ricompreso nelle Aree A, B e C (art. 32, comma 1 c.c.n.l. cit.), con erogazione degli contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttivita’ dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni (art. 31, comma 2 c.c.n.l. cit.).Se l’ambito di applicazione del suddetto contratto collettivo riguarda(va) tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, dipendente dagli enti del comparto di cui all’art. 4 del Contratto collettivo quadro relativo alla definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, ivi compreso il personale della Croce Rossa Italiana di cui alla L. n. 730 del 1986 (art. 1 C.C.N.L. cit.), gia’ il successivo c.c.n.l.. del personale non dirigente degli enti pubblici non economici 2002/2003 del 9 ottobre 2003, applicabile al rapporto in esame, disciplina tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (art. 1, comma 1). Il c.c.n.l. del personale non dirigente degli enti pubblici non economici 2006/2009 del 10 ottobre 2007 ribadisce l’applicazione a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (art. 1, comma 1), pure prevedendo politiche di incentivazione della produttivita’, con progetti-obiettivo, piani di lavoro e altre iniziative, anche pluriennali, in funzione del miglioramento organizzativo e gestionale (art. 25, comma 1), prioritariamente orientati al conseguimento dei risultati specificamente indicati (art. 25, secondo comma, lett. a – e), con adibizione da parte del dirigente dei “dipendenti” in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalita’ della loro partecipazione ai singoli progetti e obiettivi, con attribuzione di obiettivi individuali e collettivi (art. 25, comma 3) e graduazione dei compensi incentivanti, in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati e definizione dei criteri di erogazione dalla contrattazione integrativa (art. 25, commi 4 e 5), nonche’ corresponsione di tali compensi ai “lavoratori” in unica soluzione a seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti (art. 25, comma 6).

Si e’ quindi ritenuto che “Appare evidente come dalla richiamata normativa contrattuale del settore, applicabile come detto anche ai dipendenti della Croce Rossa a tempo determinato, non emerga alcuna distinzione tra questi e i dipendenti a tempo indeterminato, in merito al compenso incentivante in questione: ricorrendo, in riferimento a tale istituto retributivo accessorio, le locuzioni normative dipendenti e lavoratoti, comprensive di prestazione di attivita’ lavorative tanto a tempo indeterminato, quanto a tempo determinato. Puo’, inoltre, escludersi che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi, in assenza di specifiche ed esplicitate ragioni, costituisca elemento idoneo a far ritenere l’inapplicabilita’ del compenso anche ai lavoratori con rapporto a termine e che dunque sia configurabile un’incompatibilita’ “ex se”,come sostenuto dalla Croce Rossa. L’obiettivo,infatti, di migliorare la qualita’ del servizio mediante erogazioni correlate alla produttivita’ collettiva ed individuale puo’ valere anche nel caso di contratto a termine salvo che in concreto il programma o l’obiettivo fissato dall’ente presuppongano in relazione al loro contenuto un rapporto di lavoro di durata ultrannuale oppure essere indirizzato in modo specifico a lavori che esulano da quelli generalmente riservati a lavoratori a tempo determinato i quali svolgono mansioni inerenti le convenzioni esistenti tra la CRI ed altri enti Deve, pertanto, essere esclusa in radice un’incompatibilita’, per cosi’ dire, ontologica tra compenso incentivante, legato al raggiungimento di determinati e specifici obiettivi debitamente programmati in dipendenza del rapporto di lavoro pur se a tempo determinato (tra l’altro nel caso di specie protratto per anni, per la reiterazione dei contratti a termine senza soluzione di continuita’) ed avente ad oggetto compiti di istituto (e pertanto di natura ne’ straordinaria ne’ eccezionale) in regime convenzionato con altri enti, secondo la previsione (artt. 2 e 3 del suo Statuto) dei fini istituzionali della Croce Rossa.” (cosi’, tra le altre, Cass. n. 26007 del 2015).

In merito poi alla corretta ripartizione dell’onere probatorio e’ stato affermato che sull’ente datore ricade l’onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparita’ di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore e’, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l’inquadramento ricevuto e l’inadempimento all’obbligo di corresponsione del trattamento retributivo.

In applicazione di tali condivisibili principi, rilevato che nel caso in esame non sono in contestazione le circostanze di fatto ora richiamate, e che l’ente ricorrente non ha assolto alla prova, a suo carico, del fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata (Cass. n. 6205 del 2010, n. 15677 del 2009, s.u. n. 13533 del 2001), dimostrando l’obiettiva incompatibilita’ (anzi smentita per le superiori argomentazioni) del compenso incentivante rivendicato dai lavoratori con i compiti ad essi assegnati e, prima ancora, della corresponsione dell’emolumento accessorio nell’effettiva ricorrenza dei requisiti contrattuali prescritti, in continuita’ con la richiamata giurisprudenza, il ricorso principale deve essere respinto.

Il ricorso incidentale e’, invece, meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo di ricorso incidentale gli odierni controricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la statuizione di compensazione delle spese di secondo grado sul rilievo che, nello specifico, non ricorreva ne’ una situazione di soccombenza reciproca ne’ altre gravi ed eccezionali ragioni, “esplicitamente indicate”, tali da giustificare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la deroga al criterio fondamentale della soccombenza.

Con il secondo motivo, hanno dedotto omesso esame circa il fatto, decisivo, costituito dalla “mera apparenza della sussistenza di giurisprudenza di merito di segno vario” in ordine alla questione oggetto di causa. Hanno sostenuto che alla motivazione adottata dal giudice di appello per giustificare la compensazione delle spese -“sussistenza di decisioni giurisprudenziali di vario segno” – non poteva riconoscersi valenza di esplicita indicazione di una ragione astrattamente idonea a legittimare la compiuta integrale compensazione delle spese legali e cio’ innanzitutto perche’ tale motivazione non era nemmeno suffragata dal richiamo di un qualche precedente giurisprudenziale di segno contrario alla soluzione adottata Hanno osservato che, anche con riferimento al concreto panorama giurisprudenziale, la compensazione delle spese non risultava giustificata stante il numero assolutamente prevalente delle pronunce di merito favorevoli ai lavoratori.

I motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano manifestamente fondati alla luce di precedenti pronunzie di questa Corte rese in giudizi nei quali era in controversia il diritto al compenso incentivante di lavoratori assunti a termine da Croce Rossa Italiana.

In tali giudizi, ratione temporis assoggettati, come quello presente instaurato con separati ricorsi depositati presso il Tribunale di Monza in data 9.2.2011 e 25.5.2011.-, alla disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, e’ stato escluso che le ragioni esposte a fondamento della statuizione impugnata, e cioe’ la esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito “di vario segno”, potesse integrare la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” cui il nuovo art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla cit. L. n. 69, art. 45, comma 11, condiziona la possibilita’ di disporre la compensazione delle spese di lite. (cfr., tra le altre, Cass. n. 1521 del 2016).

E’ stato infatti precisato che non puo’ attribuirsi alla semplice esistenza di un contrasto interpretativo su una determinata questione soprattutto in presenza di soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio del giudizio di legittimita’, tanto piu’ se riguardanti controversie di carattere seriale o comunque costituenti un contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale – il carattere dell’”eccezionalita’”, ossia di un evento che si presenta di rado rispetto alla normalita’. Non ricorre neppure il requisito della “gravita’”, il quale va apprezzato – nella sua portata oggettiva – nella misura in cui l’evento o la situazione che ne e’ alla base abbiano prodotto effetti concreti sull’esito del processo o sul suo svolgimento, mentre, all’evidenza, l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, ossia la presenza di soluzioni interpretative di segno diverso da quello fatto proprio nella sentenza, resta estranea da tale novero di fatti o eventi, in mancanza di specificazioni ulteriori che consentano di meglio definire la rilevanza determinante, nel caso di specie, dell’esistenza dei precedenti giurisprudenziali (di merito) difformi dalla soluzione nella specie adottata.

In base a tali condivisibili ragioni il ricorso incidentale va quindi accolto e la sentenza cassata quanto alla statuizione di compensazione delle spese, con l’ulteriore corollario della possibilita’ di decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, dovendo farsi applicazione del principio generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), stante l’erronea sussunzione della fattispecie in esame nell’alveo di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2.

Quanto all’onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c., rilevato che i controricorrenti hanno depositato nota spese, deve farsi applicazione del sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, essendo la sentenza impugnata stata emessa il 4 ottobre 2013. Secondo Sezioni unite n. 17405 del 2012, infatti, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca a compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorche’ tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.

Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa, considerati i parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M. e non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento si ritiene di determinare i compensi per il giudizio di appello nella misura onnicomprensiva di Euro 18.000,00 mentre le spese del giudizio di legittimita’, regolate secondo i medesimi parametri, sono liquidate in Euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi e rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da parte del ricorrente principale, in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualita’ soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; in accoglimento di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Croce Rossa Italiana al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida nella misura omnicomprensiva di Euro 18.000,00 nonche’ delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 14.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio ’162016

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