Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14454 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35746-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PALMA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINA ROMAGNA;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 102,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIANLUCA AMORUSO, MARCELLO

MACALUSO;

– controricorrente –

contro

ALTA FREQUENZA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2257/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2257 pubblicata il 5.6.2018 la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di P.A., confermando la pronuncia di primo grado che aveva accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato di Ar.Va. alle dipendenze di P.A. dal (OMISSIS) e alle dipendenze della s.r.l. Alta Frequenza dall'(OMISSIS) e condannato il P. e la società Alta Frequenza s.r.l. a corrispondere a A.A., erede della Ar., a titolo di differenze retributive le somme rispettivamente di Euro 23.849,78 e di Euro 25.327,00;

2. la Corte territoriale ha affermato la ritualità delle notifiche al P., dichiarato contumace dal Tribunale, del ricorso introduttivo di primo grado e del verbale di ammissione di interrogatorio formale eseguite ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;

3. ha confermato la statuizione di primo grado sulla invalidità del verbale di conciliazione sottoscritto dalla Ar. per assoluta genericità ed ha aggiunto come il P., estraneo al predetto verbale, non fosse legittimato a dedurne l’invalidità;

4. ha ritenuto che fosse dimostrato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il P. e la Ar. in base alle prove testimoniali raccolte e in ragione della mancata presentazione del P. a rendere l’interrogatorio formale;

5. avverso tale sentenza P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso A.A.; la società Alta Frequenza s.r.l. è rimasta intimata;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con il primo motivo di ricorso P.A. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., a persona non irreperibile;

8. ha premesso di aver mantenuto costantemente la residenza anagrafica in (OMISSIS) e che a tale indirizzo gli è stata consegnata a mani la notifica del ricorso in riassunzione dell’erede della Ar.; ha censurato la modalità di notifica del ricorso introduttivo e del verbale di interrogatorio in quanto eseguiti ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti e senza ricerche fattive, secondo diligenza e buona fede, del domicilio del destinatario;

9. col secondo motivo di ricorso il P. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito omesso la valutazione dei documenti dal medesimo prodotti e valutato erroneamente le prove emerse nel giudizio, in particolare quanto alle deposizioni dei testimoni L. e Pa.;

10. col terzo motivo il P. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato di non dover tenere conto delle dichiarazioni rese dalla Ar. nel verbale di conciliazione del (OMISSIS), relative al lavoro svolto dalla stessa nel periodo dall'(OMISSIS) al (OMISSIS) esclusivamente per Alta Frequenza s.r.l.;

11. il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancato rispetto degli oneri di specificazione e allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto non è riprodotto il contenuto delle relate di notifica del ricorso introduttivo di primo grado e del verbale ammissivo dell’interrogatorio formale che si assumono illegittimamente acquisite;

12. ove si prescinda da tale rilievo e si consideri acclarato in fatto, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, che il ricorso introduttivo di primo grado e il verbale ammissivo dell’interrogatorio formale siano stati notificati al P. ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto l’ufficiale giudiziario in entrambi i casi, recatosi presso l’indirizzo di residenza anagrafica del predetto, non solo non ha rinvenuto il destinatario o persone in grado di ricevere la corrispondenza ma ha ricevuto dichiarazioni secondo cui il predetto si era trasferito altrove, il motivo risulta infondato;

13. deve premettersi che in tema di notificazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perchè, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, (cfr. ex multis Cass. n. 15860 del 2008);

14. questa Corte ha precisato che l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c., e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio, (residenza o dimora), (cfr. Cass. n. 19012 del 2017; Sez. 6 n. 24107 del 2016; Sez. 6 n. 12526 del 2014);

15. in altri termini non è richiesto che la parte o l’ufficiale giudiziario compiano indagini che esorbitino dalla normalità, attraverso l’uso di una diligenza straordinaria, incombendo diversamente sul notificando che abbandoni l’originaria residenza e non si curi di mutare l’indirizzo anagrafico, il rischio di una declaratoria di irreperibilità se non dimostra che la sua reperibilità nel luogo di domicilio o di dimora era nota alla controparte ovvero facilmente conoscibile con la normale diligenza, avvalendosi, cioè, dei normali mezzi di conoscenza di cui possa disporre una persona non munita di particolari capacità di indagine (così Cass. n. 6618 del 1997; n. 540 del 2000; n. 235879 del 2006);

16. la Corte di merito si è uniformata ai principi appena richiamati nel momento in cui ha considerato valida la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., sul presupposto delle ricerche eseguite, con esito negativo, nel luogo di residenza anagrafica del P. e delle dichiarazioni ivi raccolte sul trasferimento del predetto in luogo non risultante dai registri anagrafici;

17. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto censura non una inversione degli oneri probatori in violazione dell’art. 2697 c.c., bensì la valutazione degli elementi istruttori come operata dalla Corte di merito, senza conformarsi allo schema legate del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, e delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) come limitato all’omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico e decisivo, vale a dire idoneo a modificare l’esito della lite;

18. del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso per omessa trascrizione e allegazione del verbale di conciliazione del (OMISSIS);

19. per le ragioni svolte il ricorso è inammissibile;

20. le spese di lite nei confronti di A.A. sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo; nulla va disposto per le spese del presente giudizio nei confronti della società Alta Frequenza srl che non ha svolto alcuna attività difensiva;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di A.A. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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