Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14453 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7476/2014 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA MAVILLA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

PREFETTURA di BOLOGNA UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 16502/15 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA del

5/05/2015, depositata il 5/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che e’ stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento recante il numero di R.G. 7476 del 2014:

“Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Bologna ha respinto l’opposizione all’espulsione proposta dal cittadino straniero sulla base delle seguenti argomentazioni:

il decreto di espulsione appare tradotto secondo le richieste del ricorrente (documentate in atti) ed e’ esaurientemente motivato;

non vi e’ stata contestazione in ordine alla mancanza di un valido titolo di soggiorno; non ricorre lo stato di necessita’ in ordine all’indicata ragione del rientro in Italia per sanare la propria situazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato ai seguenti motivi:

nel primo motivo viene dedotta la radicale nullita’ del provvedimento espulsivo per non essere stato tradotto nella lingua madre del cittadino straniero, ovvero l’albanese. La prassi della Prefettura di Bologna e’ nel senso di tradurre il provvedimento in lingua spagnola, presumibilmente indicata dal ricorrente tra le veicolari.

Precisa la parte ricorrente che la possibilita’ di ricorrere alle lingue veicolari deve essere giustificata da precise ragioni organizzative cosi’ come stabilito nella giurisprudenza di legittimita’. La sottoscrizione del provvedimento tradotto in una delle lingue veicolari non significa che il cittadino straniero ne abbia compreso il significato; nel secondo motivo viene censurata, anche sotto il profilo del vizio di motivazione l’illegittimita’ del provvedimento di espulsione per difetto di motivazione sia per non aver considerato che e’ possibile entrare in Italia dall’Albania anche senza visto d’ingresso, essendo muniti di passaporto Schengen sia perche’ il cittadino straniero, espulso il 19/5/2013 aveva diritto di rientrare per difendersi nel giudizio penale che lo vedeva imputato;

nel terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione per non aver considerato il giudice di pace l’esistenza dello stato di necessita’ consistente nella volonta’ di regolarizzare la propria posizione in Italia. Il primo motivo di ricorso e’ in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato. La parte ricorrente non assolve all’obbligo di specificita’ del motivo non riproducendo o consentendo di verificare quale assenso e come si sia perfezionato l’assenso all’uso della lingua spagnola, peraltro non contestato.

Non c’e’ alcuna possibilita’ dall’esame della censura di ritenere tale assenso ricevuto in forma illegittima. Il provvedimento del giudice di pace afferma che esiste specifica documentazione al riguardo.

Il secondo motivo, in entrambe le articolazioni, e’ inammissibile essendo rivolto non al provvedimento del giudice di pace ma al decreto di espulsione.

Il terzo motivo e’ del pari inammissibile per palese difetto di specificita’, oltre che del tutto infondato per l’inapplicabilita’ dello stato di necessita’ nella specie, peraltro neanche adeguatamente illustrato in fatto.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente osserva:

La ratio decidendi del provvedimento del giudice di pace non e’ fondata sulla legittimita’ del ricorso alle lingue veicolari ma sulla scelta della lingua secondo “le richieste del ricorrente”. Come gia’ evidenziato nella relazione sarebbe stato necessario dedurre ed allegare correttamente che nessun consenso e’ stato dato dal cittadino straniero in ordine alla lingua spagnola, essendo l’accertamento di fatto eseguito dal giudice di pace non colpito ne’ dalle censure contenute nel ricorso ne’ dalle osservazioni di carattere generale contenute nella memoria.

In ordine al secondo e terzo profilo di censura, oltre ai corretti rilievi contenuti nella relazione, deve aggiungersi che non risulta contestato l’ingresso in Italia nonostante il divieto proveniente da un precedente provvedimento espulsivo e l’insussistenza di ragioni giuridiche ostative all’operativita’ di tale divieto, in mancanza della prescritta autorizzazione ministeriale, (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13), sempre necessaria quando un cittadino straniero espulso intenda rientrare nel nostro territorio quando ancora sia operativo il divieto. (Cass. 18254 del 2015). Il dedotto stato di necessita’ non appare in alcun modo applicabile al procedimento in questione, non a carattere penale.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. In mancanza della parte resistente non si da’ luogo alla statuizione sulle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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