Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14453 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10967-2005 proposto da:
K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CASALINI MARCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato KOGOJ NICASIO LUIGI;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PROVINCIA ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1157/2004 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata
il 05/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
K.E. ha impugnato per cassazione la sentenza del tribunale di Ancona del 5/10/2004 con la quale veniva rigettata l’opposizione proposta da esso K. avverso quattro ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto di Ancona contenenti sanzioni amministrative per violazioni degli artt. 193 e 93 C.d.S.. La Prefettura di Ancona ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Come risulta dai documenti prodotti dal ricorrente (copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica) la pronuncia impugnata è stata ritualmente notificata al K. in data 23/2/2005 per cui il termine utile per ricorrere andava a scadere in data 25/5/2005 (cadendo il 24/3/2005 di domenica). Il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il giorno 26/4/2005 – come risulta dall’annotazione numerica apposta a margine del ricorso contenente il numero del registro cronologico dell’ufficio degli ufficiali giudiziari – ossia oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.
Il soccombente ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 300,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010