Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14453 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10967-2005 proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CASALINI MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato KOGOJ NICASIO LUIGI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PROVINCIA ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1157/2004 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 05/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.E. ha impugnato per cassazione la sentenza del tribunale di Ancona del 5/10/2004 con la quale veniva rigettata l’opposizione proposta da esso K. avverso quattro ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto di Ancona contenenti sanzioni amministrative per violazioni degli artt. 193 e 93 C.d.S.. La Prefettura di Ancona ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Come risulta dai documenti prodotti dal ricorrente (copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica) la pronuncia impugnata è stata ritualmente notificata al K. in data 23/2/2005 per cui il termine utile per ricorrere andava a scadere in data 25/5/2005 (cadendo il 24/3/2005 di domenica). Il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il giorno 26/4/2005 – come risulta dall’annotazione numerica apposta a margine del ricorso contenente il numero del registro cronologico dell’ufficio degli ufficiali giudiziari – ossia oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

Il soccombente ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 300,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA