Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14453 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32124-2018 proposto da:

AKREA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES 5, presso lo

studio dell’avvocato CINZIA DI MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NATALE FILIBERTO;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 7, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARCANGELO MASSARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO BIANCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1163/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1163 pubblicata il 16.8.2018 la Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di G.G. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto (dipendente della Akrea s.p.a inquadrato nel I livello del CCNL Nettezza Urbana) di essere inquadrato nel II livello contrattuale ed ha condannato la società datoriale a corrispondere a titolo di differenze retributive la somma di Euro 6.680,79, oltre accessori;

2. la Corte territoriale ha ritenuto, in base all’interpretazione delle clausole del contratto collettivo, che l’utilizzo di veicoli nello svolgimento delle mansioni non potesse costituire (come invece affermato dal primo giudice) elemento discretivo ai fini dell’inquadramento dei dipendenti nel primo o nel secondo livello contrattuale; ciò sia in base al dato letterale atteso che le declaratorie del primo e del secondo livello, dopo la descrizione del contenuto delle mansioni, recavano la seguente previsione “anche utilizzando (strumenti e macchinari a motore nonchè) veicoli”; inoltre, per ragioni di ordine sistematico, in quanto nella descrizione dell’area operativo funzionale, in cui sono ricompresi i lavoratori di tutti e quattro i livelli professionali, è prevista la possibilità di utilizzo di “strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria B”; con la conseguenza che se si individuasse ne possesso della patente B il criterio discretivo tra i livelli contrattuali, non vi sarebbe modo di distinguere i lavoratori del secondo livello e di quelli superiori, terzo e quarto;

3. la sentenza impugnata ha individuato l’elemento differenziale tra il primo ed il secondo livello in ciò: che i lavoratori inquadrati nel primo livello si occupano unicamente di pulizia e diserbo di aree verdi e cimiteriali; quelli di secondo livello sono anche addetti alla manutenzione e potatura di giardini, aree verdi e cimiteriali, il che comporta una maggiore specializzazione;

4. ha aggiunto che il contratto tra il comune e la società appellata aveva ad oggetto proprio la manutenzione delle aree verdi e non la semplice pulizia e che il testimone escusso aveva riferito essere il G. addetto alla manutenzione e potatura delle suddette aree e confermato le circostanze di cui al capitolo di prova n. 7 del ricorso introduttivo di primo grado e cioè che le mansioni del dipendente comprendevano “bonifica, pulizia e rasatura del prato verde; potatura delle piante; potatura delle siepi presenti in città, sugli spartitraffico

e nelle aiuole, a bordo delle strade; taglio delle erbacce ecc.”;

5. avverso tale sentenza la Akrea s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso G.G.;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con l’unico motivo di ricorso la società Akrea s.p.a. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del CCNL Igiene ambientale, art. 15, relativo alla classificazione del personale, nonchè per errata e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.;

8. ha sostenuto come il G., già dipendente della società con contratto a termine, fosse stato assunto a tempo indeterminato il (OMISSIS) per essere adibito alle mansioni di “addetto alla pulizia e diserbo delle aree verdi con inquadramento al 1 livello professionale del CCNL servizi ambientali del 30.6.2008”; ha aggiunto come nel contratto individuale fosse precisato “le parti concordano che tra le mansioni di addetto alla pulizia e diserbo delle aree pubbliche rientrano, tra le altre, in via non esclusiva, anche le mansioni di: sfalcio dei tappeti erbosi e delle aree verdi, conservazione dei cespugli e delle siepi, raccolta foglie e carte, svuotamento dei cestini nelle aree verdi, spollonatura degli alberi, ispezione e controllo delle attrezzature ludico-motorie e degli arredi, raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti conferiti in luoghi autorizzati dall’Amministrazione comunale”;

9. ha affermato come le mansioni svolte dal G. fossero coerenti con la declaratoria contrattuale del livello attribuitogli e che il testimone escusso (la cui deposizione è interamente trascritta), su cui sì basa la pronuncia d’appello, non aveva dichiarato che i lavoratori, tra cui il G., “fossero addetti alla manutenzione e potatura di giardini/aree verdi e cimiteriali”;

10. la società ricorrente ha criticato l’interpretazione data dalla Corte di merito ed ha ribadito la validità del discrimine tra livelli contrattuali rappresentato dal fatto che nello svolgimento delle mansioni il dipendente possa essere comandato a utilizzare veicoli per i quali la legge preveda, rispettivamente il possesso di patente A (primo livello) oppure B (secondo livello); ha precisato che l’istruttoria orale e documentale svolta aveva portato ad escludere che il G. fosse stato comandato ad utilizzare mezzi per cui la legge prescrive il possesso della patente B;

11. il ricorso è inammissibile;

12. questa Corte ha precisato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c., ss.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019);

13. tale parificazione comporta l’estensione dei principi in tema di violazione e falsa applicazione di legge; al riguardo si è statuito che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, (cfr. Cass. 18782 del 2005; n. 195 del 2016; n. 23847 del 2017; n. 6035 del 2018);

14. nel caso di specie, la censura di erronea interpretazione del CCNL, art. 15, si basa su un dato di fatto diverso da quello accertato dalla Corte d’appello; quest’ultima ha considerato il lavoratore “addetto alla manutenzione e potatura di giardini/aree verdi e cimiteriali”, ipotesi rientrante tra i profili esemplificativi del II livello contrattuale, mentre la società ricorrente ha escluso che tali compiti rientrassero nelle mansioni del G.; così formulata la censura è inammissibile in quanto non investe l’interpretazione o applicazione della norma contrattuale ma la ricostruzione in fatto del contenuto delle mansioni, estranea all’ambito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

15. in tale contesto, risulta irrilevante la distinzione, valorizzata invece dalla società ricorrente, sul tipo di veicolo utilizzabile dal dipendente e sulla categoria di patente richiesta; ciò per le ragioni di ordine letterale e sistematico correttamente esposte dalla Corte di merito, non potendo logicamente dedursi dalla mancata richiesta al G. di usare veicoli richiedenti la patente B, la automatica collocazione del predetto nel primo livello;

16. le considerazioni svolte portano a dichiarare inammissibile il ricorso;

17. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

18. si dà atto della sussistenza dei presuppostì processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Vincenzo Bianchi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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