Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14453 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14453 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 20280-2011 proposto da:
N1AMBELLI X1ARIA CRISTINA (N11BMCR55B44H199C)
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PICCIONE
ORESTE, COLUCCIA PIERO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
GHEDINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO
NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MANCINI LUCIANO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente –

6 4d4-43

Data pubblicazione: 07/06/2013

avverso la sentenza n. 31/2011 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 7.1.2011, depositata 11 24/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LAN ZILLO.

PIERFELICE PRATIS.

La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- 11 13.7.2009 Paolo Ghedini, locatore, ha notificato a Maria Cristina
Mambelli atto di precetto, emesso sulla base della sentenza n.
20182/2009 del Tribunale di Bologna, che ha dichiarato risolto il
contratto di locazione in corso fra le parti, condannando la conduttrice
— oltre che al rilascio dei locali, a cui essa aveva tempestivamente
provveduto – al pagamento di somme di denaro a titolo di canoni e
spese.
La Niambelli ha proposto opposizione, chiedendo che il credito
azionato dal Ghedini fosse compensato con quello di essa opponente,
avente ad oggetto la restituzione della somma di C 4.491,00, versata a
suo tempo al locatore quale deposito cauzionale.
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di
Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto
l’opposizione, sul rilievo che la domanda di restituzione non è stata
formulata nel giudizio conclusosi con la sentenza posta a base dell’atto
di precetto; che in ogni caso il credito non è suscettibile di
compensazione, perché non certo e non liquido, avendo la stessa

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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

opponente riconosciuto di avere arrecato alcuni danni all’immobile, nel
verbale di riconsegna.
La Mambelli propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697

posto a suo carico l’onere di fornire la prova dei danni all’immobile,
mentre tale onere grava sul locatore, il quale avrebbe potuto sottrarsi
all’obbligo di restituire la cauzione solo previa dimostrazione del suo
credito per il ripristino dei locali. Afferma che il verbale di consegna
dell’immobile è stato prodotto dalla controparte per la prima volta nel
giudizio di appello e che in ogni caso esso nulla dimostra in ordine
all’entità dei danni.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
poiché non è stata riproposta in appello l’eccezione di compensazione,
ma solo è stata chiesta la restituzione della cauzione. Ciò nonostante
la sentenza ha respinto l’appello estendendo il suo esame alla
sussistenza dei presupposti per la compensazione.
3.- I due motivi sono inammissibili prima ancora che manifestamente
infondati.
3.1.- In primo luogo le censure — che possono essere congiuntamente
esaminate, perché connesse — sono irrilevanti perché non decisive, in
quanto non investono la prima ed assorbente ragione posta a base
della sentenza impugnata, cioè quella che il diritto alla restituzione della
cauzione non è stato azionato nel giudizio conclusosi con la sentenza
che costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato
il precetto e che, in sede di opposizione all’esecuzione fondata su di un
titolo giudiziale, le eccezioni opponibili dall’intimato sono solo quelle

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cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe illegittimamente

relative a fatti successivi alla formazione del titolo (cfr. da ultimo Cass.
civ. Sez. 3, 24 luglio 2012 n. 12911).
Contro questo capo della sentenza di appello — che è sufficiente da
solo a giustificare il dispositivo — l’opponente non ha sollevato alcuna
obiezione e ciò di per sé comporta il rigetto del ricorso (cfr. Cass. civ.

3.2.- Il primo motivo è poi inammissibile perché non congruente con
le ragioni della decisione.
La Corte di appello non ha addossato alla conduttrice l’onere di fornire
la prova che l’immobile è esente da danni. Ha ritenuto invece che il
locatore abbia fornito la prova dell’esistenza quanto meno di alcuni
danni — tali da compromettere il diritto della conduttrice alla
restituzione integrale della somma versata come cauzione — tramite gli
accertamenti contenuti nel verbale di riconsegna dell’immobile alla fine
della locazione.
Il fatto che il verbale sia stato prodotto in giudizio dal locatore solo in
appello è irrilevante, considerato che la stessa ricorrente dichiara che il
documento era già stato acquisito al giudizio, avendolo essa stessa
prodotto in primo grado (cfr. Ricorso, p. 10 ult. capoverso).
Né viene in considerazione la precisa entità dei danni, poiché la Corte
di appello non ha escluso che la conduttrice abbia diritto alla
restituzione del deposito cauzionale, proponendo apposita domanda in
separato giudizio. Ha solo escluso di potere essa stessa pronunciare sul
punto, in sede di opposizione a precetto, non avendo ravvisato gli
estremi per poter compensare l’importo della cauzione — che ha
ritenuto incerto, quindi non liquido – con il credito di cui al precetto:
questione che richiedeva solo una delibazione sommaria circa la
probabile esistenza dei danni, e non un preciso accertamento in
proposito.
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Sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2108).

3.3.- Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo
l’accertamento della Corte di appello circa la sussistenza dei
presupposti per la compensazione inevitabilmente collegato alla natura
della domanda proposta dall’appellante in primo grado, domanda non
suscettibile di essere radicalmente mutata in appello. La mera domanda

l’accertamento di fatti nuovi: cioè la prova dell’effettiva esistenza e
dell’effettiva entità dei danni a cautela dei quali il deposito cauzionale è
stato costituito: questioni che la Corte di appello ha correttamente
ritenuto estranee al giudizio di opposizione a precetto, perché non
esaminate in sede di formazione del titolo esecutivo.
3.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive
contenute nella memoria non valgono a disattendere.
Va soltanto rilevata l’infondatezza dell’eccezione

preliminare di

“tardiva costituione della parte convenuta con controricorso notificato il
20.10.2011, in violazione dei termini di costituione previsti ex art. 370 cp.c.”.
L’eccezione non è in alcun modo illustrata dalla resistente ed i termini
di cui all’art. 370 c.p.c. risultano rispettati, essendo stato il ricorso
notificato il 25 -26 luglio 2011 e tenuto conto della sospensione feriale

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di restituzione della cauzione avrebbe richiesto, per essere decisa,

dei termini processuali, che è indubbiamente applicabile alla
controversia (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 7 luglio 2005 n. 14304; Idem, 27
maggio 2010 n. 12979, fra le altre).
Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 1.700,00, di cui € 200,00 per spese ed C 1.500,00 per
compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 9
maggio 2013.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

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