Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14452 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato

IANNACCI ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIANCI

FRANCO, CIANCI BENEDETTO;

– ricorrente –

contro

F.O.P.;

– intimato –

sul ricorso 26946-2005 proposto da:

F.O.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTANELLI 11, presso lo studio

dell’avvocato NAZZARO PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAMPOPIANO GUIDO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 167/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 23/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. e F.O.P., proprietario di limitrofi fondi siti in comune di Mafalda, proponevano contrapposte domande di arretramento delle rispettive costruzioni, in quanto eseguite a distanza inferiore a quella legale, secondo le prescrizioni integrative del locale Programma di fabbricazione (P.d.F.) In primo grado, il Tribunale di Larino accoglieva la domanda del M., condannando il F. ad arretrare la propria costruzione dal confine e alla distanza di dieci metri dalla costruzione dell’altra parte. Tale sentenza, confermata in secondo grado nella parte relativa all’accoglimento della domanda principale, era riformata in ordine alla domanda riconvenzionale, accolta con la condanna del M. ad arretrare la sua costruzione a cinque metri dal confine, atteso C che il P.d.F. del comune di Mafalda prevedeva, oltre alla distanza di 10 mt. tra fabbricati, anche il distacco di 5 mt. di ogni costruzione dal confine.

Osservava la Corte territoriale – per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità – che il M. non aveva provato che la propria costruzione risalisse ad epoca anteriore al P.d.F., e che, anzi, dalle allegazioni della stessa parte si ricavava che l’edificio era stato eretto in forza di licenza edilizia rilasciata il 30.9.1976 per una costruzione ex novo.

Quanto al distacco tra i fabbricati, rilevava la Corte d’appello che il principio della prevenzione, favorevole, nella specie, al M., quanto al distacco tra costruzioni che così era stato imposto al F., non valeva, tuttavia, ad escludere il rispetto della distanza assolta di cinque metri dal confine.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre M.A., con tre motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato Oldrino F.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi, ex art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza.

2. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale (condizionato), in quanto privo dell’esplicitazione di alcun motivo d’annullamento. Nel controricorso, invero, F.O.P. si limita a sostenere che “la riconvenzionale in ordine alla prova richiesta è stata già superata dalla impugnata sentenza. Solo nella improbabile ipotesi in cui la stessa venisse cassata in ordine all’accertamento della distanza tra i fabbricati, dovrebbe fornirsi la prova del fatto da parte del F.. In essa subordinatamente si insiste”. Tale affermazione non contiene alcuna critica argomentata alla sentenza d’appello, nè alcun richiamo ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, che soli legittimano il ricorso per cassazione, ma consiste nella mera riproposizione di istanze istruttorie per l’ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. – Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., la violazione del principio della decisione iuxta alligata et probata, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che se fossero state ammesse le prove dedotte – peraltro in modo inammissibile – dall’altra parte (in particolare in ordine alla sopraelevazione del terzo piano senza arretramento, al fatto che il terreno interposto tra le due costruzioni fosse di proprietà F., alla circostanza che la costruzione era successiva all’efficacia del nuova strumento urbanistico, ed al fatto, infine, che vi era prova certa che la costruzione stessa non era di epoca anteriore al P.d.F.), l’odierno ricorrente avrebbe potuto difendersi e offrire a sua volta prove contrarie, che avrebbero potuto indurre una decisione diversa.

3.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile sia per difetto di interesse, non essendo dato a una parte dolersi della mancata ammissione di mezzi istruttori dedotti dall’altra, e mira a reintrodurre surrettiziamente questioni di puro fatto, insuscettibili di sindacato in questa sede.

Com’è noto, in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio deciderteli venga a trovarsi priva di base (v. Cass. n. 9368/06 e le successive conformi).

Nello specifico, parte ricorrente non censura alcuno specifico passaggio dell’iter motivazionale della sentenza impugnata, ma si limita a dedurre le problematiche di fatto circa la posizione del fabbricato di proprietà M. rispetto al confine e la proprietà del terreno interposto tra i fabbricati di rispettiva proprietà delle parti, adducendo, in definitiva, di non aver potuto provare i propri assunti difensivi a causa della mancata ammissione delle prove di segno opposto dedotte dalla controparte, come se la propria difesa dipendesse dallo spazio concesso a quella della parte avversa, prescindendo totalmente dagli oneri probatori.

Nè è dato di comprendere in qual modo sarebbero state violate le norme richiamate, nè cosa intenda parte ricorrente con l’affermazione per cui se fossero state ammesse le prove avverse “si sarebbe salvato il contraddittorio e il diritto di difesa del ricorrente, giusta il principio, enunciato dall’art. 115 c.p.c., iuxta alligata et probata” (v. pag. 10 ricorso).

4. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 873 c.c. e l’omessa, contraddittoria e illogica motivazione, in quanto il giudice di merito, per escludere l’operatività del principio di prevenzione, avrebbe dovuto accertare che la costruzione era stata realizzata dopo, e non prima dell’efficacia dello strumento urbanistico.

4.1. – Tale motivo è destituito di fondamento, atteso che la Corte d’appello ha espressamente e motivatamente affermato che vi era prova del fatto che la costruzione del M. era di epoca successiva al P.d.F..

Infatti, la Corte molisana ha rilevato non solo che il M. non ha provato che la propria nuova, completa costruzione edile oggetto di causa risalisse ad epoca anteriore al P.d.F. comunale approvato nell’aprile del 1975, ma anche che dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del M. si ricava che questi ha costruito in base a licenza edilizia n. 57/1976, rilasciatagli dal sindaco del comune di Mafalda il 30.9.1976 per una costruzione ex novo, e non a sanatoria di costruzione esistente. E dunque, conclude tra parentesi il giudice d’appello, ad onta della diversa e comunque generica allegazione circa non meglio precisate “strutture” edificate prima dell’entrata in vigore del P.d.F., l’attività edificatoria de qua del M. va considerata realizzata dopo l’assenso dell’autorità amministrativa locale, in conformità alla normativa in materia.

Tale motivazione non è adeguatamente contrastata dal ricorrente quanto a congruità e logicità argomentativa, limitandosi detta parte ad affermare, in maniera apodittica ed eludendo ogni confronto con la ratto deciderteli, che il giudice di merito non aveva assolutamente alcuna prova per escludere il “diritto di prevenzione”, che sarebbe stato esercitato prima del nuovo strumento urbanistico.

5. – Con il terzo motivo si deduce la violazione “della norma esplicativa applicabile ai soli casi di ampliamenti di fabbricati esistenti, di sopraelevazione, di ricostruzioni con aumenti di cubatura, fabbricazioni a confine, in relazione all’art. 873 c.c.”.

Sostiene parte ricorrente che le tabelle dei tipi edilizi considerati per il computo delle distanze sono applicabili soltanto per i fabbricati costruiti ex novo, non anche per il caso, come quello di specie, di sopraelevazione.

5.1. – Il motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova, non trattata nel giudizio d’appello.

Al riguardo è costante l’orientamento di questa Corte per cui nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass. nn. 1474/07 e 5620/06).

Nella specie manca tale ultima puntualizzazione, non avendo parte ricorrente indicato se e con quale atto avrebbe introdotto nel giudizio d’appello la questione inerente alla sopraelevazione del fabbricato di proprietà M..

6. – In conclusione il ricorso principale è infondato e va respinto, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.

7. – La soccombenza reciproca nel presente giudizio legittima l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA