Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14452 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.S.P. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell’avvocato
Romanelli Guido Francesco, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.G. (OMISSIS) F.M.G.,
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Via F.
Corridoni 15 SC A 1, presso lo studio dell’avvocato Agnino Paolo, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferrara Mario;
D.F., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,
che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 330/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 26/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato FRANZIN LUDOVICA con delega depositata in udienza
dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI difensore del ricorrente, che
ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA AURELIO che ha concluso per l’estinzione per intervenuta
rinuncia.
Fatto
OSSERVA
La Corte, rilevato che S.P.C., con atto sottoscritto anche dal difensore avv. Guido Francesco Romanelli, Giorgio Rigoni e Maria Grazia Furino, con atto sottoscritto anche dai difensori avv.ti Mario Ferrara e Paolo Agnino, nonchè l’avv. Ornella Manfredini, quale procuratore di D.F., munita dei relativi poteri, con dichiarazione congiunta, hanno il primo rinunziato al ricorso e gli altri accettato la rinunzia, chiedendo la compensazione delle spese;
che non bisogna, conseguentemente, provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il presente procedimento estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010