Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14452 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell’avvocato

Romanelli Guido Francesco, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS) F.M.G.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Via F.

Corridoni 15 SC A 1, presso lo studio dell’avvocato Agnino Paolo, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferrara Mario;

D.F., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 330/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato FRANZIN LUDOVICA con delega depositata in udienza

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI difensore del ricorrente, che

ha chiesto l’estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’estinzione per intervenuta

rinuncia.

 

Fatto

OSSERVA

La Corte, rilevato che S.P.C., con atto sottoscritto anche dal difensore avv. Guido Francesco Romanelli, Giorgio Rigoni e Maria Grazia Furino, con atto sottoscritto anche dai difensori avv.ti Mario Ferrara e Paolo Agnino, nonchè l’avv. Ornella Manfredini, quale procuratore di D.F., munita dei relativi poteri, con dichiarazione congiunta, hanno il primo rinunziato al ricorso e gli altri accettato la rinunzia, chiedendo la compensazione delle spese;

che non bisogna, conseguentemente, provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara il presente procedimento estinto per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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