Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14452 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14452 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 20133-2011 proposto da:
BIANCi-kRDI ALESSANDRO quale Direttore Responsabile del
quotidiano on-line PrimaDalloi.it e quale legale rappresentante della
Donlisander Communication, Editore del quotidiano on-line
PrimaDalloi.it , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SENECA
10, presso lo studio dell’avvocato DANESE ROBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCHELLI MASSIMO,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
LA FORGIA MATTEO, GREGNANIN MARZI

– intimati avverso la sentenza n. 8/2011 del TRIBUNALE di CHIETI – Sezione
Distaccata di ORTONA, depositata il 20/01/2011;

6640

Data pubblicazione: 07/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 8/2011, depositata il 20 gennaio 2011, il
Tribunale di Chieti ha accolto la domanda proposta da Matteo La
Forgia e da Marzia Gregagnin contro il direttore responsabile del
quotidiano on lime Prima Dalloi.it, a tutela dei loro diritti
all’immagine, all’onore ed alla riservatezza, ai sensi del d. lgs. 30 giugno
2003 n. 196, condannando il direttore responsabile e l’editore del
quotidiano alla cancellazione di un articolo ivi pubblicato ed al
risarcimento dei danni nella misura di C 5.000,00, oltre alle spese
processuali.
Con atto notificato il 22 luglio 2011 Alessandro Biancardi, quale
direttore responsabile del quotidiano, ha proposto tre motivi di ricorso
per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Il presente processo è stato iniziato davanti al Tribunale di Chieti con
ricorso depositato il 24 settembre 2009, dopo l’entrata in vigore della
legge 18 giugno 2009 n. 69, il cui art. 46 ha ridotto il termine di
decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ. da un
anno a sei mesi (cfr. art. 58, 1° comma, legge n. 69/2009).

Ric. 2011 n. 20133 sez. M3 – ud. 09-05-2013
-2-

La Corte,

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 20 gennaio 2011, sicché il
ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto entro e non
oltre mercoledì 20 luglio 2011.
Il ricorso è stato notificato, per contro, il 22 luglio 2011, su richiesta
presentata all’ufficiale giudiziario nella medesima data.

Camera di consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione
civile, il 9 maggio 2013.

3.- Propongo che se ne dichiari l’inammissibilità, con ordinanza in

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